MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 17 maggio 2021
Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi, nonché dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 – Art. 1, commi 20-22 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Articolo 1
(Soggetti destinatari e misura dell’esonero)
1. Il Fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 178 del 2020 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione finanziaria pari a 2.500 milioni di euro, è destinato a finanziare l’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, alle seguenti categorie di lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali entro la data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178:
a) lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato.
L’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021;
b) professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno;
c) medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.
2. Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
b) devono aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.
Per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività. Per i soggetti iscritti alle gestioni speciali autonome dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero. Per i soggetti iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile.
3. Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) per il periodo oggetto di esonero devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:
a) non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.
4. Ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell’AGO, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 non si applicano i requisiti di cui al comma 2, lettera a) e b).
5. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c), già collocati in quiescenza, l’esonero è riconosciuto limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020 ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
6. L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
7. L’esonero è concesso nel limite di spesa complessivo di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021.
Articolo 2
(Criteri e modalità per la concessione dell’esonero in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS)
1. La quota parte del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, destinato ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), è pari a 1500 milioni di euro.
2. Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO l’esonero si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021, esclusi i premi e la contribuzione dovuti all’INAIL, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
L’esonero spetta al titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma dell’importo della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore e collaboratore familiare iscritto alla gestione speciale dell’AGO per la quale il titolare è obbligato al versamento della contribuzione applicando per ogni unità attiva il massimale individuale di cui all’articolo 1, parametrato ai mesi di attività del lavoratore con riferimento alla quota di contribuzione esonerabile da versare con le rate in scadenza nell’anno 2021. Per gli iscritti alle gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali l’esonero, ha ad oggetto i soli contributi fissi.
3. L’importo del beneficio è riconosciuto sulle rate relative alla tariffazione annuale di competenza 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021. Per i lavoratori non obbligati al contributo minimale l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi, calcolati ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021. Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi, calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021. L’eventuale contribuzione già versata oggetto di esonero ai sensi del presente decreto potrà essere richiesta a compensazione o rimborso con domanda da presentare entro il 30 novembre 2021, laddove l’importo complessivo dell’agevolazione spettante a ciascun contribuente, come eventualmente rideterminato ai sensi del comma 9, sia eccedente rispetto alla contribuzione non ancora versata.
4. La fruizione del beneficio è subordinata al possesso della regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015. L’accredito della contribuzione oggetto di esonero sulla posizione assicurativa del soggetto è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.
5. La domanda è presentata entro il 31 luglio 2021, a pena di decadenza, secondo lo schema predisposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed è corredata della dichiarazione del contribuente interessato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:
a) di non essere, per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) di non essere, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
c) di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) di aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro non superiore a 50.000 euro;
e) di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019; nel caso di partecipazione del soggetto beneficiario dell’esonero in più studi professionali o in più società, sarà dichiarato il codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l’attività e per i quali dovrà essere verificato il requisito;
f) se liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali dell’AGO non obbligati al contributo minimale ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 233 de 1990, di aver conseguito il reddito per gli anni di imposta 2019 e 2020, indicandone l’importo e di dover versare contribuzione per l’anno di imposta 2021, indicandone la quantificazione; non possono essere oggetto di esonero eventuali maggiori importi dovuti e non dichiarati all’interno del quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi Persone fisiche;
g) di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria,
h) di non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19”.
6. Sono considerate inammissibili le domande prive delle indicazioni di cui al comma 5.
7. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica ai beneficiari dell’esonero l’esito delle verifiche tramite i propri sistemi istituzionali di comunicazione bidirezionale.
8. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, sentiti l’Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, sono definiti le modalità e i termini di fornitura dei dati necessari all’effettuazione dei controlli da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dei predetti enti per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente. I beneficiari dell’esonero, liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e gli iscritti alle gestioni speciali dell’Ago degli artigiani ed esercenti attività commerciali dichiareranno nel quadro RR, sezione I e II, della dichiarazione dei redditi persone fisiche i contributi oggetto di esonero. A seguito dei riscontri effettuati dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e nel caso in cui dalla verifica dei requisiti il beneficiario non abbia diritto all’esonero, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale procederà al recupero degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti, con aggravio delle sanzioni civili a decorrere dalla data ordinaria di scadenza dei versamenti. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale trasmette agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 l’elenco dei soggetti che hanno presentato istanza di esonero per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di cooperazione tra le parti.
