AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 14 del 12 gennaio 2023
Articolo 11, comma1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Operazione di scissione finalizzata alla costituzione di holding familiari abusiva – Indebito vantaggio fiscale in capo ai soci persone fisiche per i quali non è possibile fruire del regime del realizzo controllato di cui al citato articolo 177 del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA è una società immobiliare ed una società holding di partecipazione, a capo di un gruppo industriale attivo:
– nella produzione e vendita di … (Attività 1);
– nel settore della produzione e vendita di … (Attività 2);
– nella gestione immobiliare (Attività 3).
La società è stata costituita il … dalle famiglie … e …, con capitale sociale pari ad Euro … e con oggetto sociale l’assunzione di partecipazioni in altre società, prevalentemente in imprese industriali.
Attualmente, la compagine sociale della società è formata in modo paritetico dalle famiglie …i e …, con i componenti di prima e seconda generazione, in base al seguente assetto proprietario:
– Sig. A nominale … euro, pari al 29 per cento;
– Signora B nominale … euro, pari al 21 per cento;
– Sig. C nominale … euro, pari al 25 per cento.
– Sig. D nominale … euro, pari al 25 per cento.
La partecipazione del socio C è detenuta in usufrutto, con nuda proprietà trasferita ai figli … e …, come da patto di famiglia del ….
La partecipazione del socio D è detenuta in usufrutto, con nuda proprietà trasferita alle figlie … e …, come da patto di famiglia del ….
ALFA è proprietaria, oltre che di alcuni terreni, di un complesso immobiliare sito in …, oggetto di locazione alla società terza THETA ed è titolare:
– direttamente, di una partecipazione corrispondente al 100 per cento del capitale sociale nella società BETA, attiva nell’Attività 1;
– direttamente, di una partecipazione corrispondente al 100 per cento del capitale sociale nella società DELTA, attiva nell’Attività 2;
– direttamente, di una partecipazione corrispondente al 100 per cento del capitale sociale nella società GAMMA, attiva nell’Attività 3;
indirettamente, a mezzo della società BETA:
– di una partecipazione corrispondente al 100 per cento del capitale sociale di EPSILON, società di diritto …;
– di una partecipazione corrispondente al 90 per cento del capitale sociale di ZETA, società di diritto …;
– di una partecipazione corrispondente al 90 per cento del capitale sociale di ETA, società di diritto …;
indirettamente, a mezzo della società GAMMA:
– di una partecipazione corrispondente al 66,6 per cento del capitale sociale di KAPPA;
– di una partecipazione corrispondente al 30 per cento del capitale sociale di LAMBDA (a sua volta titolare della partecipazione totalitaria in altra società immobiliare).
Le due famiglie, … e …, hanno nel tempo condiviso il loro percorso imprenditoriale assumendo incarichi di amministrazione nelle società del gruppo ed operando attivamente a vario titolo nella loro gestione.
Attualmente, con l’ingresso di taluni esponenti familiari di seconda generazione nel capitale sociale di ALFA, si sta valutando una struttura organizzativa che consenta maggiore flessibilità nel grado di coinvolgimento delle famiglie nella gestione delle attività del gruppo e nelle decisioni degli impieghi degli utili conseguiti e, insieme, tuteli la continuità delle aziende e la loro operatività.
I Soci sono interessati ad attuare una generale riorganizzazione della struttura societaria, volta al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) la razionalizzazione della struttura, con la separazione del comparto industriale (Attività 1 e Attività 2) dal comparto immobiliare (Attività 3) e la conseguente creazione di una subholding per il settore industriale (nel seguito indicata come OMICRON) ed una società di riferimento per il settore immobiliare, GAMMA, con gestione diretta dell’attività immobiliare e anche con funzioni di subholding per il settore immobiliare;
b) la separazione degli assets patrimoniali attualmente posseduti in forma associata a mezzo della holding ALFA, con la creazione di holding di famiglia che consentano agli attuali soci di gestire in autonomia le scelte strategiche di investimento, con la valutazione autonoma dell’impiego dei flussi di dividendi provenienti dalle società industriali (BETA e DELTA) e immobiliari (GAMMA) ed in particolare con la totale autonomia di scelta nell’effettuazione di ulteriori investimenti (finanziari e/o immobiliari) ovvero nell’an e nel quantum della distribuzione ai soci.
