MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 11 giugno 2020, n. 108
Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) al rappresentante legale, ai componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo, nonché al direttore generale delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, del decreto n. 252 del 2005 e dell’articolo 20 del medesimo decreto, dotate di soggettività giuridica;
b) a coloro che svolgono le funzioni fondamentali di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 nelle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 e nelle forme di cui all’articolo 20 del predetto decreto, dotate di soggettività giuridica, nonché alle persone esterne o ai soggetti delle entità esterne impiegati dalle medesime forme per svolgere le predette funzioni (di seguito anche «titolari delle funzioni fondamentali»);
c) ai responsabili dei fondi pensione aperti di cui all’articolo 12 del decreto n. 252 del 2005 e delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del medesimo decreto;
d) ai componenti dell’organismo di rappresentanza di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005;
e) ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nelle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell’ambito del patrimonio di una singola società o ente (di seguito «fondi pensione interni»).
Art. 2
Requisiti di professionalità dei componenti dell’organo di amministrazione o di controllo, dei rappresentanti legali, dei direttori generali e dei responsabili
1. I componenti dell’organo di amministrazione delle forme pensionistiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), sono nominati secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:
a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;
b) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività propria del fondo pensione; l’attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
d) attività d’insegnamento universitario, in qualità di docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
e) funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione o il controllo della gestione di risorse economico-finanziarie;
f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;
g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera b), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell’ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all’articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina e conseguito l’attestazione prevista dall’articolo 3, comma 1, lettera d).
2. Almeno la metà dei componenti l’organo di amministrazione, nonché i componenti dell’organo di amministrazione ai quali siano conferite deleghe, devono possedere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. Nel caso in cui la composizione dell’organo di amministrazione debba rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto n. 252 del 2005, almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f).
3. Il rappresentante legale e il direttore generale delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e il responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) devono possedere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1.
4. Almeno un componente effettivo ed uno supplente dell’organo di controllo delle forme pensionistiche complementari, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze e devono aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I restanti componenti devono essere iscritti nel predetto registro ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f). Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall’organo di controllo, esso deve essere integralmente composto da persone iscritte nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, fermo restando che almeno un componente effettivo ed uno supplente devono aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Art. 3
Caratteristiche dei corsi professionalizzanti
1. Ai fini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), rileva la frequenza di corsi professionalizzanti promossi e organizzati da dipartimenti universitari, anche in collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della previdenza complementare, che presentino le seguenti caratteristiche:
a) articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla previdenza complementare;
b) durata almeno annuale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 300;
c) affidamento delle lezioni a docenti universitari in materie attinenti agli aspetti di cui alla lettera a) ed esperti del settore della previdenza complementare, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che pratico-operative;
d) previsione di una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti un’attestazione in cui è certificata la rispondenza dell’attività espletata alle caratteristiche indicate nelle lettere a), b) e c) e la proficuità della partecipazione.
Art. 4
Requisiti di professionalità di coloro che svolgono funzioni fondamentali
1. I soggetti, anche esterni, che svolgono la funzione di gestione dei rischi e la funzione di revisione interna di cui, rispettivamente, all’articolo 5-ter e all’articolo 5-quater del decreto n. 252 del 2005, soddisfano criteri di professionalità volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l’incarico. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza – acquisita attraverso gli studi, la formazione – e l’esperienza conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso e di durata complessiva di almeno un triennio.
2. I criteri di professionalità di cui al comma 1 sono verificati dall’organo di cui all’articolo 7, comma 1, il quale:
a) prende in considerazione la conoscenza e l’esperienza posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:
1) regolamentazione del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
2) assetti organizzativi e di governo dei fondi pensione o societari;
3) gestione dei rischi (individuazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione periodica) nel settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
4) sistemi e attività di controllo interno;
5) attività e prodotti previdenziali, bancari, finanziari, mobiliari o assicurativi;
b) valuta se la conoscenza e l’esperienza di cui alla lettera a) sono idonee rispetto a:
1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dal soggetto interessato;
2) le caratteristiche del fondo pensione, in termini di organizzazione interna, nonché di dimensione, natura, portata e complessità delle sue attività.
