MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 10 gennaio 2020, n. 102
Aggiornamenti della Piattaforma GePI e chiarimenti in materia di controlli dei requisiti di residenza e di soggiorno
Si rappresenta che sono state rilasciate nella piattaforma GePI ulteriori funzionalità volte alla semplificazione delle attività di controllo in carico ai Comuni sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno.
1. Interoperabilità tra uffici responsabili dei controlli nei diversi Comuni
I requisiti di residenza che il richiedente il reddito di cittadinanza deve possedere al momento della presentazione della domanda, sono riferiti all’intero territorio nazionale e pertanto il loro accertamento richiede, in alcuni casi, la collaborazione tra i diversi Comuni nei quali il beneficiario ha risieduto. In nessun caso, la mancanza del requisito di residenza in un dato Comune per almeno 10 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo è sufficiente ad accertare la mancanza del corrispondente requisito di residenza in Italia per il periodo richiesto.
Come noto, i controlli dei requisiti di residenza e di soggiorno sono in capo al Comune di residenza al momento della presentazione della domanda di accesso al Reddito di cittadinanza, di seguito denominato “Comune di ultima residenza”, indicato dal richiedente nella domanda medesima. Anche qualora si verificasse un successivo spostamento della residenza, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere, comunque, avviata dal comune nel quale il nucleo familiare risiedeva al momento della presentazione della domanda, dovendo in ogni caso il requisito essere posseduto in primis a tale data, oltre che mantenuto per l’intera durata del beneficio.
Per agevolare le funzioni di controllo, nel caso in cui i periodi di residenza nel Comune non siano sufficienti a determinare il soddisfacimento dei relativi requisiti, come preannunciato, è stata rilasciata in Piattaforma GePI la funzionalità che permette al Comune di ultima residenza, di assegnare al Comune di precedente residenza la verifica di ulteriori periodi.
Il coordinatore dei controlli del Comune di precedente residenza assegnerà la verifica ad un responsabile dei controlli, che procederà ad inserire nella piattaforma i periodi di residenza nel Comune e salvare l’inserimento. Nel caso in cui la somma dei periodi fosse sufficiente al raggiungimento dei due requisiti di residenza (residenza nel territorio nazionale per almeno 10 anni, anche non continuativi, e negli ultimi due anni in modo continuativo), il responsabile dei controlli, utilizzando l’apposito pulsante, potrà restituire l’esito del controllo al Comune di ultima residenza, affinché quest’ultimo possa procedere alla finalizzazione in piattaforma degli esiti delle verifiche. Nel caso contrario, invece, potrà a sua volta assegnare la verifica ad altro Comune di precedente residenza, che seguirà le medesime procedure.
Qualora, in qualunque momento, non sia possibile individuare il Comune di precedente residenza, ai fini del controllo del requisito dei 10 anni, il Comune che ha in carico il controllo potrà assegnare la verifica al Comune di nascita del beneficiario, se nato in Italia. Rientra in questo ambito anche il caso di richiedenti che risultino sconosciuti all’anagrafe del Comune di ultima residenza indicato nella domanda.
Qualora per completare l’accertamento risulti necessario chiedere informazioni al cittadino – ad esempio in presenza di un periodo di residenza all’estero che interrompa il processo a ritroso di identificazione del Comune di precedente residenza, si potrà rimandare al Comune di ultima residenza per la sua convocazione. Nel caso in cui tale Comune non coincida con quello di attuale residenza, il Comune di ultima residenza potrà inoltrare al Comune di attuale residenza (ove conosciuto) la valutazione del caso, utilizzando il medesimo pulsante che si utilizza generalmente per l’invio ai Comuni di precedente residenza.
Al momento della convocazione, il Comune di attuale residenza dovrà farsi comunicare eventuali Comuni di precedente residenza non già identificati in piattaforma, ai fini della assegnazione ai citati Comuni delle verifiche, che avverranno con le modalità sopra descritte.
