MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 30 aprile 2019
Disciplina attuativa dei piani di risparmio a lungo termine
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «piccola o media impresa (PMI)»: l’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro ai sensi dell’allegato I, art. 2, paragrafo 1, al regolamento n. 651/2014/UE;
b) «PMI non quotata»: la PMI, le cui azioni o quote, al momento dell’investimento, non sono negoziate in un mercato regolamentato di cui all’art. 4, paragrafo 1, numero 21), della direttiva n. 2014/65/UE;
c) «PMI ammissibile»: la PMI non quotata, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che non ha ricevuto risorse finanziarie per un ammontare complessivo superiore a 15 milioni di euro a titolo di aiuto al finanziamento del rischio in conformità all’art. 21, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 651/2014/UE e che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
i) non ha operato in alcun mercato;
ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale;
iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del suo fatturato medio annuo registrato negli ultimi cinque anni;
d) «sistema multilaterale di negoziazione»: il sistema multilaterale di negoziazione di cui all’art. 4, paragrafo 1, n. 22), della direttiva n. 2014/65/UE, nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI di cui al citato allegato I al regolamento n. 651/2014/UE;
e) «fondo per il venture capital»: l’organismo di investimento collettivo del risparmio, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che destina almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI ammissibili;
f) «fondo di fondi per il venture capital»: l’organismo di investimento collettivo del risparmio, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, che destina l’intero patrimonio raccolto all’investimento in quote o azioni di fondi per il venture capital di cui alla precedente lettera e);
g) «investimenti per il finanziamento del rischio»: gli investimenti in equity e quasi-equity;
h) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un’impresa quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell’impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi;
i) «investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell’impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e convertibile in equity o come capitale privilegiato (preferred equity);
l) «investitore privato indipendente»: l’investitore privato che non è azionista dell’impresa ammissibile in cui investe;
m) «investimenti ulteriori»: gli investimenti supplementari per finanziare il rischio di una società, realizzato in seguito a una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;
n) «impresa collegata»: le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
i) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
ii) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
iii) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
iv) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa che controlla da sola, in virtù di un Accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Art. 2
Aiuti alle PMI erogati tramite sistemi multilaterali di negoziazione e fondi per il venture capital
1. La quota del 70 per cento del valore complessivo del piano di risparmio a lungo termine, disciplinato dall’art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituito dall’investitore privato indipendente, deve essere investita:
a) per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da PMI ammissibili;
b) per almeno il 5 per cento in quote o azioni di fondi per il venture capital, o di fondi di fondi per il venture capital.
2. Al fine del computo della quota del 5 per cento del valore complessivo degli investimenti qualificati in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione emessi da PMI ammissibili, e della quota del 70 per cento dei capitali raccolti dai fondi per il venture capital, si considerano ammissibili gli investimenti in equity e quasi-equity.
Art. 3
Limite agli aiuti per il finanziamento del rischio
1. Ciascuna PMI emittente gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione e ciascuna PMI i cui strumenti finanziari sono oggetto di investimento da parte dei fondi per il venture capital non può ricevere un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro.
Art. 4
Condizioni per l’accesso all’aiuto
1. I soggetti indicati al comma 101 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presso i quali sono costituiti i piani di risparmio a lungo termine di cui al presente decreto, devono acquisire, dalle PMI emittenti gli strumenti finanziari detenuti nei piani, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti che la medesima PMI non ha ricevuto un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 deve risultare, altresì, che la PMI, al momento dell’investimento iniziale:
a) non è quotata;
b) soddisfa una delle seguenti condizioni:
i) non ha operato in alcun mercato;
ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale;
iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del suo fatturato medio annuo registrato negli ultimi cinque anni.
3. E’ possibile effettuare investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al comma 2, lettera b), punto ii), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non è superato l’importo di cui al comma 1;
b) il piano aziendale lo prevede;
c) l’impresa non è diventata collegata di un’altra impresa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera n), a meno che la nuova impresa risultante sia una PMI.
4. Ai fini del presente articolo i soggetti di cui al comma 1 devono acquisire, al momento dell’investimento iniziale, il piano aziendale della PMI oggetto di investimento e, al momento di effettuare gli investimenti ulteriori, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti il rispetto delle condizioni di cui al comma 3, lettere a) e c).
5. E’ possibile acquistare quote o azioni di una PMI non quotata da un investitore precedente solo in combinazione con un apporto di nuovo capitale pari almeno al 50 per cento dell’ammontare complessivo dell’investimento.
Art. 5
Condizioni per l’accesso all’aiuto tramite fondi per il venture capital
1. Per gli investimenti in quote o azioni di fondi per il venture capital, i soggetti indicati al comma 101 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presso i quali sono costituiti i piani di risparmio a lungo termine di cui al presente decreto, devono acquisire, dagli stessi fondi per il venture capital, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta che il fondo medesimo soddisfa i requisiti previsti dall’art. 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Per gli investimenti in quote o azioni di fondi di fondi per il venture capital, i predetti soggetti presso i quali sono costituiti i piani devono acquisire dagli stessi fondi di fondi una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti che il fondo medesimo soddisfa i requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto. I medesimi fondi di fondi acquisiscono dai fondi per il venture capital una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta che il fondo medesimo soddisfa i requisiti previsti dall’art. 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. I fondi per il venture capital devono acquisire, dalle PMI oggetto di investimento, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti che la medesima PMI non ha ricevuto un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro.
4. Nella dichiarazione di cui al comma 3 deve risultare, altresì, che la PMI, al momento dell’investimento iniziale:
a) non è quotata;
b) soddisfa una delle seguenti condizioni:
i) non ha operato in alcun mercato;
ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale;
iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del suo fatturato medio annuo registrato negli ultimi cinque anni.
5. I fondi per il venture capital possono investire nelle PMI ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al comma 4, lettera b), punto ii), se il piano aziendale iniziale lo prevede e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non è superato l’importo di cui al comma 3;
b) l’impresa non è diventata collegata di un’altra impresa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera n), a meno che la nuova impresa risultante sia una PMI.
6. Ai fini del presente articolo i predetti fondi, al momento dell’investimento iniziale, devono acquisire il piano aziendale dalla PMI oggetto di investimento e, al momento di effettuare gli investimenti ulteriori, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti il rispetto delle condizioni di cui al comma 5, alle lettere a) e b).
7. I fondi per il venture capital possono acquistare quote o azioni di una PMI ammissibile da un investitore precedente solo in combinazione con un apporto di nuovo capitale pari almeno al 50 per cento dell’ammontare complessivo dell’investimento.
Art. 6
Monitoraggio degli effetti
1. Il Ministero dello sviluppo economico, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, provvederà al monitoraggio degli effetti prodotti dalla misura di cui all’art. 1, commi da 211 a 215, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, sull’entità della raccolta e sul numero delle negoziazioni, anche al fine di valutare l’opportunità di interventi normativi ulteriori.
Art. 7
Decorrenza
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019.
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