Il progetto di riorganizzazione si pone dunque l’obiettivo di pervenire ad un assetto giuridico ed economico aziendale, in cui:
– ciascun socio assume la titolarità dell’intera partecipazione di una holding di famiglia;
– le holding di famiglia partecipano direttamente alla sub-holding per il ramo industriale, OMICRON, e alla società GAMMA, quale soggetto di riferimento per il settore immobiliare. Esigenze di governance determinano l’interesse a mantenere la titolarità delle società operative a mezzo di subholding, dato l’obiettivo della ”messa in sicurezza” del gruppo rispetto a possibili conflitti tra i soci che possono comprometterne il normale funzionamento.
Al fine di perseguire gli obiettivi indicati, il modello di riorganizzazione oggetto di valutazione prevede la seguente sequenza di operazioni:
1. l’operazione di conferimento in una Newco (OMICRON) delle partecipazioni nelle società operative BETA e DELTA da parte di ALFA: OMICRON assumerebbe la funzione di subholding deputata alla governance del comparto industriale.
2. l’operazione di scissione parziale simmetrica di ALFA a favore di GAMMA con la quale la prima trasferisce alla beneficiaria gli immobili di proprietà: GAMMA, già società immobiliare, assumerebbe la funzione di subholding per il comparto immobiliare;
3. l’operazione di scissione totale asimmetrica per attuare la separazione dell’intero patrimonio aziendale di ALFA, rimasta titolare delle partecipazioni nelle due subholding (OMICRON e GAMMA), oltre che delle disponibilità finanziarie, a favore di quattro società (holding di famiglia) di nuova costituzione o preesistenti, ciascuna delle quali riconducibile a ciascun socio.
L’operazione di conferimento delle partecipazioni, di cui al punto 1, avverrebbe in regime di ”realizzo controllato” di cui all’articolo 175, comma 1, del Tuir, sussistendone i presupposti per la sua applicazione.
L’operazione di scissione parziale simmetrica, di cui al punto 2, con la quale vengono trasferiti gli assets immobiliari di ALFA a favore di GAMMA costituirebbe un’operazione di scissione:
a) parziale, in quanto la scissa trasferirebbe alla beneficiaria solo una parte del suo patrimonio, quello costituito dai terreni e dai fabbricati;
b) proporzionale, in quanto i valori economici delle partecipazioni di pertinenza di ciascun socio rimangono immutati ante e post scissione, in assenza di conguagli in denaro tra i soci.
L’operazione potrà essere attuata senza aumento di capitale sociale della beneficiaria GAMMA, come consentito nella massima del Consiglio Notarile di Milano (8 ottobre 2002).
L’operazione di scissione totale asimmetrica, di cui al punto 3, con la quale viene trasferito l’intero patrimonio di ALFA a favore di quattro società che assumeranno anch’esse, al pari della scissa la natura di holding di partecipazioni, è un’operazione di scissione:
– totale, in quanto la scissa trasferirebbe alle due beneficiarie l’intero proprio patrimonio e per effetto della scissione si estingue;
– proporzionale, in quanto i valori economici delle partecipazioni di pertinenza di ciascun socio rimangono immutati ante e post scissione; non sarà necessario alcun conguaglio in denaro, in quanto l’attribuzione dei valori patrimoniali alle società beneficiarie sarà attuato nel rispetto delle singole quote di partecipazione possedute nella società scindenda;
– asimmetrica, in quanto le quote di ciascuna società beneficiaria saranno attribuite interamente a ciascun socio.
In seguito a tale operazione, ognuna delle società beneficiarie riceverà una quota delle singole attività (partecipazioni in OMICRON e in GAMMA e disponibilità liquide) e delle passività detenute da ALFA corrispondente alla rispettiva percentuale di partecipazione dei soci originari nella scissa, in continuità rispetto al valore economico della partecipazione originaria.
Sotto il profilo civilistico, come confermato dalla Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 66, ”In caso di scissione totale o parziale a favore di società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione qualora le azioni o le quote della società scissa siano gravate da diritti di pegno o di usufrutto, questi diritti si trasferiscono per effetto della scissione sulle azioni o quote assegnate ai soci della scissa.
