Agenzia delle Entrate – Risposta n. 210 del 22 aprile 2022
Modalità di determinazione del beneficio ACE a seguito dell’adozione dell’IFRS 9
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La Società evidenzia che “la prima applicazione dell’IFRS 9 ha comportato una complessiva riduzione del patrimonio netto. Tale diminuzione è il risultato della somma algebrica tra l’effetto positivo rilevato nella voce 110 Riserve da valutazione e l’effetto negativo nella voce 140 Riserve”.
In particolare, per la riduzione della voce 140 l’impatto negativo è dovuto:
- “principalmente alle maggiori rettifiche di valore su crediti e titoli riconducibili alla necessità di adottare per talune esposizioni il calcolo della perdita attesa a vita intera e all’ampliamento del perimetro soggetto a valutazione”;
- “ai maggiori accantonamenti su impegni e garanzie rilasciate per effetto di un calcolo della perdita attesa a vita intera nonché per l’ampliamento del perimetro soggetto a valutazione”;
- “alla riclassifica da riserve da valutazione a riserve di utili della valutazione negativa degli strumenti Tali strumenti erano classificati tra le attività valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva mentre per effetto del passaggio all’IFRS 9 sono stati riclassificati tra le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value con rilevazione nel conto economico degli effetti delle valutazioni”.
L’impatto positivo deriva, invece, dalla valorizzazione “al fair value di alcune attività precedentemente contabilizzate al costo ammortizzato” e a “un impatto positivo a fronte dell’effetto fiscale relativo alle modifiche sopraindicate”.
L’incremento della voce “110. Riserve da valutazione” è riconducibile, invece, :
- “alla riclassifica degli OICR dalle attività finanziarie al fair value con impatto sulla redditività complessiva alle attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value;
- “all’effetto della rilevazione dell’impairment sulle attività finanziarie valutate al fair value“.
Ciò premesso, l’istante chiede di confermare che “la riduzione della riserva di utili derivante dall’adozione dell’IFRS 9 non comporti una riduzione della base ACE”, e “che non si debba procedere ad una rideterminazione degli utili degli esercizi successivi rilevanti ai fini del calcolo del beneficio ACE, considerandoli invece rilevanti così come evidenziati in bilancio”.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società ritiene che la riduzione della riserva di utili derivante dall’adozione dell’IFRS 9 non comporti una riduzione della base ACE, in quanto non rientrante nelle fattispecie contenute nella norma.
L’istante ritiene, inoltre, che non si debba procedere ad una rideterminazione degli utili degli esercizi successivi rilevanti ai fini del calcolo del beneficio ACE, considerandoli invece rilevanti così come evidenziati in bilancio.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 5, comma 7 del decreto 3 agosto 2017 – ai fini delle rettifiche ACE da operare in sede di prima adozione dei principi OIC, così come aggiornati dal decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139 – prevede che assumono rilevanza le seguenti fattispecie:
- “eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili“;
- “utilizzo del criterio del costo ammortizzato“.
La relazione illustrativa al decreto evidenzia che “entrambi i fenomeni comportano un effetto immediato sul conto utili/perdite portati a nuovo e, successivamente, si riflettono sulla dinamica delle future componenti di reddito (assenza di ammortamenti per le spese non più capitalizzabili e diversa dinamica dei proventi/oneri finanziari di crediti, titoli e debiti)“.
In particolare, “si è ritenuto opportuno considerare rilevanti ai fini del calcolo della variazione di capitale proprio le rettifiche operate in sede di prima adozione, garantendo contestualmente la rilevanza (o l’assenza di peso) dei reversal futuri“.
La medesima relazione illustrativa fa presente che “tale orientamento è esteso anche ai soggetti IAS/IFRS adopter esclusivamente in riferimento alle fattispecie espressamente riportate” e che “tutte le ipotesi non menzionate nel testo del comma 7 sono da considerarsi non rilevanti ai fini della determinazione della base ACE“.
Tale ultimo chiarimento deve essere contestualizzato in un sistema di determinazione della base ACE volto ad evitare qualsiasi duplicazione dell’agevolazione, ipotesi che invece si realizzerebbe qualora non fosse data mai rilevanza alle rettifiche da FTA.
Ne deriva che:
- per le due fattispecie menzionate, la duplicazione dell’agevolazione è evitata dal legislatore attribuendo rilevanza alla riduzione del patrimonio netto al momento dell’iscrizione della riserva da FTA;
- per tutte le altre fattispecie non espressamente previste dalla norma, la duplicazione dell’agevolazione deve essere evitata rettificando gli utili degli esercizi successivi al momento in cui si realizza la fattispecie che ha dato origine alla riserva
Tali precisazioni devono ritenersi applicabili anche nel caso in esame, in cui la Società effettua una riduzione del patrimonio netto per effetto della prima applicazione del principio contabile IFRS 9.
In particolare, l’istante evidenzia che la riduzione del patrimonio netto deriva da fattispecie non rientranti tra quelle previste dal predetto decreto, poiché riconducibili ai nuovi criteri di valutazione previsti nel principio IFRS 9.
Ciò considerato, deve ritenersi che tale riduzione di patrimonio non determini una riduzione della base ACE al momento dell’iscrizione della riserva da FTA, in quanto non rientrante nelle fattispecie contenute nel predetto articolo 5, comma 7, del decreto 3 agosto 2017.
Diversamente, al momento in cui si realizzerà la fattispecie che ha dato origine alla riserva da FTA derivante dalla prima applicazione dell’IFRS 9, in coerenza con quanto sopra evidenziato in merito alla necessità di evitare fenomeni di duplicazione della base ACE, occorrerà rettificare gli utili degli esercizi successivi.
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