AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 dicembre 2020, n. 641
Modalità di applicazione dell’ agevolazione di cui all’art. 44-bis del D.L. n. 34 del 2019, come modificato dall’art. 55 del D.L. n. 18 del 2020
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società – che svolge oltre alla ordinaria e tipica attività bancaria anche attività di investimento e gestione di portafogli di crediti – ha intenzione di procedere, entro il 31 dicembre 2020, alla cessione di un portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti bancari e leasing erogati da vari enti creditizi.
Tali crediti sono stati originariamente acquistati mediante veicoli di cartolarizzazione controllati di diritto dalla Società (tra i quali si segnala Alfa S.r.l), che ha tra l’altro sottoscritto i titoli c.d. junior da essi emessi.
La Società ha iscritto i crediti in esame nel proprio bilancio consolidato.
Nel mese di luglio 2020 tutti i crediti, fatta eccezione per quelli detenuti da Alfa S.r.l., sono stati acquistati ex art. 7.1. della L. n. 130 del 1999 dalla Società mediante “smontaggio” delle relative operazioni di cartolarizzazione e trasferiti a Alfa S.rl.”
In altre parole, i Crediti – di proprietà di una serie di veicoli di cartolarizzazione, ma già presenti nel bilancio consolidato della Società in ragione della sottoscrizione dei titoli c.d. junior da parte di questa – sono stati trasferiti alla Società mediante cessione e poi ritrasferiti a Alfa S.r.l..
Entro fino anno, tutti i Crediti saranno nuovamente riacquistati dalla Società attraverso l’ulteriore “smontaggio” di Alfa S.r.l. e, come prassi nel contesto di crediti deteriorati, la cessione dei Crediti a investitori terzi avverrà anch’essa mediante cessione a una o più società di cartolarizzazione diverse da Alfa S.r.l. (le “SPV”).
Le SPV “non saranno legate alla Società da alcun rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. né saranno controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto che controlla la Società”.
Ciò premesso, la Società chiede alla scrivente “di confermare che alle cessioni dei Crediti effettuate dalla Società sia corretto applicare l’agevolazione di cui all’art. 44-bis del D.L. n. 34 del 2019, come modificato dal recente art. 55 del D.L. n. 18 del 2020. Ciò, in specie, se pur la Società non sia parte originaria dei contratti che hanno generato i diritti di credito oggetto del portafoglio in esame”.
Ciò in quanto non è del tutto chiaro se la disciplina “debba essere interpretata nel senso che l’agevolazione spetti unicamente a quei soggetti che hanno originato i crediti”.
La Società, inoltre, “chiede conferma che il parametro di riferimento per la determinazione dell’agevolazione sia il valore nominale dei Crediti e non il prezzo di acquisto degli stessi, se inferiore”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che “il menzionato regime di conversione delle DTA in crediti di imposta si applica anche nei confronti di soggetti che, come la Società, non hanno originato i crediti deteriorati oggetto di cessione”.
L’istante ritiene, inoltre, che “al fine di determinare l’ammontare delle DTA effettivamente convertibili in crediti di imposta si deve fare riferimento al valore nominale dei Crediti oggetto di cessione, a prescindere dal fatto che i Crediti siano stati previamente acquistati a un prezzo inferiore”.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 44 bis del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 – così come modificato dall’articolo 72 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – prevede che “qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (…), può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi (…) alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (…), non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla data della cessione”.
La medesima disposizione – per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – stabilisce, inoltre, che ” in caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito”.
Sulla base di tale chiarimento – entrato in vigore successivamente alla data di presentazione dell’istanza di interpello in esame – è possibile affermare che rientrano nella disciplina in esame anche i crediti acquisiti da soggetti terzi e che, in tal caso, assume rilevanza il valore di acquisto del credito.
Nel caso in esame, pertanto, l’istante potrà beneficiare della disciplina in esame con riferimento ai crediti ceduti “a una o più società di cartolarizzazione (le “SPV”) non legate alla Società da alcun rapporto di controllo”. In particolare, come chiarito dalla norma, ai fini della disciplina in esame assumerà rilevanza il valore di acquisto del credito che, nel caso in esame, deve intendersi riferito all’ultimo valore di acquisto sostenuto dai “veicoli di cartolarizzazione controllati di diritto dalla Società”, sempreché tale acquisto sia avvenuto da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
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