L’organo amministrativo delle società beneficiarie, nell’attuare l’assegnazione, deve emettere le nuove azioni con indicazione del vincolo ed annotare nel libro soci l’esistenza dello stesso. Peraltro, è legittima la deliberazione con la quale una società (scissa) deliberi una scissione totale o parziale a favore di società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione anche se:
(i) su tutte o parte delle azioni o quote della società scissa gravino diritti di pegno o di usufrutto;
(ii) lo statuto della o delle società beneficiarie non consenta la costituzione di tali diritti;
(iii) non sussista il consenso (o in presenza del dissenso) dei creditori pignoratizi e/o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto), che non potranno avere diritti di pegno o di usufrutto sulle azioni o quote assegnate ai soci della società scissa”.
La riorganizzazione, dunque, consentirà ai soci di proseguire singolarmente, in ciascuna delle società beneficiarie, l’attività originariamente svolta da ALFA.
Le società beneficiarie, al pari della scissa, manterranno la natura di holding di partecipazione, e gli assets oggetto di scissione costituiti dalle partecipazioni nelle società OMICRON e GAMMA permarranno nel regime di impresa.
Ciò posto, gli Istanti chiedono un parere in ordine alla riconducibilità ad una fattispecie di abuso del diritto ex articolo 10bis della legge 212 del 2000 dell’operazione di riorganizzazione rappresentata, sotto il profilo dell’imposizione diretta.
Successivamente alla presentazione dell’istanza, con nota del …, la scrivente ha richiesto all’Istante alcune delucidazioni relative alle operazioni rappresentate nell’istanza di interpello. In data …, l’Istante ha inviato alla scrivente una nota di risposta (la ”nota integrativa”) in cui ha risposto alla richiesta di documentazione integrativa.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che l’operazione prospettata (ottenuta con il meccanismo del realizzo controllato di cui all’articolo 175 del TUIR, ovvero prevista per legge per le operazioni di scissione, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR) non può essere giudicata indebita per le ragioni di seguito esposte e che, in ogni caso, tale schema negoziale non sia sprovvisto di sostanza economica e che siano presenti ragioni economiche extrafiscali non marginali.
A detta dell’Istante, la combinazione del conferimento di partecipazione e le successive scissioni di ALFA costituisce uno schema negoziale tipico e fisiologico per pervenire all’assetto del gruppo posto come obiettivo della riorganizzazione.
Invero, le operazioni di conferimento e di scissione sono utilizzate esattamente per gli scopi tipici che l’ordinamento civilistico riconosce loro; dunque, il loro perfezionamento è coerente con le normali logiche di mercato.
Il conferimento è certamente utilizzato per il suo scopo tipico: attua il trasferimento della titolarità dei beni ad una società partecipata quale corrispettivo del rilascio delle quote che rappresentano la partecipazione sociale del soggetto conferente.
Anche la scissione asimmetrica risulta utilizzata per uno scopo che le è proprio: la scissione asimmetrica costituisce infatti una tipica modalità espressamente disciplinata dall’ordinamento per attuare la separazione del patrimonio sociale e la ridefinizione degli assetti societari.
La coerenza con le normali logiche di mercato e il carattere fisiologico dello schema negoziale proposto per pervenire all’assetto finale desiderato, sono altresì confermate dalla circostanza che tale schema negoziale non comporta un numero superfluo di operazioni societarie.
È certamente vero, infatti, a detta dell’Istante, che si sarebbe potuto pervenire all’assetto giuridico ed economico aziendale posto come obiettivo della riorganizzazione, attraverso la seguente sequenza di operazioni:
1. conferimento delle partecipazioni in ALFA detenute dalle singole persone fisiche nelle rispettive Holding di famiglia.
2. scissione parziale simmetrica di ALFA a favore di GAMMA, con la quale la prima trasferisce alla beneficiaria gli immobili di proprietà;
3. scissione parziale asimmetrica di ALFA a favore delle quattro holding di famiglia, con la quale la prima trasferisce alle beneficiarie la partecipazione in GAMMA, nel rispetto delle singole quote di partecipazione possedute nella società scindenda.
Tuttavia, tale sequenza negoziale non può essere considerata una via più diretta e lineare rispetto al modello di riorganizzazione oggetto del presente interpello in quanto:
– in primo luogo e principalmente, non contempla un numero minore di operazioni (tre operazioni straordinarie come nel modello di riorganizzazione proposto);
– prevede quattro atti di conferimento in luogo di un unico atto di conferimento;
– prevede un perimetro aziendale oggetto di perizia di stima ex articolo 2465 c.c. più ampio.