Resta fermo che le segnalazioni all’INPS per la mancanza del/dei requisiti di residenza spetta al Comune di ultima residenza indicato nella domanda di accesso al Reddito di cittadinanza, anche se tale segnalazione rappresenta l’esito delle verifiche effettuate da altri Comuni.
2. Utilizzo delle sezioni dei controlli di residenza in Piattaforma
Questa procedura di verifiche a ritroso, come previste dall’Accordo in Conferenza Unificata del 4 luglio 2019, richiede ai Comuni di attuare i controlli su due categorie di beneficiari: i propri residenti ed i residenti di altri Comuni che in passato hanno risieduto nel Comune, per i quali viene chiesta la verifica degli ulteriori periodi di residenza. A tal fine si rappresenta che in Piattaforma GePI sono presenti 2 sezioni diverse, una denominata “Elenco pratiche”, per i controlli relativi ai beneficiari residenti nel Comune, l’altra denominata “Elenco pratiche da altri Comuni”, per riportare i periodi di residenza nel Comune dei beneficiari attualmente residenti altrove, trasmessi da altri Comuni attraverso la piattaforma.
3. Accesso ai dati di contatto
Nel caso in esito all’applicazione della procedura sopra indicata non fosse possibile definire con certezza il possesso o meno dei requisiti, come sopra illustrato, sarà necessario convocare il beneficiario per raccogliere ulteriori informazioni.
A questo fine, a breve sarà rilasciata in piattaforma una funzionalità per l’accesso su richiesta ai contatti del cittadino da parte dei responsabili dei controlli anagrafici. L’accesso ai contatti avverrà in modalità tracciabile a garanzia della tutela dei dati personali.
4. Invio delle segnalazioni per le sanzioni
Come sopra chiarito, il controllo dei requisiti di soggiorno e residenza va effettuato dal Comune di ultima residenza indicato nel modulo di domanda per l’accesso al Reddito di cittadinanza. Lo stesso Comune, per il tramite della piattaforma GePI, dovrà segnalare all’INPS l’eventuale mancanza di requisiti ai fini dell’erogazione della sanzione.
Al termine del processo di accertamento descritto nel punto 1, dopo aver esperito tutte le necessarie verifiche, il responsabile dei controlli potrà finalizzare l’esito dell’accertamento indicando in piattaforma il possesso o la mancanza del requisito. In quest’ultimo caso l’esito andrà sottoposto al coordinatore dei controlli anagrafici per l’approvazione e la trasmissione all’INPS ai fini dell’applicazione delle sanzioni.
Qualora il coordinatore voglia acquisire maggiori informazioni prima di confermare l’invio della segnalazione, dovrà farlo fuori sistema, interloquendo con il responsabile dei controlli che ha effettuato l’accertamento. Per ragioni legate alla tutela della privacy, infatti, l’accesso completo ai dati anagrafici dei beneficiari nell’ambito della piattaforma è limitato ai responsabili dei controlli.
Quando il responsabile dei controlli digiterà l’icona per la trasmissione della segnalazione della mancanza del requisito al coordinatore dei controlli anagrafici ai fini dell’approvazione, comparirà la richiesta di confermare la volontà di inviare la segnalazione. Similmente, quando il coordinatore digiterà l’icona per approvare la segnalazione e trasmetterla all’INPS, comparirà la richiesta di confermare la volontà di inviare la segnalazione di mancanza del requisito all’INPS. In entrambi i casi verrà altresì evidenziata la tipologia di sanzione prevista.
E’ previsto che la trasmissione delle segnalazioni all’INPS avvenga in via telematica in tempo utile per l’erogazione della sanzione o della decadenza nel mese successivo alla trasmissione della segnalazione stessa. Ogni mese, fintanto che le segnalazioni non saranno state inviate all’INPS, in caso di errori, il responsabile dei controlli anagrafici potrà annullare la segnalazione tramite l’apposito pulsante “Annulla segnalazione” presente nel “Registro segnalazioni”, riportandola alla condizione di “in approvazione al coordinatore”. Quest’ultimo potrà rifiutarla, annullando la segnalazione in via definitiva.
