MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 23 aprile 2018
Modalità e criteri di concessione del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI
Art. 1
Oggetto
Il presente decreto, in attuazione dell’art. 1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce le modalità e i criteri di riconoscimento del credito d’imposta alle PMI per costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati all’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «legge di bilancio 2018»: la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
b) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
c) «TUIR»: il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni e integrazioni;
d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
e) «PMI»: piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
f) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato come definito dall’art. 1, comma 1, lettera w-ter) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
g) «sistemi multilaterali di negoziazione (cd. MTF)»: un sistema multilaterale di negoziazione così come definito dall’art. 1, comma 5-octies, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
h) «gestore del mercato»: un gestore del mercato così come definito dall’art. 1, comma 1, lettera w-bis.7) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
Art. 3
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione di cui al presente decreto le PMI che:
a) sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di cui all’art. 6;
b) operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
c) sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
d) presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018;
e) ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020;
f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.
Art. 4
Attività e costi ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:
a) attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
d) attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell’art. 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;
f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
g) attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e prestate, ai sensi dell’art. 18 del regolamento di esenzione, da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione.
Sono escluse le spese di cui al precedente comma relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all’impresa beneficiaria ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
L’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi ai sensi del presente decreto deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Art. 5
Agevolazione concedibile
Il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50 per cento dei costi complessivamente sostenuti per le attività di cui all’art. 4 a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.
Art. 6
Procedura di concessione del credito d’imposta
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti di cui all’art. 3 inoltrano, in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo, un’apposita istanza formulata secondo lo schema allegato al presente decreto (allegato A).
L’istanza di cui al comma 1 contiene:
a) gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;
b) l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’art. 4, comma 4;
c) la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
d) l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze di cui al comma 1, la direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta dal presente decreto, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.
Art. 7
Fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società ai sensi dell’art. 6, comma 3, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo disponibile, pena lo scarto del modello F24.
Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, la direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società ai sensi dell’art. 6, comma 3, trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle società beneficiarie del credito, specificando l’importo spettante a ciascuna di esse.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il credito d’imposta di cui al presente decreto è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione di cui all’art. 6, comma 3 e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Al credito d’imposta di cui al presente decreto non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni.
I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
Art. 8
Cause di revoca e procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito
L’Agenzia delle entrate trasmette alla direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle società che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.
Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica alla direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, che previe verifiche per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Il credito d’imposta è revocato dal Ministero nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti dal presente decreto o la non veridicità degli elementi di cui al comma 2 dell’art. 6. In tal caso il Ministero provvede al recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa.
Agli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, provvede il Ministero ai sensi degli articoli 8 e 9 del predetto regolamento.
Art. 9
Oneri informativi e pubblicità
In ottemperanza all’art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato B è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese derivanti dal presente provvedimento.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegati
(omissis)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 21 maggio 2019, n. 52/E - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese…
- Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - Risposta 07 agosto 2020, n. 257 dell'Agenzia delle Entrate
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 29 luglio 2019 - Termini e modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza di cui all’articolo 5 del decreto del Ministero dello…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Credito d'imposta cd. Bonus Quotazione - Articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (D.M. 23 aprile 2018 del Ministero per lo Sviluppo Economico) - Risposta n. 198 del 20 aprile 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 20 novembre 2020 - Criteri e modalità di applicazione dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani - Termini di apertura e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…