Nel caso oggetto del presente interpello, l’obiettivo dell’intera riorganizzazione non è esclusivamente la creazione di holding riconducibili ai singoli soci, ma il conseguimento di un più articolato assetto giuridico societario: per pervenire a definire tale assetto, lo schema negoziale alternativo a quello prospettato non può essere considerato più lineare (in quanto costituito da un numero inferiore di operazioni) e per questo ritenuto ” fisiologico”.
In merito alla sussistenza della ”sostanza economica” delle operazioni in oggetto e della ”coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme”, l’Istante osserva quanto segue.
La questione comporta la verifica se le operazioni sono attuate attraverso una ”vestizione giuridica” diversa ed indiretta rispetto a quella di altri negozi a causa tipica che avrebbero potuto condurre al medesimo risultato e soddisfare il medesimo interesse (extrafiscale).
Le operazioni prospettate non presentano elementi di artificiosità rispetto ad altre vie offerte dal sistema giuridico per pervenire, in modo più lineare e diretto, al medesimo risultato. Gli strumenti offerti dall’ordinamento giuridico sono:
– la combinazione del conferimento da parte di ALFA e delle scissioni di ALFA (prima parziale simmetrica e poi totale asimmetrica), come quella qui prospettata ed oggetto del presente interpello;
– le operazioni di conferimento da parte delle persone fisiche e delle scissioni di ALFA (prima parziale simmetrica e poi parziale asimmetrica).
Alle precedenti sequenze negoziali, rimane possibile aggiungere anche quella della combinazione delle seguenti operazioni:
– scissione parziale simmetrica di ALFA, con la quale la scindenda trasferisce gli immobili a GAMMA e le partecipazioni in BETA e in DELTA a una beneficiaria di nuova costituzione;
– scissione totale asimmetrica di ALFA a favore delle quattro holding di famiglia.
Gli schemi negoziali indicati, infatti, devono essere considerati posti su un piano di pari dignità nell’ordinamento: nel caso di specie, non può dirsi né del conferimento né della scissione, che venga effettuato un uso improprio o incoerente con le loro funzioni tipiche.
Da ultimo, le operazioni di conferimento e di scissione non sarebbero affatto poste in essere per ragioni fiscali, ma si pone l’obiettivo di pervenire ad un assetto giuridico ed economico aziendale, idoneo:
a) a razionalizzare la struttura, con la separazione del comparto industriale (Attività 1 e Attività 2) dal comparto immobiliare (Attività 3) e la conseguente creazione di una subholding per il settore industriale ed una società di riferimento per il settore immobiliare (con gestione diretta dell’attività immobiliare e anche con funzioni di sub-holding);
b) a separare degli assets patrimoniali attualmente posseduti in forma associata a mezzo della holding ALFA, con la creazione di quattro holding di famiglia e che consenta agli attuali soci di gestire in autonomia le scelte strategiche di investimento, con la valutazione autonoma dell’impiego dei flussi di dividendi provenienti dalle società industriali (BETA e DELTA) e immobiliari (GAMMA) ed in particolare con la totale autonomia di scelta nell’effettuazione di ulteriori investimenti (finanziari e/o immobiliari) ovvero nell’an e nel quantum della distribuzione ai soci.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Per le ragioni che si andranno a esporre si ritiene che, relativamente al comparto delle imposte dirette, la riorganizzazione societaria prospettata costituisca una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei termini di seguito indicati.
Occorre premettere che, per richiedere il parere dell’Agenzia delle entrate in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, devono, fra l’altro, indicare:
– il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
– le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione raffigurata.
In via preliminare, si rileva che la valutazione circa l’abusività dell’operazione prospettata prescinde dalla corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori indicati in istanza e negli allegati prodotti, per i quali rimangono fermi i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Ciò posto, l’operazione di riorganizzazione rappresentata è motivata da logiche sia economiche sia organizzativo gestionali. Da un lato si vuole separare l’attività industriale da quella immobiliare, dall’altro si vogliono ridefinire gli assetti partecipativi che fanno capo ai soci persone fisiche che controllano ALFA.
