MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Delibera 31 luglio 2013, n. 10
Criteri, modalità e termini di presentazione delle domande rivolte all’ottenimento del beneficio delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati dalle imprese di autotrasporto nell’anno 2012
TITOLO I
Disposizioni comuni alle domande per le riduzioni compensate delle imprese di autotrasporto conto terzi e conto proprio
1. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B3, B4 e B5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2012, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.
2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2012, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.
Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai consorzi ed alle società consortili, definite nel successivo punto 4, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalità indicate al punto 6 della delibera.
Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprietà divisa, consorzio, società consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopraccitate ore notturne, possono beneficiare dell’ulteriore riduzione compensata purché detto raggruppamento fornisca i dati necessari per l’elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.
3. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, e vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste:
a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2011 ovvero nel corso dell’anno 2012, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all’art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) dalle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dai consorzi ed dalle società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, iscritti al predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2011 ovvero durante il 2012.
Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all’Albo nazionale dal 1° gennaio 2012, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione;
c) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea che, alla data del 31 dicembre 2011 ovvero nel corso dell’anno 2012 risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992;
d) dalle imprese ed dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31 dicembre 2011,ovvero nel corso dell’anno 2012 risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all’art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonché dalle imprese ed dai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione europea, che esercitano l’attività di autotrasporto in conto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili titolari di licenza per il conto proprio dal 1° Gennaio 2012, possono richiedere le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di rilascio di detta licenza.
5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:
– 0,5 per i veicoli Euro 2;
– 1,5 per i veicoli Euro 3;
– 2,00 per i veicoli Euro 4 e Euro 5 e superiori;
b) applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato globale annuo delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:
Fatturato globale annuo di riduzione | Percentuale in euro |
a 200.000 a 400.000 | euro 4,33% |
da 400.001 a 1.200.000 | euro 6,50% |
da 1.200.001 a 2.500.000 | euro 8,67% |
da 2.500.001 a 5.000.000 | euro 10,83% |
oltre 5.000.000 | euro 13% |
6. L’ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 5, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.
7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° Gennaio 2012, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.
8. Nel caso l’ammontare complessivo delle riduzioni applicabili (risultante dai rendiconti trasmessi dalle società concessionarie al Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori) risultasse superiore alle disponibilità, lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l’ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6, non pervenga a saturare l’ammontare disponibile.
Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dalle ore 9,00 del 16 settembre 2013 e fino alle ore 14,00 del 16 ottobre 2013 le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate di cui ai punti 1 e 2, provvedono a compilare ed a presentare la domanda esclusivamente in via telematica. La compilazione deve avvenire, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito internet www.alboautotrasporto.it.
Allo scopo di guidare gli utenti affinché detta compilazione avvenga in maniera corretta, il Comitato Centrale rende disponibile sul proprio sito internet un manuale utente.
10. Nella domanda per il conto terzi ed in quella per il conto proprio, devono figurare, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:
a) denominazione e sede dell’impresa che richiede il beneficio;
b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;
c) sottoscrizione da parte del titolare, ovvero del rappresentante legale dell’azienda o di un suo procuratore, con la procedura della firma elettronica descritta nel successivo punto 13 della presente delibera. Attraverso questa sottoscrizione, ai sensi dell’art. 13 del D.lgvo 196 del 30.6.2003, l’autore autorizza il Comitato Centrale e la Società Autostrade per l’Italia e Telepass S.p.A. al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle pratiche per il riconoscimento del beneficio richiesto;
d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’U.E., il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria ottenuta ai sensi del Regolamento CEE 881/1992, del 26 Marzo 1992. La copia cartacea della licenza comunitaria dovrà essere spedita soltanto su richiesta del Comitato Centrale e con le modalità specificate da detto organismo.
In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e quelle in conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai titoli II e III della presente delibera.
11. In merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei veicoli, l’istante, negli appositi campi, deve inserire per ciascun mezzo a motore la targa, la classificazione ecologica Euro (esclusivamente Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, o superiore, tenendo presente la normativa di riferimento riportata in allegato alla presente delibera) ed il numero dell’apparato telepass ovvero della tessera viacard ad esso abbinato nell’anno 2013 (Il numero dell’apparato Telepass o delle Tessera Viacard deve essere formato da 20 caratteri numerici, qualora il numero di tali apparati dovesse risultare inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri iniziali fino ad arrivare a 20 caratteri complessivi).
In alternativa all’inserimento manuale dei suddetti dati, le informazioni obbligatorie relative:
a) al prospetto veicoli;
b) ai soci appartenenti a raggruppamenti, di cui al successivo punto 22, lett. a) della delibera;
c) ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese italiane o comunitarie che esercitano attività di trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 22, lett. b) della delibera;
d) ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che eseguono il trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 26 della delibera;
potranno essere fornite al Comitato Centrale utilizzando l’apposita applicazione presente nel sito internet dell’Albo, nel formato previsto dai tracciati allegati alla presente delibera.
12. L’impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi che per il conto proprio, presenta un’unica domanda inserendo nelle apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici.
13. Terminata la compilazione sul sito internet dell’Albo, la domanda, a pena di inammissibilità, deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell’azienda o da un suo procuratore; a tal fine, l’impresa deve dotarsi dell’apposito kit per la firma digitale (smart card o token usb) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell’elenco pubblico previsto dall’art. 29, comma 1 del D.lgvo 7 Marzo 2005, n. 82, (es. Poste, Infocamere, ecc…). L’apposizione di questa firma con le modalità sopra indicate, determina il completamento della domanda che, da quel momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilità previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti.
14. Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l’autotrasporto). Al termine della compilazione in formato elettronico, l’impresa deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell’ufficio postale), sui quali il Comitato Centrale effettuerà gli opportuni riscontri. A tal fine l’impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (da non inviare al Comitato Centrale), per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.
15. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio 2012, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
16. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi è calcolato unicamente sulla base dell’importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B3, B4 e B5 nell’anno 2012, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2013.
17. Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato Centrale.
TITOLO II
Disposizioni specifiche per le domande di riduzione compensata delle imprese di autotrasporto conto terzi
18. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10, l’impresa di autotrasporto per conto di terzi che intende fruire delle riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti da 19 a 23. La mancanza o l’errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l’esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.
19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserire negli appositi spazi del sito internet del Comitato Centrale, le informazioni di seguito elencate:
– numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese dell’Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;
– società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società Autostrade consiste in nove cifre;
– per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l’indicazione della targa, della categoria (Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore), del numero dell’apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell’anno 2012. Tale indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali è chiesta la riduzione.
20. Le imprese iscritte all’Albo nel corso del 2012 devono indicare, in un’apposita maschera, se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi dell’art. 12 della legge n. 298/1974 o dell’art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.
21. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell’Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel corso dell’anno 2012, devono indicare in un’apposita maschera se trattasi di primo rilascio ovvero di rinnovo di una precedente licenza.
22. I raggruppamenti italiani (cooperative, consorzi, società consortili) iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti esteri aventi sede in altro Paese dell’U.E., titolari di licenza comunitaria, sono chiamati ad osservare le seguenti disposizioni:
a) i raggruppamenti formati esclusivamente da soci iscritti all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero da imprese titolari di licenza comunitaria con sede in altro Paese dell’U.E., devono specificare nell’apposita maschera, la denominazione, il numero e la data di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori dei rispettivi soci italiani o, per le imprese U.E., il numero e la data di rilascio delle rispettive licenze comunitarie;
b) i raggruppamenti tra i cui soci compaiano anche imprese italiane e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio o iscritte al registro delle imprese per attività diverse dall’autotrasporto di cose per conto di terzi, devono indicare nell’apposita maschera del sito internet dell’albo, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento ottenuta con detti viaggi eseguiti dai veicoli di tali aziende, affinché il relativo importo venga scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Per ciascuno dei soci italiani titolari di licenza in conto proprio o comunitari che esercitano attività di trasporto in conto proprio, il raggruppamento procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in pedaggi maturato nel corso del 2012, sulla base del quale sarà loro riconosciuto l’ammontare della riduzione; resta fermo che per le imprese socie iscritte all’Albo degli autotrasportatori e per quelle straniere titolari di licenza comunitaria, il raggruppamento è tenuto a fornire, negli appositi campi, le informazioni di cui alla precedente lettera a).
23. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell’anno 2012, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi, rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.
TITOLO III
Disposizioni specifiche per le domande di riduzione compensata delle imprese di autotrasporto conto proprio
24. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10, l’impresa di autotrasporto in conto proprio interessata a richiedere le riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti 25 e 26.
La mancanza o l’errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l’esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.
25. Le imprese di autotrasporto in conto proprio, devono inserire negli appositi spazi del sito internet del Comitato Centrale, le informazioni di seguito elencate:
– numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui è titolare il richiedente;
– società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società Autostrade consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di individuazione/riconoscimento dei codici, è opportuno che l’impresa richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici indicati nella domanda;
– per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l’indicazione della targa, della categoria (Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore), del numero dell’apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell’anno 2012. Tale indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali è chiesta la riduzione.
26. I raggruppamenti che associano imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che effettuano il trasporto in conto proprio, devono compilare un’apposita maschera nella quale elencano le imprese associate ed il relativo fatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel 2012, sulla base del quale sarà calcolato la riduzione spettante alla singola impresa.
27. La società dà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata tra la stessa società ed il Comitato Centrale.
Allegato 1
PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE Sulle EMISSIONI INQUINANTI
(per i veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)
EURO 2
– 91/542 CEE punto 6.2.1.B
– 94/12 CEE
– 96/1 CEE
– 96/44 CEE
– 96/69 CE
– 98/77 CE
EURO 3
– 98/69 CE
– 98/77 CE rif. 98/69 CE
– 1999/96 CE
– 1999/102 CE rif. 98/69 CE
– 2001/1 CE rif. 98/69 CE
– 2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A
– 2001/100 CE A
– 2002/80 CE A
– 2003/76 CE A
EURO 4
– 98/69 CE B
– 98/77 CE rif. 98/69 CE B
– 1999/96 CE B
– 1999/102 CE rif. 98/69 CE B
– 2001/1 CE rif. 98/69 CE B
– 2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1
– 2001/100 CE B
– 2002/80 CE B
– 2003/76 CE B
– 2005/55/CE B1
– 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1
EURO 5
– 2005/55/CE B2
– 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
– N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
– N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
– N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.
EURO 6
– 715/2007*692/2008 (Euro 6 A)
– 715/2007*692/2008 (Euro 6 B)
Allegato 2
(Testo dell’allegato)
—
Provvedimento pubblicato nella G.U. 8 agosto 2013, n. 185.
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