AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 01 luglio 2021, n. 9
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per il deposito telematico del lodo
Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Autorità Alfa (in seguito XXX) fa presente che il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante (Codice dei contratti pubblici) all’articolo 209, comma 13 stabilisce che «Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d’ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’XXX.
Al riguardo, l’XXX precisa che in attuazione della predetta disposizione, ha emanato la delibera n. 48 del 2019, con la quale, oltre a fornire le istruzioni per la formazione e il deposito telematico del lodo, sono state indicate le modalità per l’assolvimento dell’imposta di bollo di cui all’articolo 20 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
Nello specifico la predetta delibera ha stabilito che, per il deposito telematico del lodo, “L’imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale, in applicazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 642/1972 e secondo le modalità attuative previste dai vigenti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (attualmente Risoluzione 12/E del 3 febbraio 2015 e Circolare 16/E del 14 aprile 2015). In particolare, dovranno essere riportati sul documento la modalità di assolvimento virtuale dell’imposta di bollo e gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente”.
L’XXX istante aggiunge che la predetta modalità di deposito del lodo, costituisce una innovazione. Tuttavia si sono verificate alcune problematiche nel suo utilizzo, soprattutto per quanto riguarda l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale.
A tal proposito rappresenta che la modalità dell’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale è disciplinata dall’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972, che stabilisce «Per determinate categorie di atti e documenti, (…) l’intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (…). Ai fini dell’autorizzazione (…) l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione (…) contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno».
L’istante evidenzia, inoltre, che la procedura indicata dall’articolo 15, appare complicata, “in quanto è pensata in relazione a contribuenti che mettono un numero elevato di atti all’anno, tra i quali non possono includersi gli arbitri (per i quali, tra l’altro, per il principio di rotazione imposto dal regolamento della camera arbitrale, è altamente improbabile la possibilità di svolgere più di uno/due arbitri l’anno). Tanto premesso, l’XXX chiede di conoscere se per il deposito telematico del lodo, l’imposta di bollo possa essere assolta in alternativa alla modalità del contrassegno telematico o la modalità virtuale stabilita dall’articolo 15 del citato d.P.R. n. 642 del 1972, mediante l’utilizzo del modello di versamento F24, previa indicazione del codice tributo stabilito dall’Agenzia delle entrate.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’XXX ritiene che le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per il deposito del lodo, possono essere le seguenti: modalità virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate; con contrassegno rilasciato da intermediari autorizzati; con modello di pagamento F24 utilizzando il codice tributo preventivamente individuato dall’Agenzia delle entrate.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici”, all’articolo 209, comma 13, prevede che «Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d’ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’XXX». La delibera n. 48 del 30 gennaio 2019, all’articolo 1, comma 1 («Deposito con modalità informatiche e telematiche del lodo arbitrale in originale digitale») stabilisce che « Ai sensi e per gli effetti del deposito di cui all’art. 209, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, il lodo formato in originale digitale, munito di firma elettronica qualificata o digitale degli arbitri, dovrà essere trasmesso a cura del Presidente o del segretario del Collegio arbitrale e tramite casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo di PEC». I successivi comma 2 e 3, al medesimo articolo prevedono che « L’imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale, in applicazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 642/1972 e secondo le modalità attuative previste dai vigenti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (attualmente Risoluzione 12/E del 3 febbraio 2015 e Circolare 16/E del 14 aprile 2015). In particolare, dovranno essere riportati sul documento la modalità di assolvimento virtuale dell’imposta di bollo e gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente». Fatte tali premesse, relativamente all’imposta di bollo si osserva che il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. all’articolo 1, dispone che «Sono soggetti all’imposta (…)gli atti, documenti e registri indicati nell”annessa tariffa». Con riferimento alla fattispecie sottoposta all’attenzione della scrivente, l’articolo 20, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al medesimo d.P.R. stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per «atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali». Per quanto attiene all’assolvimento dell’imposta di bollo, si rammenta che l’articolo 3 del d.P.R. n.642 del 1972, come modificato dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che «L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata: a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale». La disciplina del pagamento dell’imposta in modo virtuale è recata dall’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972, secondo cui «Per determinate categorie di atti e documenti, (.) l’intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (.). Ai fini dell’autorizzazione (.) l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione (.) contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno». Nell’ipotesi in cui l’utente intenda assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, l’interessato deve presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972. Qualora invece non intenda adottare la modalità virtuale, l’imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, che rilascia l’apposito contrassegno. L’utente che intende assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno, potrà comprovare l’assolvimento dell’imposta indicando nel documento inviato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario. Sarà cura dell’utente conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria dall’ articolo 37 del d.P.R. n 642 del 1972). La possibilità di versare l’imposta di bollo mediante modello di pagamento F24 è attualmente prevista solo per la casistica di cui decreto ministeriale 17 giugno 2014, con il quale sono state disciplinate le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. In particolare, l’articolo 6, comma 1, del citato decreto prevede che «L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica». In relazione a tale disposizione, si osserva che per « documenti informatici fiscalmente rilevanti», ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo nei modi previsti dal DM, devono intendersi i libri e registri di cui all’articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R. (cfr. Ris. 28 aprile 2015, n. 43/E). L’imposta è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante Modello di pagamento F24, con il codice tributo “2501” denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”, istituito con la risoluzione n. 106 del 2 dicembre 2014. Pertanto, la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo mediante modello F24 non può essere utilizzata per i documenti che hanno una diversa natura quali, per quanto di interesse, il lodo arbitrale oggetto del presente quesito. Premesso quanto sopra, si ritiene per il deposito telematico del lodo, l’imposta di bollo potrà essere assolta secondo le descritte modalità previste dall’art. 3 del d.P.R. n. 642 del 1972, vale a dire tramite il contrassegno telematico ovvero secondo la modalità virtuale.
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