MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 22 gennaio 2019

Voucher digitalizzazione pmi – Ulteriore elenco imprese assegnatarie del voucher

Art. 1

(Integrazione delle imprese assegnatarie del Voucher di cui al decreto interministeriale 23 settembre 2014)

E’ approvato l’elenco, in allegato al presente provvedimento, integrativo di quello di cui in allegato A al decreto direttoriale 1° giugno 2018 come già integrato dal decreto direttoriale 26 luglio 2018, riportante le imprese assegnatarie del Voucher per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico di cui al decreto interministeriale 23 settembre 2014.

Nell’elenco di cui al comma 1, per ciascuna impresa è riportato l’importo del Voucher assegnato, come determinato sulla base della dotazione finanziaria complessiva. L’onere di dette agevolazioni è posto a carico della contabilità speciale n. 1726.

Art. 2

(Adempimenti per le imprese cofinanziate a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR)

I progetti agevolati realizzati in unità produttive ubicate nelle “Regioni in transizione” e nelle “Regioni meno sviluppate” del territorio nazionale sono cofinanziabili nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR. Le imprese interessate sono tenute, oltre a quanto previsto dal decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, a:

a) adottare misure atte ad evitare il doppio finanziamento riportando sui documenti giustificativi di spesa o di pagamento il riferimento al Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR;

b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del progetto. Il Ministero può stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013 dandone comunicazione all’impresa beneficiaria. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati;

c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;

f) assicurare il rispetto di quanto stabilito all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di stabilità delle operazioni, tenuto conto di quanto disposto in merito dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;

g) rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’Allegato XII al regolamento (UE) n. 1303/2013;

h) rispettare gli indirizzi operativi stabiliti per i soggetti beneficiari degli interventi cofinanziati a valere sul Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017.

Art. 3

(Disposizioni finali)

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio e pubblicato, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito web istituzionale www.mise.gov.it. Con la predetta modalità di pubblicazione è assolto l’obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell’aiuto alle imprese incluse nell’elenco di cui all’allegato 1. Dell’adozione del presente decreto sarà, altresì, data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

ELENCO

(Testo dell’allegato)