MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 21 ottobre 2020
Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale
Art. 1
Ambito di applicazione
1. In attuazione dell’art. 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si definiscono le modalità e la disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione, compresa la disciplina della fase transitoria, relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale di cui all’art. 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stipulate a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
Classificazione delle convenzioni per l’ufficio di segreteria
1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell’art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti.
2. La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.
3. Le convenzioni per l’ufficio di segretario sono comunicate, ai sensi dell’art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’albo dei segretari comunali e provinciali, per la presa d’atto da parte dell’Albo nazionale ovvero delle sezioni regionali secondo la rispettiva competenza, ai fini della classificazione della sede e assegnazione del segretario individuato.
4. Ai sensi del comma 3, sono altresì comunicate le modifiche alle convenzioni, per la presa d’atto finalizzata all’eventuale nuova classificazione della sede e alla conferma dell’assegnazione del segretario titolare. La presa d’atto è rigettata, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se, a seguito di un incremento del numero degli enti partecipanti alla convenzione, il segretario titolare non dovesse risultare più in possesso dei requisiti previsti per la titolarità della sede convenzionata di nuova classificazione.
5. In caso di riduzione del numero degli enti aderenti alla convenzione, il segretario già assegnato conserva, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la titolarità della sede convenzionata risultante dalla modifica, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla relativa somma delle popolazioni. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell’ente capofila, il collocamento in disponibilità.
Art. 3
Inquadramento giuridico e trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata
1. L’inquadramento giuridico ed il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell’assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente.
2. Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall’ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell’onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata. Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.
3. Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell’ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell’ente capofila, il collocamento in disponibilità.
Art. 4
Trattamento economico del segretario in caso di collocamento in disponibilità
1. Il trattamento economico dei segretari di sedi convenzionate sulla base dei nuovi criteri, che vengono collocati in disponibilità, è definito dall’art. 16-ter, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.
2. Il segretario in disponibilità, nominato titolare di una sede di segreteria convenzionata, in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, decade dal beneficio della conservazione del trattamento economico, di cui all’art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001.
Art. 5
Disciplina transitoria delle convenzioni già stipulate
1. Le sedi di segreteria convenzionate per le quali l’assegnazione del segretario titolare sia avvenuta prima dell’entrata in vigore del presente decreto restano classificate, sino alla naturale scadenza, secondo la popolazione del comune appartenente alla convenzione che ha disposto la nomina ai sensi dell’art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di modificazione del numero degli enti aderenti alla convenzione si applica l’art. 2, commi 4 e 5.
2. Alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 1 ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell’ente capofila in applicazione di quanto stabilito dall’art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell’ente capofila, il collocamento in disponibilità.
3. Ai segretari titolari delle sedi convenzionate di cui al comma 1 che vengono collocati in disponibilità è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio, secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva.
Art. 6
Disposizioni di chiusura
1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Agevolazioni ex art 32, comma 2, dPR n. 601/73 per gli atti attuativi di convenzioni urbanistiche ex articolo 40-bis legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1997 e per le convenzioni e gli accordi urbanistici ex articolo 20 della legge provinciale di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 maggio 2019, n. 12335 - In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e ai fini dell'applicabilità dell'art. 3, comma ottavo, della legge n. 335 del 1995 l'omessa comunicazione dei mutamenti…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 05 giugno 2019 - Autorizzazione del Ministero dell'interno ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali (AGES) alla ricostituzione del rapporto di lavoro di un…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 11 giugno 2020 - Autorizzazione al Ministero dell'interno, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, alla ricostituzione del rapporto di lavoro di un segretario comunale
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 13 luglio 2022 - Criteri di applicazione e determinazione delle fasce economiche per il trattamento economico corrispondente all'incarico di segretario generale delle camere di commercio
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…
- Le perdite su crediti derivanti da accordi transat
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se…
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…
- Le circolari INPS sono atti interni e non possono
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10728 depositata il 2…
- La nota di variazione IVA va emessa entro un anno
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 8984 deposi…