5. Chiarimenti sull’accertamento dei requisiti anagrafici
Con l’occasione si rappresenta che non va segnalato come mancanza dei requisiti anagrafici l’avvenuto accertamento del decesso del dichiarante. Nel caso il nucleo fosse composto anche da altri componenti, infatti, tale segnalazione darebbe luogo alla decadenza dal beneficio. Al riguardo, la norma prevede che il nucleo familiare debba presentare una nuova DSU ai fini ISEE, ma che non sia necessario presentare una nuova domanda di accesso al Reddito di cittadinanza per continuare a beneficiare della misura. Sarebbe pertanto necessario verificare il possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda da parte del dichiarante successivamente deceduto, al fine di consentire ai restanti componenti di continuare a beneficiare della misura.
Nel caso non ci fossero altri componenti nel nucleo, provvederà direttamente l’INPS a porre in decadenza il beneficio, accedendo alle informazioni sui decessi tramite i canali di collegamento con le anagrafi comunali, generalmente utilizzati per tutte le prestazioni erogate dall’istituto.
Con riferimento agli accertamenti del mancato possesso dei requisiti di residenza per motivazioni riconducibili alla irreperibilità attuale o passata del dichiarante per cancellazione anagrafica, qualora non risulti un trasferimento all’estero, sono in corso approfondimenti in merito alla corretta interpretazione della normativa, si chiede pertanto in relazione a tali fattispecie di non finalizzare l’accertamento del mancato possesso dei requisiti di residenza, in attesa di ulteriori indicazioni.
Con riferimento ai requisiti di soggiorno, si premette che il diritto di soggiorno (in sostituzione del Permesso UE per lungo soggiornanti) è ammesso come titolo di soggiorno con esclusivo riferimento ai cittadini extra UE familiari di cittadini italiani o comunitari e agli apolidi. Al riguardo, nel caso il titolo di soggiorno presente nell’archivio anagrafico del Comune risulti scaduto, prima di procedere alla segnalazione all’INPS per la decadenza dal beneficio, è necessario accertarsi che non sia stato rinnovato.
6. Nuove funzionalità di visualizzazione domande e opzioni di filtro
E’ stata attivata, sia per i coordinatori dei controlli anagrafici che per i coordinatori dei case manager, la possibilità di visualizzare tutto l’elenco dei casi, superando il precedente limite delle 500 domande, e di filtrare i casi assegnati oltre che nelle modalità precedenti anche per responsabile dei controlli anagrafici/case manager, nonché per stato (in valutazione, finalizzato).
7. Aggiornamento dashboard
E’ stata rilasciata una nuova versione della dashboard (cruscotto per la rappresentazione sintetica delle informazioni gestionali) che consente una più efficace visualizzazione e strutturazione dei dati.
8. Monitoraggio delle notifiche informali
E’ stata attivata una funzionalità che permette il monitoraggio delle notifiche informali trasmesse ai beneficiari.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 24 agosto 2022 - Piattaforma GePI: aperte le iscrizioni per i nuovi webinar
- TRIBUNALE DI BERGAMO - Ordinanza 29 gennaio 2021, n. 113 - Reddito di inclusione (ReI) - Requisiti di residenza e di soggiorno - Previsione per i richiedenti, cittadini di paesi terzi, del possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- INPS - Messaggio 21 maggio 2020, n. 2110 - Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19". (Art. 72…
- INPS - Messaggio 09 luglio 2020, n. 2764 - Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19". (ART. 72…
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 04 settembre 2020, n. 13 - Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e…
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 24 luglio 2020, n. 2399 - Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n.77, recante "Misure urgenti in materia di salute, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il soggetto titolare di partita IVA ha diritto al
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13162 depositata il 14…
- Legittimo il provvedimento che sospende senza retr
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 12790 depositat…
- Possibile la confisca anche se il reato di corruzi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 19539 depositata il 1…
- Caparra penitenziale soggetto ad imposta di regist
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 12398 depositata…
- ISA 2024: regime premiale (compensazioni fino a 70
Con il provvedimento n. 205127 del 22 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entra…