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sezione dedicata alle notizie - missione dello studio e del blog

La confisca prevista dal d.lgs. n. 231/2001 per autoriciclaggio va applicata su tutto il ricavato senza possibilità di detrarre i costi

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 4753 depositata il 5 febbraio 2025, intervenendo in tema di confisca prevista dal d.lgs. n. 231 del 2001, ha ribadito il principio secondo cui "l’art. 19 del D.lgs. n. 231/2001 prevede la confisca obbligatoria sia del prezzo che del profitto del reato di autoriciclaggio, essendo detto reato contenuto nel catalogo di cui all’art. 25- octies D.lgs. cit. (...) nel caso in cui la legge qualifica come reato unicamente la stipula di un contratto a prescindere dalla sua esecuzione, è evidente che si determina una immedesimazione del reato col negozio giuridico (c.d. "reato contratto") e quest’ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l’effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca» (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, [...]

Fallimento: Il credito prescritto va escluso dal computo del calcolo ai fini del superamento della soglia di cui alla lett. c) dell’art. 1 comma 2 l. fall

La Corte di Cassazione, sezione I, con l'ordinanza n. 29008 dell' 11 novembre 2024, intervenendo in tema di superamento della soglia dimensionale concernente l’ammontare dei debiti del fallendo, ha confermato il principio secondo cui "così come il pagamento o la compensazione, la prescrizione è fatto sostanzialmente estintivo del debito, che rende il credito non più esigibile e che ben può essere eccepito dal curatore: ritenere che l’intervenuta prescrizione di un credito (ovviamente di importo tale da essere determinante per il superamento della soglia di cui alla lett. c) dell’art. 1 comma 2 l. fall., e sempre che, (...), sia pacifico il mancato raggiungimento delle altre due soglie) non sia fatto impeditivo della dichiarazione di fallimento e che pertanto non sia compito del giudice del procedimento ex artt. 15 e 18 l. fall. verificare, incidenter tantum, [...]

Il Fondo di garanzia interviene anche quandi il rapporto è proseguito alle dipendenze del cessionario ed il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente ed a condizione che il datore di lavoro sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali

Il Fondo di garanzia interviene anche quandi il rapporto è proseguito alle dipendenze del cessionario ed il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest'ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente ed a condizione che il datore di lavoro sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali

Onerosità dell’operazione per l’assoggettabilità ad IVA di una prestazione di servizi e relativa detrazione

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 1274 depositata il 19 gennaio 2025, intervenendo in tema di assoggettabilità dell'IVA e del diritto alla detrazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui "ai fini della assoggettabilità ad IVA di una prestazione di servizi, e del conseguente diritto alla detrazione dell'imposta assolta, l'onerosità dell'operazione è riconoscibile solo quando tra l'autore della prestazione ed il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico di scambio di adempimenti sinallagmatici, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato al secondo, con la specificazione che il fatto generatore dell'IVA va identificato nella materiale esecuzione di una prestazione "individualizzabile", tale, cioè, da costituire condizione di esigibilità del corrispettivo" (Cass., 9 giugno 2017, n. 14406, nella quale si trattava di assoggettabilità ad IVA dell'ipotesi dei [...]

L’amministratore giudiziario è tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati, potendo procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, senza che trovino applicazione le garanzie proprie del licenziamento disciplinare, purché contenga la specificazione dei motivi di recesso.

L’amministratore giudiziario è tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati, potendo procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, senza che trovino applicazione le garanzie proprie del licenziamento disciplinare, purché contenga la specificazione dei motivi di recesso.

Ai fini della non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. vi è anche l’integrale o anche parziale adempimento del debito tributario con l’Erario, anche attraverso un piano rateale concordato con il Fisco o l’adesione a provvedimenti relativi alla c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 4145 depositata il 31 gennaio 2025, intervenendo in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, ha ribadito il principio, applicabile ai reati tributari, secondo cui  "tra le condotte susseguenti al reato, che per effetto della novella dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non possono, di per sé sole, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, ma che tuttavia possono essere valorizzate nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma 1. cod. pen., vi è anche l'integrale o anche parziale adempimento del debito tributario con l'Erario, anche attraverso un piano rateale concordato con il [...]

Processo tributario: il termine di impugnazione della sentenza non decorre dalla lettura o deposito del dispositivo ma dalla pubblicazione della sentenza

Il codice del processo tributario (D.Lgs. n. 546/1992), come modificato prima dalla  legge 31 agosto 2022, n. 130 e poi dal d.lgs. n. 220/2023, prevede all'articolo 51 del d.lgs. n. 546/1992 statuisce al 1° comma che "Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3." Il contenuto del comma 3 dell'articolo 38 cit. statuisce che " Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso [...]

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