A tal fine, si intende porre in essere, dapprima, due operazioni (conferimento ex articolo 175 del TUIR e scissione di immobili ex articolo 173 del TUIR) che rispondono alla finalità di attuare la separazione del patrimonio societario (tra attività immobiliare e attività industriale) e successivamente suddividere la holding di famiglia, ALFA, in quattro distinte holding unipersonali.
A tal proposito, giova preliminarmente evidenziare che il presente parere prescinde da ogni giudizio sulla correttezza della rappresentazione contabile della scissione parziale di ALFA a favore di GAMMA che, secondo quanto rappresentato dall’interpellante, avverrà senza procedere ad alcun aumento di capitale della beneficiaria e senza attribuire alcuna partecipazione ai soci di ALFA.
Ciò detto, va comunque evidenziato che la scissione conclusiva è, pertanto, finalizzata alla costituzione delle holding familiari secondo uno schema che replica sostanzialmente il modello di governance ante operazione prospettata.
In linea generale, però, va rilevato che la costituzione di holding (unipersonali o pluripersonali) da parte di persone fisiche non in regime d’impresa, che già detengono partecipazioni in società, può avvenire attraverso il conferimento delle suddette partecipazioni in società già costituite o di nuova costituzione. Tramite il conferimento, il soggetto conferente apporta la partecipazione ad una società conferitaria ricevendo quale corrispettivo, in luogo del denaro, le partecipazioni al capitale sociale della stessa società in cui è stato effettuato l’apporto. A fronte del conferimento, la società conferitaria aumenta il proprio capitale sociale (con eventuale sovraprezzo) assegnando le nuove partecipazioni al soggetto conferente. Conseguentemente ogni conferente sostituisce l’originaria partecipazione, conferita nella holding, con le partecipazioni ricevute in cambio dalla conferitaria medesima.
Dal punto di vista fiscale, i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso. Infatti, l’articolo 9, comma 5, del TUIR stabilisce, come principio generale, che «ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società». Pertanto, nel momento in cui una persona fisica non in regime di impresa conferisce la propria partecipazione già detenuta in una società operativa in una società holding unipersonale, realizza una plusvalenza, costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, da quantificare avuto riguardo a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 2, secondo periodo, del TUIR (secondo cui «in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti»).
A determinate condizioni, tuttavia, i commi 2 e 2bis dell’articolo 177 del TUIR (entrambi applicabili anche alle persone fisiche non in regime d’impresa) disciplinano lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento attraverso cui:
– la società conferitaria «acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1 del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo» (così lo scambio declinato dal comma 2);
– un soggetto conferisce, in una società di nuova costituzione o già costituita da lui stesso interamente partecipata, partecipazioni che «rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati» (così lo scambio declinato dal comma 2bis).
Le discipline dettate dai commi 2 e 2bis richiamati non delineano un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, bensì prevedono un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (il c.d. ”regime a realizzo controllato”). In applicazione di tale criterio può non emergere alcuna plusvalenza qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni conferite e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria, risulti pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto presso il socio conferente delle medesime partecipazioni conferite (c.d. ”neutralità indotta”).
Si osserva, peraltro, che nel conferimento disciplinato dal comma 2 del citato articolo 177 l’elemento centrale (ed essenziale) è costituito dall’acquisizione del controllo (ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile) della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento da parte della società conferitaria.
Nel regime delineato dal comma 2bis, viene viceversa attribuita rilevanza all’oggetto del conferimento che deve essere una partecipazione definibile come qualificata ai sensi della lettera a) del citato comma 2bis che rinvia ai medesimi requisiti indicati nell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del TUIR) e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.
Con riferimento al caso di specie, l’accesso al menzionato regime di realizzo controllato (e, dunque, alla possibilità di effettuare un conferimento beneficiando della c.d. neutralità indotta) sulla base di quanto emerge dalla rappresentazione fatta dall’interpellante, è precluso a tutti i soci persone fisiche di ALFA, sia ai sensi del comma 2 (in considerazione della mancata acquisizione, da parte di ciascuna holding familiare, di una partecipazione di controllo, rispondente ai requisiti di cui all’articolo 2359, comma 1, numero 1, del codice civile), sia ai sensi del comma 2bis (in quanto, in base alla catena partecipativa rappresentata nell’istanza di interpello e per quanto confermato nella nota integrativa, i soci risultano essere titolari di partecipazioni indirette inidonee a superare le soglie di qualificazione previste nell’ipotesi di conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni).
