Agenzia delle Entrate – Risposta n. 493 del 5 ottobre 2022
Modalità di documentazione e registrazione delle operazioni OSS non necessarie per la qualifica di esportatore abituale e ai fini del plafond
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
L’istante (di seguito anche “la Società”) esercita attività di commercio di prodotti via internet.
L’attività è prevalentemente rivolta a clienti privati, italiani ed esteri (UE e extra-UE), e prevede ordini ricevuti e conclusi direttamente tramite portale WEB da parte degli acquirenti, il pagamento in formato digitale, la consegna per il mezzo di autotrasportatori esterni con consegna fisica presso il domicilio dei clienti. Pertanto, a parere della Società, può considerarsi attività di commercio elettronico indiretto.
La Società riporta di essere iscritta al portale OSS (ovvero, il portale utilizzabile dai contribuenti che optano per il regime speciale IVA “One Stop Shop“) dal secondo trimestre 2021, stante il sicuro superamento in corso d’anno della soglia di 10.000 euro di vendite a distanza intra-unionali che determina la soggezione delle operazioni all’imposizione nel Paese del cessionario, e di aver regolarmente dichiarato e versato l’imposta negli Stati Membri degli acquirenti senza detrarre l’imposta sugli acquisti, ai sensi dell’articolo 74sexies, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972 (di seguito anche “decreto IVA”).
La contribuente sostiene di aver registrato i corrispettivi delle operazioni in discorso senza emissione di fattura, stante la dispensa accordata agli aderenti al regime.
Le operazioni non sono, peraltro, confluite nella dichiarazione IVA italiana 2022 per il 2021 e non hanno partecipato alla composizione del plafond utilizzabile dai soggetti considerati esportatori abituali per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta.
La Società evidenzia, inoltre, di aver effettuato operazioni con soggetti extra-UE per un ammontare tale da consentirle di rispettare i requisiti per accedere alla qualifica di esportatore abituale e che il plafond disponibile, considerando soltanto dette operazioni, risulta essere di un valore sufficiente per il recupero del credito IVA maturato.
All’istante, tuttavia, sembra che il comportamento sopra descritto non sia in linea con i chiarimenti forniti nella risposta ad istanza di interpello n. 802/2021, che, nell’ammettere le operazioni oggetto del regime OSS al calcolo dei requisiti per la definizione della qualità di esportatore abituale e alla partecipazione al plafond, escludeva che a tali operazioni si applicasse la dispensa dagli adempimenti di cui all’articolo 74quinquies, comma 2, del decreto IVA.
Ad avviso dell’istante, da tale risposta deriverebbe che “la mancanza della fatturazione delle operazioni OSS pur in presenza di una dispensa da tale obbligo porti come svantaggio l’impossibilità totale per i contribuenti di potersi avvalere della facoltà di acquistare quale esportatore abituale beni e servizi senza l’addebito di IVA con lettera d’intento mentre si riterrebbe, come nel caso della società nostra cliente, di poterlo fare riferendosi al plafond, come si diceva più che sufficiente, indicato nella dichiarazione Italia al netto delle operazioni verso privati CEE“.
La Società osserva poi che “l’eventuale fatturazione di tali operazioni eseguita soltanto per poterle far confluire nella dichiarazione IVA Italia e nel rigo VE30 altro non farebbe che incrementare ulteriormente il plafond ma nulla varierebbe quale status del contribuente, sempre da considerarsi esportatore abituale, né sul superamento del limite che come si affermava era, oltre che chiaramente verificabile da parte dell’Amministrazione Finanziaria, già più che sufficiente per garantire acquisti senza IVA tali da assorbire il credito d’imposta maturato“.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La soluzione interpretativa prospettata dall’istante è la seguente:
- continuare ad approfittare della dispensa dall’obbligo della fatturazione per le operazioni OSS;
- versare l’imposta agli Stati membri tramite lo specifico portale redigendo la relativa dichiarazione IVA trimestrale;
- omettere l’evidenziazione di dette operazioni all’interno della dichiarazione IVA in Italia e, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972, acquistare beni e servizi senza l’addebito di IVA a mezzo l’invio della lettera d’intento a fornitori nei limiti del plafond costituito da vendite extra-UE e vendite a clienti iscritti al VIES.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si osserva come la presente risposta venga resa sulla base della comprensione della fattispecie come ricavabile dall’istanza presentata, tenendo conto unicamente delle informazioni fornite dalla Società, qui assunte acriticamente.
L’incertezza manifestata dalla contribuente afferisce, nella sostanza, alla portata dei chiarimenti forniti da questa Agenzia con la risposta ad istanza di interpello n. 802/2021 in relazione all’applicazione dell’articolo 74quinquies, comma 2, del decreto IVA per i soggetti che intendono avvalersi del plafond IVA di cui all’articolo 8, comma 2bis, del decreto citato.
In particolare, la questione prospettata riguarda la possibilità di avvalersi della dispensa dagli obblighi previsti dal Titolo II del decreto IVA per le operazioni OSS che, pur poste in essere da un soggetto qualificato come esportatore abituale, non siano dallo stesso utilizzate per la determinazione dei requisiti necessari ad acquisire detto status e considerate ai fini della quantificazione del plafond spettante.
Al riguardo, si osserva che, con il precedente di prassi richiamato dall’istante, si è ammesso che un soggetto che abbia optato per l’applicazione del regime unionale OSS possa beneficiare, per le operazioni assoggettate a detto regime speciale, anche del regime nazionale previsto per gli esportatori abituali, laddove (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell’ambito del regime speciale unionale) continui ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.
Nei casi in cui, invece, come nella fattispecie descritta nell’istanza, le operazioni OSS non siano utilizzate ai fini del regime agevolativo nazionale, non tenendone conto per l’adozione dello stesso, non sarà necessario documentare le stesse anche in base alle regole nazionali.
Di conseguenza, il contribuente che non abbia fatturato e documentato le operazioni OSS nelle modalità ordinarie potrà nondimeno avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond in ragione e nel limite delle altre operazioni che ne diano il diritto dallo stesso poste in essere nel periodo considerato.
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