MINISTERO GIUSTIZIA – Nota 29 dicembre 2021
Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (articolo 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147).
La composizione negoziata è lo strumento di composizione della crisi di impresa, volontario e stragiudiziale, istituito dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, e affidato alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il percorso della composizione negoziata si apre con l’istanza con la quale l’imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente nel campo della ristrutturazione che, verificata la perseguibilità del risanamento aziendale, avvia tra l’imprenditore, i suoi creditori e le altre parti interessate nel processo di risanamento, le trattative necessarie per giungere alla composizione della crisi.
L’esperto è nominato, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, da apposite Commissioni istituite presso le Camere di commercio regionali ed è individuato tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso le stesse Camere di commercio regionali. Secondo il citato articolo 3, possono essere inseriti negli elenchi regionali i soggetti che, oltre ad essere in possesso della specifica formazione prevista dalla stessa norma, rientrano in una delle seguenti categorie:
a) “…iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa
b) “…iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati
c) “coloro che, pur non iscritti in cdbi professionali, documentano di avere svolto funzioni dì amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
La formazione degli elenchi regionali è stata affidata dal comma 5 (NOTA 1) dello stesso articolo 3 agli Ordini professionali, chiamati a svolgere l’importante attività di raccolta e verifica delle domande di iscrizione dei propri iscritti ed a trasmettere alla competente Camera di commercio regionale i nominativi selezionati. Al fine di consentire una selezione equa ed omogenea su tutto il territorio nazionale, il legislatore ha inoltre previsto che “I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’elenco dì cui al comma 3” (così comma 5, ottavo periodo).
Va infine sottolineato che il 28 settembre 2021 è stato adottato il decreto dirigenziale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 118 del 2021, con il quale sono state fornite le disposizioni di dettaglio richieste dalla normativa primaria per assicurare l’operatività della composizione negoziata, divenuta effettiva dal 15 novembre 2021.
Tanto premesso, al fine di assicurare un avvio tempestivo ed efficiente del nuovo strumento di risoluzione della crisi d’impresa, appare necessario fornire ai Consigli nazionali linee di indirizzo in ordine al requisito delle “precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa” previsto per gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e agli ordini degli avvocati. L’efficacia della composizione negoziata e la sua effettiva capacità di ridurre l’aumento dei procedimenti giudiziari concorsuali previsto a causa della crisi economica innescata dalla pandemia in corso, sono infatti strettamente collegate alla preparazione aziendale dell’esperto indipendente che, da un lato, deve saper analizzare rapidamente la situazione dell’impresa per evitare l’avvio di trattative se non vi sono prospettive concrete di risanamento e, dall’altro, deve possedere le conoscenze e la preparazione necessarie per garantire che le trattative siano costantemente finalizzate alla soluzione della crisi d’impresa.
In tale ottica, dando rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale (e dunque escludendo l’incarico di curatore fallimentare), gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d’impresa sono i seguenti:
1) commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
2) attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola ai sensi dell’articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
4) advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
5) advisor, anche legale, con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
6) advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell’ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
7) attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.
L’espressione utilizzata dal legislatore, che richiede il possesso di pregresse esperienze per garantire un’adeguata preparazione dell’esperto, porta a ritenere che gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti possano essere individuati nel numero minimo di due.
Nel valutare la domanda di iscrizione occorre dunque verificare il possesso di almeno due esperienze tra quelle in precedenza elencate e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti e le cariche ricoperte in società interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo (secondo quanto indicato al punto 7), con allegazione di visura camerale aggiornata della società a favore della quale sono state prestate le attività indicate nella domanda.
Si invitano i Consigli nazionali interessati a dare immediata comunicazione della presente circolare agli Ordini professionali territoriali per la valutazione delle domande dei propri iscritti, e della documentazione alle stesse allegata, secondo le linee di indirizzo fornite.
Si dispone infine la trasmissione della circolare al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, per opportuna conoscenza, e all’Unioncamere, per conoscenza e perché ne curi l’invio alle Commissioni istituite presso le Camere di commercio regionali per la designazione degli esperti indipendenti.
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Note:
(1) II comma 5 prevede che: “La domanda di iscrizione all’elenco è presentata asti ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e delle province autonome dì Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un’autocertificazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati aI momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione dì cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione in cui sì trova o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle provìnce autonome di Trento e di Bolzano per il loro inserimento nell’elenco previsto dal comma 3. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall’articolo 71 del citato testo unico di cui a! decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda è respinta se non è corredala di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. / consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’elenco di cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell’elenco, fino a! 16 maggio 2022, l’aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire da! 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l’intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellali dall’elenco. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all’aggiornamento dell’elenco unico; esse curano direttamente l’aggiornamento dei dati dei soggetti di cui ai comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell’articolo 2382 del codice civile” (così norma cit., nostre le sottolineature).
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