Il 31 ottobre 2017 è scaduto il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali per l’anno di imposta 2016 (Redditi 2017, IRAP 2017 e 770/2017). Coloro che non hanno adempiuto nella predetta scadenza alla presentazione di una o più delle predette dichiarazioni possono sanare l’irregolarità presentando una dichiarazione “tardiva” entro il 29 gennaio 2018 e versando entro lo stesso pagando termine la sanzione stabilita per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta pari a 250 euro.
I soggetti che inviano la dichiarazione fiscale entro i 90 giorni dalla scadenza stabilità per la presentazione delle dichiarazioni fiscale potranno avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/97 beneficiando della riduzione a 1/10 della sanzione comminata. Per cui la dichiarazione presentata tardivamentepotrà essere sanata con il versamento della sanzione ridotta a 1/10 (€ 25,00) per ogni modello dichiarativo.
La dichiarazione tardiva è comunque una dichiarazione validamente presentata, pertanto alla stessa si applicano le sanzioni per omesso versamento delle imposte, pari al 30% del tributo omesso, ravvedibile con riduzione da 1/8 a 1/6, a seconda del momento in cui si effettua il pagamento.
La dichiarazione si considera omessa qualora non sia stata presentata nel termine ordinario (31 ottobre 2017) e nemmeno entro i 90 giorni successivi (29 gennaio 2018).
Nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata dal contribuente entro novanta giorni dalla scadenza, per la dichiarazione appena presentata entro il 29 gennaio 2018, la dichiarazione si considera irregolare. Per tali situazioni per i casi di rettifica a sfavore, la sanzione irrogabile è di 250 euro ai sensi dell’art. 8, D. Lgs. n. 471/97 è ravvedibile con la sanzione ridotta ad 1/9 con il conseguente versamento di 27,50 euro in luogo dei 250 euro previsti.
- dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente trova applicazione la sanzione per dichiarazione infedele pari al 90% della maggiore imposta dovuta. La sanzione è ravvedibile con la riduzione a 1/8, 1/7 o 1/6 a seconda del momento in cui si opera il ravvedimento di cui all’articolo 13, comma 1, lett. da b) a b-ter), D. Lgs. 472/97. La dichiarazione integrativa amplia, limitatamente agli elementi oggetto di rettifica, i termini per l’accertamento delle imposte. La sanzione per infedele dichiarazione assorbe quella di omesso versamento delle imposte. Qualora la violazione da sanare è una mera irregolarità dichiarativa, che non incidente ne sull’imposta ne sull’imponibile, la sanzione da ravvedere sarà quella in misura fissa pari a 250 euro. Nel caso in cui dalla rettifica a sfavore scaturisca un minor credito, il contribuente potrà essere esonerato dal versamento delle maggiori somme risultanti qualora il credito, pur essendo stato chiesto a rimborso con la dichiarazione originaria, non è stato ancora erogato al momento della regolarizzazione, oppure se tale minor credito non è stato riportato nella dichiarazione relativa all’anno successivo ovvero utilizzato in compensazione.
- dichiarazione integrativa a favore – in tale ipotesi il contribuente potrà riportare il maggior credito risultante direttamente nel modello Redditi 2018. Scaduto il termine ordinario di presentazione della dichiarazione per l’anno d’imposta 2017, l’eventuale maggior credito potrà essere compensato per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Il contribuente che si avvale del ravvedimento operoso oltre al pagamento della sanzione ridotta per omessa dichiarazione dei redditi e presentare il modello non presentato deve regolarizzare anche il mancato o carente pagamento delle imposte, versando la sanzione ridotta in percentuale diversa a seconda dei giorni di ritardo secondo le modalità del nuovo ravvedimento operoso:
- Ravvedimento sprint: sanzione ridotta pari a 0,1% per ogni giorno di ritardo, a patto che il versamento dell’imposta dovuta sia eseguito entro 14 giorni dall’omissione.
- Ravvedimento breve: sanzione ridotta 1,5% pari ad 1/10 del minimo, se il versamento avviene entro 30 giorni dall’omissione;
- Ravvedimento intermedio: sanzione 1,67% pari ad 1/9 del minimo, se il pagamento avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore.
- Ravvedimento lungo: sanzione pari ad 1/8 del minimo (3,75%), a patto che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
- Ravvedimento lunghissimo: sanzione pari ad 1/7 del minimo (4,29%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore e sanzioni pari ad 1/6 del minimo (5,00%), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore.
- Ravvedimento su p.v.c. sanzione pari ad 1/5 del minimo, a condizione che il versamento sia effettuato a seguito di processo verbale di constatazione di violazione e prima che sia stato notificato il susseguente atto dall’Ufficio.
Omessa dichiarazione dei redditi: sanzione penale
La dichiarazione si considera omessa ai sensi del comma 2° dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 74 del 2000 se la dichiarazione presentata oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine naturale.
Per l’Agenzia delle Entrate per imposta evasa deve intendersi l’intera imposta dovuta, al netto delle somme versate a titolo di acconto, di ritenuta e comunque in pagamento di detta imposta prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Sanzioni per gli intermediari
Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono soggetti al sistema sanzionatorio qualora adempiano all’incarico ricevuto entro i termini di scadenza previsti dalla normativa.
L’articolo 7-bis del D. Lgs. 241/97 statuisce che gli intermediari che trasmetteranno i modelli dichiarativi oltre tale termine, in violazione dell’incarico ricevuto precedentemente alla scadenza del termine di presentazione, dovranno versare una sanzione amministrativa compresa tra i 516,00 euro ed i 5.164,00 euro per ogni modello dichiarativo. La predetta sanzione è ridotta della metà (258 euro) se l’intermediario provvede alla trasmissione della dichiarazione entro i 30 giorni dalla scadenza (30 novembre 2017). Oltre i 30 giorni di ritardo ma entro i 90 giorni dalla scadenza (29 gennaio 2018 per la dichiarazione presentata nel 2017) la sanzione a lui irrogata sarà pari a 516 euro.
L’istituto del ravvedimento operoso è applicabile anche al professionista, che in tale caso beneficerà della riduzione a 1/10 della minore sanzione irrogabile.
Qualora la trasmissione supera i novanta giorni dalla data naturale di scadenza, l’intermediario si vedrà applicare la sanzione piena prevista dall’art. 7-bis del D. Lgs. 241/97, ossia 516,00 euro per ogni modello dichiarativo, non essendo più possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
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