MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 09 maggio 2022
Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore
L’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce che, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro.
Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2022, gli Enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al RUNTS compilano in sede di presentazione dell’istanza l’apposito campo “Cinque per mille” apponendo il flag su “accreditamento del 5/1000” e inserendo il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento. Entro il 20 aprile 2022 il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti che risultano iscritti entro la data del 10 aprile 2022 termine ordinario (11 aprile per l’anno solare 2022, in quanto cade di domenica), ai sensi dell’art. 3 del Dpcm 23 luglio 2020.
Elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al 5 per mille 2022 entro l’11 aprile 2022 – pubblicato il 15 aprile 2022.
Il legale rappresentante dell’ente, entro il 30 aprile 2022, ha potuto chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione. Il Ministero ha quindi pubblicato, entro il 10 maggio 2022, l’elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al contributo del 5×1000 con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
Elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al 5 per mille 2022 entro l’11 aprile 2022 con rettifica di errori di iscrizione- pubblicato il 9 maggio 2022.
Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli Enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2022), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018 – pdf).
Le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille 2021, possono accreditarsi al cinque per mille 2022, con le modalità stabilite dall’art. 3 del d.P.C.M. 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.
Accreditamento per le Onlus
L’articolo 9, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, ha, inoltre, previsto che le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.
Limitatamente alle ONLUS, resta ferma la competenza dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e alla pubblicazione dei relativi elenchi, secondo le modalità previste, dal DPCM 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato.
Pertanto, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe presentano l’istanza di accreditamento per l’anno 2022 all’Agenzia delle entrate (link pagina informativa Agenzia delle Entrate).
Elenchi ammessi ed esclusi
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica, entro il 31 dicembre 2022, sul proprio sito l’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti.
Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi determinati.
Come ottenere il pagamento del cinque per mille
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 comma 154 (Legge di Stabilità 2015) ha destinato le risorse complessive di 525 milioni di euro per l’erogazione del “cinque per mille dell’IRPEF” per l’anno 2022.
Il nuovo DPCM del 23 luglio 2020 disciplina le modalità e i termini per il pagamento e per la comunicazione dei dati necessari ai fini del pagamento del cinque per mille. In particolare, si richiama l’attenzione sull’articolo 14 commi 1 e 3 del DPCM del 23 luglio 2020, ai sensi del quale gli enti beneficiari devono comunicare entro il 30 settembre 2025 i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l’erogazione entro il termine previsto, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l’esercizio 2022 del cinque per mille, con conseguente riversamento dei relativi importi all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente.
Per comunicazione all’amministrazione erogatrice dei “dati necessari per il pagamento” si intende la comunicazione al Ministero, per il tramite del RUNTS, dell’IBAN ovvero delle modalità di pagamento diverse dall’accredito su conto corrente.
Il cinque per mille dell’anno 2022 sarà erogato nel corso del 2023, 2024 e del 2025 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base degli elenchi resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate relativi ai soggetti che hanno comunicato le coordinate del conto corrente o postali (IBAN) nel RUNTS.
Per contributi d’importo pari o superiori ai mille euro, il pagamento potrà avvenire solo tramite coordinate IBAN di: banche; Poste italiane S.p.A.; istituti di moneta elettronica e per alcune tipologie d’istituti di pagamento.
Tali coordinate e le loro variazioni vanno sempre comunicate accedendo al RUNTS.
Per contributi inferiori a mille euro, se l’ente dispone di un conto corrente adotterà le indicazioni sopra indicate, mentre se non ha un conto corrente, dovrà chiedere il pagamento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le modalità indicate nella sezione (Moduli per la richiesta di pagamento del contributo nei casi di assenza di conto corrente, reiscrizioni, storni, IGEPA e NoIBAN, indicando nell’oggetto la dicitura “liquidazione NoIBAN”).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Codice del Terzo settore - Articolo 4, comma 2 - Direzione, coordinamento e controllo degli enti del Terzo settore - Prime indicazioni - MINISTERO LAVORO E POLITICHE - Nota 04 marzo 2020, n. 2243
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 13 giugno 2022 - Adozione delle Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
- MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Nota n. 6658 del 22 maggio 2023 - Indicazioni sulla procedura di accreditamento degli operatori di Regioni, Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e Comuni al pannello di monitoraggio "Dashboard per la…
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