3. La funzione attuariale di cui all’articolo 5-quinquies del decreto n. 252 del 2005 è esercitata da un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, oppure da un soggetto che ha esercitato la funzione attuariale per almeno un triennio in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita.
Art. 5
Situazioni impeditive
1. Le cariche di rappresentante legale, di componente dell’organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, nonché di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005, non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti:
a) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, di risoluzione, di liquidazione coatta amministrativa o a rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
b) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, a fallimento o a procedure equiparate;
c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) sono stati destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005;
e) sono stati sospesi o radiati da albi o ruoli ovvero cancellati a seguito di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini professionali;
f) sono stati revocati per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di forme pensionistiche complementari, enti o imprese.
2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
3. L’impedimento di cui al comma 1, lettere a) e b), non opera nel caso in cui l’organo competente all’accertamento dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 7, comma 1, valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l’estraneità dell’interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell’ente o dell’impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, l’assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, l’assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile, l’assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all’esercizio dell’azione di responsabilità ai sensi del codice civile, nonché l’assenza di delibere di sostituzione per giusta causa da parte dell’organo competente.
4. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione all’organo di amministrazione della forma pensionistica complementare o della società istitutrice, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell’ente o dell’impresa.
5. L’organo competente ad accertare i requisiti di professionalità assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo e ne dà comunicazione alla COVIP. Nelle more della valutazione, che deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi all’organo competente a valutare i requisiti di professionalità, il soggetto interessato è sospeso dalle funzioni. La valutazione deve essere ripetuta se sopravvengono nuovi fatti o provvedimenti che possono avere rilievo a tal fine e che l’interessato è tenuto a comunicare tempestivamente.
6. L’impedimento ha la durata di tre anni dall’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio delle procedure previste nel comma 1, lettere a) e b), sia stato adottato su istanza dell’imprenditore o dell’organo di amministrazione dell’ente o dell’impresa o in conseguenza della segnalazione dell’interessato.
Art. 6
Requisiti di onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità
1. Le cariche di rappresentante legale, di componente dell’organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, nonché di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005 non possono essere ricoperte da coloro che non posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di onorabilità, o che si trovano in una delle cause di ineleggibilità previste dal comma 4.
2. Le cariche di componente dell’organismo di rappresentanza di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005 e di componente degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nei fondi pensione interni non possono essere ricoperte da coloro che non posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di onorabilità.
3. Ai fini del presente decreto i requisiti di onorabilità non ricorrono se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:
a) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) condanna con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a:
1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia di previdenza obbligatoria e complementare, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero per i reati di riciclaggio, di usura e di truffa;
2) pena detentiva per uno dei reati previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
3) reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
c) applicazione in via definitiva, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla lettera b), salvo il caso dell’estinzione del reato.
4. Ai fini del presente decreto sono cause di ineleggibilità:
a) le condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne l’organo di controllo, le condizioni previste dall’articolo 2399 del codice civile;
b) lo stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero l’interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell’articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell’articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o una delle situazioni di cui all’articolo 187-quater del decreto legislativo n. 58 del 1998.
5. E’ fatto salvo quanto previsto in materia di cause di incompatibilità dall’articolo 5, comma 2, del decreto n. 252 del 2005 e dall’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166.
Art. 7
Verifiche e valutazioni
1. La verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e dell’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 4, 5 e 6 sono effettuate dall’organo di amministrazione delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 e delle forme di cui all’articolo 20 del predetto decreto, dotate di soggettività giuridica, nonché delle società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto e delle società o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza. L’organo di amministrazione comunica alla COVIP l’esito delle verifiche e delle valutazioni di cui al primo periodo nei termini e nelle modalità dalla stessa definiti.
2. Le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate entro trenta giorni dalla nomina e devono risultare da apposito verbale, redatto secondo le istruzioni della COVIP. I soggetti interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all’organo competente di svolgere le predette verifiche e valutazioni. Tali informazioni sono trasmesse con modalità e tempi idonei allo svolgimento delle verifiche e delle valutazioni stesse.