9. L’esonero è riconosciuto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei limiti di spesa di cui al comma 1. In caso di superamento del limite di spesa, l’Istituto provvede a ridurre l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari, che provvederanno ad integrare il versamento secondo le indicazioni del medesimo Istituto. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica con cadenza mensile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle domande presentate.
10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al rimborso degli oneri sostenuti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
11. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fornendo i relativi elementi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 3
(Criteri e modalità per la concessione dell’esonero in favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)
1. La quota parte del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, destinato ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 è pari a 1000 milioni di euro. L’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi.
2. Le domande per l’ottenimento dell’esonero di cui al presente articolo sono presentate dai professionisti entro il 31 ottobre 2021 agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 cui sono iscritti, che ne verificano la regolarità.
3. La domanda è presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali ed è corredata della dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:
a) di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
c) di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) di aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;
e) di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
f) di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
4. Alla domanda deve essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale.
5. Sono considerate inammissibili le domande prive delle indicazioni di cui al comma 3 e degli allegati di cui al comma 4 o presentate dopo il 31 ottobre 2021.
6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 sulla base di apposita rendicontazione.
7. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 trasmettono l’elenco dei soggetti ai quali è stato concesso l’esonero all’Agenzia delle entrate, con le modalità e i termini definiti con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 8, e all’Istituto nazionale della previdenza sociale per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli.
8. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 comunicano con cadenza mensile a partire dal 1° maggio 2021 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle domande ammesse. Quantificato l’ammontare complessivo delle agevolazioni, con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia, saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto.
Articolo 4
(Criteri e modalità per la concessione dell’esonero in favore dei lavoratori autonomi e dei collaboratori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 in quiescenza)
1. Ai professionisti e agli operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 in quiescenza obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e alla presentazione del quadro RR sez. II della dichiarazione dei redditi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, ad eccezione dei commi 5 e 6. Sono esclusi dal beneficio dell’esonero i soggetti per i quali l’obbligo contributivo è a carico del committente. La domanda è presentata entro il 31 luglio 2021, a pena di decadenza, secondo lo schema predisposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed è corredata della dichiarazione del contribuente interessato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:
a) di essere stato titolare di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020 ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) di essere in quiescenza;
c) di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. Ai medici, agli infermieri e agli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 in quiescenza tenuti a versare i contributi ai rispettivi enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 si applica l’articolo 3, ad eccezione dei commi 3 e 5. La domanda è presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali ed è corredata della dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:
a) di essere stato titolare di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020 ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) di essere in quiescenza;
c) di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.
3. Sono considerate inammissibili le domande prive delle indicazioni di cui al comma 1 o al comma 2.
Articolo 5
(Conformità al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19)
1. Il beneficio in esame è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Articolo 6
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno…
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 19 agosto 2022 - Criteri e modalità per la concessione dell'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 dicembre 2020, n. 27541 - In materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e della connessa delegificazione della disciplina relativa sia al rapporto…
- INPS - Messaggio 24 settembre 2021, n. 3216 - Pagamento delle indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS e di malattia e degenza ospedaliera,…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 12 giugno 2019 - Modalità per la concessione in favore degli enti locali, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, della rateizzazione dei carichi delle agenzie fiscali e…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 22056 depositata il 24 luglio 2023 - Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La scelta del CCNL da applicare rientra nella scel
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Il creditore con sentenza non definitiva ha diritt
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre…
- Impugnazione del verbale di disposizione emesso ai
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Valido l’accertamento fondato su valori OMI
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17189 depositata il 15 giugno 2023, in…
- Possono essere sequestrate somme anche su c/c inte
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34551 depositata l…