MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 11 ottobre 2021, n. 10379
Istituzione dell’Unità di missione di livello dirigenziale generale per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR
Articolo 1
(Unità di missione)
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, è istituita nell’ambito del Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Unità di missione di livello dirigenziale generale, di seguito Unità, in posizione di indipendenza funzionale, per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR a titolarità del Ministero stesso nonché per il loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, con durata fino al completamento dell’attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
2. Restano ferme le competenze in materia di programmazione e progettazione operativa degli interventi in capo alle Direzioni generali e all’ANPAL.
3. Le Direzioni generali competenti del Ministero e l’ANPAL, ove titolari – anche in forma delegata – della gestione di risorse PNRR e di fondi strutturali assicurano la loro piena complementarietà e la non sovrapposizione degli interventi rispettivamente finanziati.
4. L’Unità rappresenta il punto di contatto con il Servizio Centrale per il PNRR, per l’espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/241, relativamente agli interventi del PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. L’Unità provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l’avanzamento dell’attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
6. L’Unità è diretta da un dirigente di livello generale che ne coordina le attività e funzioni, come individuate all’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e partecipa alla Rete dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di interventi.
7. L’Unità attiva una funzione specifica per le attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR che partecipa alla Rete dei referenti antifrode del PNRR, attivata presso il Servizio Centrale per il PNRR del Ministero deN’economia e delle finanze con il supporto della Guardia di Finanza.
8. L’Unità cura gli aspetti relativi al funzionamento del sistema di governance per accelerare e razionalizzare il processo di attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché elabora apposite analisi organizzative volte a verificare l’efficienza del modello interno di governance.
9. L’Unità in raccordo con le Direzioni generali competenti e con l’ANPAL assicura l’organizzazione e la segreteria degli incontri periodici dei tavoli di settore e territoriali sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali, di cui all’articolo 8, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.
Articolo 2
(Articolazione dell’Unità di missione per il PNRR)
1. L’Unità di missione di cui all’articolo 1 è articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale che svolgono le seguenti funzioni e compiti:
a) Ufficio di coordinamento della gestione – svolge, in raccordo con le Direzioni generali competenti e con l’ANPAL, funzioni di presidio sull’attuazione degli interventi del PNRR e sul raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi (milestone e target). Nell’ambito delle proprie attività, l’Ufficio assicura, tra l’altro, il coordinamento delle procedure gestionali relative all’attuazione dei progetti PNRR, nonché la definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica. L’Ufficio coordina, inoltre, la gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero. L’Ufficio vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR. L’Ufficio emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure relative agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR, in linea con quanto indicato e/o predisposto dal Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell’economia e delle finanze. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi.
b) Ufficio di monitoraggio – coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti e l’ANPAL, le attività di monitoraggio sull’attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell’ambito delle proprie attività, l’Ufficio provvede a trasmettere al Servizio Centrale per il PNRR del Ministero deN’economia e finanze i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l’avanzamento dei relativi traguardi (milestone) e obiettivi (target) attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
c) Ufficio di rendicontazione e controllo – provvede, relativamente agli interventi del PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a trasmettere al Servizio Centrale per il PNRR del Ministero deN’economia e finanze i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all’Allegato III (Annex III) dell’Accordo di finanziamento stipulato dal Governo con la Commissione europea. A tal fine, verifica la regolarità delle procedure e delle spese e il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target), riceve e controlla le domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento finanziario e il raggiungimento dei citati milestone e target in coerenza con gli impegni assunti. Provvede al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai beneficiari. Nello svolgimento delle proprie attività, l’Ufficio assicura l’attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento.
Articolo 3
(Organizzazione e trattamento economico)
1. All’Unità di missione di cui all’articolo 1 è preposto un Direttore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con un incarico di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dal comma 6 del già menzionato articolo 19, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Al Direttore generale preposto all’Unità di missione, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuito il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero.
2. Agli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all’articolo 2 sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai dirigenti di cui al presente comma, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
4. Oltre al personale in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’Unità di missione è assegnato un contingente di personale non dirigenziale a tempo determinato a valere su quello previsto al comma 1, primo periodo, dell’articolo 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nonché un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nei limiti delle risorse del fondo previsto dal comma 4, secondo periodo, del predetto articolo 7, come riconosciuti al medesimo Ministero dai relativi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione.
Articolo 4
(Disposizioni finali)
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
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