Con la sentenza n. 4803/12/16 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia i giudici sono intervenuti in materia di notifica di atti impositivi a soggetti non residenti. I giudici della CTR, nel solco dei principi dei giudici di legittimità, hanno affermato che per i soggetti non residenti, che abbiano regolarmente proceduto alla loro iscrizione nel registro AIRE, deve essere applicata la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977.
La vicenda ha riguardato la notifica di un atto fiscale (nel caso di specie avvisi d’intimazione riferiti a una cartella esattoriale per IRAP, IRPEF e addizionali, annualità 2002) che doveva essere notificato ad un soggetto residente negli USA. La procedura da applicare doveva prevedere l’invio dell’atto in duplice copia e con traduzione in lingua inglese, direttamente alla nostra Rappresentanza diplomatica-consolare nel luogo di residenza del destinatario. Sarebbe poi stata cura dell’ufficio consolare procedere alla notifica sulla base della prassi consentita dall’ordinamento locale, con restituzione all’ufficio richiedente di una copia dell’atto con la relata di notifica. Ogni diversa forma di notificazione è illegittima.
Per i giudici di appello della Commissione Tributaria, Equitalia non ha adempiuto alla corretta modalità di notificazione, il che ha comportato l’accoglimento delle doglianze del contribuente. In quanto trattandosi di un soggetto residente negli USA dal gennaio del 2011 e regolarmente iscritto all’AIRE, la notifica sarebbe dovuta avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977.
Per cui secondo i giudici della CTR la mancata applicazione della procedura descritta dalla Convenzione per la notifica delle intimazioni di pagamento non ha consentito “il raggiungimento dell’obiettivo di conferma di conoscenza da parte del contribuente del suo debito fiscale”. Pertanto l’appello del contribuente è stato accolto, mancando agli atti un qualsiasi documento che “attesti e comprovi l’esatta procedura seguita prevista dalla sopraccitata convenzione di Strasburgo per le notifiche di questi atti al di fuori dei paesi della C.E.”.
Il principio ribadito più volte dalla Cassazione ed in particolare con la sentenza 21896 del 25 settembre 2013, ha chiarito che per la notifica presso la residenza all’estero occorre acquisire l’indirizzo dai registri Aire. Ma se i dati anagrafici mancano, anche se per inerzia del destinatario, la Cassazione ha chiarito (da ultimo con la sentenza 1608/2012) che occorre fare «ulteriori ricerche» presso l’ufficio consolare prima di seguire la procedura dell’articolo 143 del Codice di procedura civile per le notifiche alle persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti: il deposito nella casa comunale dell’ultima residenza del destinatario o del luogo di nascita o, se sono ignoti, la consegna al Pm.
In generale, nelle notifiche all’estero, in base all’articolo 142 del Codice di procedura civile, occorre rispettare le forme previste dalle convenzioni internazionali. E queste convenzioni (secondo la sentenza 99/2012 del tribunale di Arezzo) limitano – se ci sono esigenze particolari – il potere del giudice, di cui all’articolo 151 del Codice di rito, di ordinare la notifica in modo diverso da quello stabilito dalla legge.
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