CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON – Nota n. 61 del 10 maggio 2023
Termini per l’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata della crisi d’impresa di cui all’art. 13 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d’impresa)
Come certamente Ti è noto, il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 ha apportato significative modifiche al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tra queste vorrei segnalare alla Tua attenzione le novellate disposizioni dell’art. 13 del medesimo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Nel citato articolo sono state trasfuse, con modifiche, le disposizioni già contenute nell’art. 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 in ordine alla nomina dell’esperto indipendente della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
Per effetto delle modifiche apportate, il termine fissato per la trasmissione dei dati per il popolamento annuale degli elenchi tenuti presso le Camere di Commercio da parte degli Ordini professionali è il 15 luglio 2023 (NOTA 1).
Il Consiglio Nazionale – anche alla luce delle precisazioni contenute nel decreto dirigenziale, adottato il 21 marzo 2023, dal Dipartimento per gli affari di Giustizia, Direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia – ha elaborato un nuovo “Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 13, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14” che sarà approvato nel corso della prossima adunanza.
Nelle more dell’adozione del citato Regolamento del Consiglio Nazionale, Ti anticipo che, al fine di rispettare il termine del 15 luglio 2023 previsto dalla normativa per la comunicazione annuale dei nominativi dei professionisti da inserire negli elenchi tenuti dalle Camere di Commercio, il Consiglio dell’Ordine dovrà assumere le necessarie deliberazioni entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza formulata dal professionista (NOTA 2). Pertanto, per la trasmissione dei dati 2023, in linea di principio, dovranno essere esaminate tutte le istanze formulate dai professionisti almeno fino al 15 giugno 2023.
—
– Note –
(1) L’art. 13, comma 5, periodo 10, del d.lgs. 14/2019 prevede che la comunicazione dei nominativi dei professionisti alle Camere di Commercio avvenga con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, fissata, come previsto dal novellato art. 389, comma 1, al 15 luglio 2022.
(2) Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Consiglio dell’Ordine si riunisce almeno una volta al mese.
Allegato 1
NOTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – TRASMISSIONE DECRETO DIRIGENZIALE 21 MARZO 2023
OGGETTO: Adozione del decreto dirigenziale in materia di “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” di cui agli articoli 5-bis, 13 e 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come introdotti e modificati dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83
Si trasmette in allegato il decreto dirigenziale in oggetto, previsto dagli articoli 5-bis, 13 e 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come introdotti e modificati dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2022, n. 152, recante “Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)”.
Il provvedimento sarà pubblicato a breve sul Bollettino Ufficiale di questo Dicastero.
Allegato 2
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