La valutazione della completezza probatoria della documentazione acquisita è rimessa alla responsabilità dell’organo di amministrazione.
3. L’organo competente effettua le verifiche e le valutazioni sulla base delle informazioni fornite e di ogni altra informazione rilevante. Le verifiche e le valutazioni sono condotte distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione risultante dal verbale di cui al comma 2. Nel caso di cui all’articolo 5, il verbale fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali il soggetto interessato è ritenuto idoneo ad assumere l’incarico.
4. Per i membri supplenti dell’organo di controllo le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate fin dal momento della nomina.
5. Le verifiche e valutazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate anche in caso di rinnovo delle cariche, nei termini e con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.
6. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate dall’organo competente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
7. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, il difetto dei requisiti di professionalità e onorabilità, nonché la sussistenza delle situazioni impeditive o delle cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui al presente regolamento, anche sopravvenuti, determinano la decadenza dalla carica. L’organo competente all’accertamento dichiara la decadenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell’evento sopravvenuto e ne dà comunicazione alla COVIP nei successivi cinque giorni. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dalla COVIP.
8. I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza dalla carica o nei cui confronti è stata avviata l’azione penale per reati che possono incidere sul possesso del requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze all’organo di cui al comma 1.
9. A seguito della dichiarazione di decadenza sono avviate le iniziative per la sostituzione del soggetto decaduto.
Art. 8
Sospensione dalle cariche
1. Ove sopravvengano nel corso dell’incarico, costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di rappresentante legale, di componente dell’organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005, di componente dell’organismo di rappresentanza di cui all’articolo 5, comma 5, del predetto decreto e di componente degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nei fondi pensione interni:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b);
b) l’applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui all’articolo 6, comma 3, lettera c), con sentenza non definitiva;
c) l’applicazione provvisoria di una misura di prevenzione prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
d) l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che comportano la sospensione della carica comunicano tempestivamente tali circostanze all’organo di cui all’articolo 7, comma 1.
3. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l’organo di cui all’articolo 7, comma 1, dichiara la sospensione dalla carica del soggetto interessato entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
4. Nel caso in cui sia disposta la sospensione, l’organo competente alla nomina delibera, entro sessanta giorni dalla data della delibera di sospensione, in ordine all’eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato. Nel caso in cui il soggetto interessato sia il rappresentante legale, il direttore generale o il titolare di una funzione fondamentale, l’organo competente alla nomina delibera in ordine all’eventuale revoca nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera di sospensione. Qualora non si proceda alla revoca, il soggetto sospeso è reintegrato nelle sue funzioni. Nel caso di cui al periodo precedente il verbale fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate, nonché delle motivazioni in base alle quali si è ritenuto di reintegrare il soggetto interessato. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l’intera durata delle misure ivi previste.
5. Le decisioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4 sono comunicate alla COVIP entro i successivi cinque giorni.
Art. 9
Entrata in vigore e norme transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79.
2. Per i soggetti di cui all’articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti di professionalità introdotti con il presente decreto e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 novembre 2022, n. 35254 - In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino…
- DECRETO LEGISLATIVO 06 ottobre 2018, n. 127 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del…
- CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 03 ottobre 2019, n. 218 - Illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), nella parte in cui prevede che il riscatto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 luglio 2022, n. 22665 - In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino…
- CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 15 luglio 2021, n. 154 - Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), sollevate, in riferimento agli…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 ottobre 2018, n. 26667 - La neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive ai fini dell'esclusione dei periodi medesimi…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il verbale di conciliazione deve essere sottoscrit
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25796 depositata il 5 settembre…
- Processo tributario: la perizia estimativa e la co
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26798 depositata il 19 settembre…
- Il dipendente che effettua un furto di piccolo imp
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre…
- Sanzioni tributarie: prescrizione e decadenza in c
Le sanzioni tributarie sono soggette, in tema di prescrizione e decadenza, ad un…
- Interessi sul ritardato pagamento dei tributi: pre
La prescrizione degli interessi sul ritardato pagamento dei tributi costituiscon…