Infatti, dal momento che ALFA si qualifica (come chiarito nella nota integrativa) quale ”società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni”, si rende necessario verificare la sussistenza della condizione posta dal secondo periodo del citato comma 2bis, e dunque indagare se il rapporto ”di collegamento” in capo ai soggetti conferenti sia sussistente anche in relazione alle società che esercitano un’impresa commerciale che sono indirettamente partecipate dai soggetti conferenti medesimi per il tramite della holding ALFA.
Come chiarito nella Risposta n. 57 del 2021, l’indagine circa la sussistenza del rapporto di collegamento in capo alla conferente deve proseguire per tutte le società indirettamente partecipate dalla conferente per il tramite della holding conferita, incluse le partecipazioni detenute tramite società che svolgono attività commerciale (e dunque, nel caso di specie, anche per i soggetti partecipati da BETA, quali EPSILON, ZETA e ETA, e per i soggetti partecipati da GAMMA, quali KAPPA e LAMBDA).
Ciò posto, come chiarito nella nota integrativa, per via dell’applicazione del meccanismo del demoltiplicatore alla struttura del gruppo, i soci di ALFA risulterebbero titolari di partecipazioni indirette inidonee a superare le soglie di qualificazione di cui al comma 2bis dell’articolo 177 del TUIR, precludendone ex se l’accesso al regime del realizzo controllato.
Da ultimo, va rilevato che tale preclusione riguarda, comunque, i soci C e D anche qualora superassero le suddette soglie di qualificazione i quali non posseggono la titolarità di quote ma solo un diritto di usufrutto che come precisato nella Risposta 381/2020 non può rientrare nel campo di applicazione del comma 2bis dell’articolo 177 del TUIR, atteso che i conferimenti rilevanti secondo la disciplina recata dal citato comma sono quelli che hanno per oggetto partecipazioni la cui titolarità consente alla conferitaria di acquisire stabilmente la qualità di socio della società scambiata.
Pertanto, per tutto quanto detto, si ritiene che il modello di riorganizzazione scelto sia diretto al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale in capo ai soci di ALFA per i quali non è possibile fruire del regime del realizzo controllato di cui al citato articolo 177 del TUIR.
Tale indebito vantaggio fiscale è rinvenibile nel risparmio derivante dalla fruizione della neutralità fiscale (ottenuto grazie all’articolo 173 del TUIR, nell’ambito scissione totale asimmetrica della holding ALFA) in luogo dell’applicazione del principio generale sul conferimento ”realizzativo” previsto dall’articolo 9 del TUIR per i soggetti non imprenditori titolari di partecipazioni al di fuori delle ipotesi di conferimento regolate dai commi 2 e 2bis dell’articolo 177 del TUIR. Ne consegue l’assoggettamento a tassazione dell’intera plusvalenza derivante dalla differenza (positiva) tra il valore normale delle partecipazioni oggetto di conferimento ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Per quanto riguarda gli ulteriori elementi che concorrono a costituire la fattispecie dell’abuso del diritto, si rileva che la sequenza delle operazioni descritte nell’istanza appare priva di sostanza economica in quanto inidonea a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Infatti, a fronte del fine ultimo della costituzione di quattro holding familiari, il medesimo assetto giuridico ed economico-aziendale potrebbe essere fisiologicamente perseguito mediante l’operazione di conferimento a favore di una holding unipersonale delle partecipazioni detenute, da ciascun socio, in ALFA. Da ciò deriva che, con riferimento a tale aspetto, la modalità attuativa rappresentata nell’istanza risponde alla sola finalità di consentire ai soci la costituzione delle holding familiari utilizzando operazioni fiscalmente neutrali.
Successivamente, infatti, la riorganizzazione dell’attività imprenditoriale potrebbe essere attuata tramite la scissione parziale simmetrica di ALFA a favore di GAMMA con il trasferimento alla beneficiaria degli asset immobiliari, e poi trasferendo alle quattro holding di famiglia la partecipazione in GAMMA tramite la scissione parziale asimmetrica di ALFA a favore delle beneficiarie.
Ai fini della riorganizzazione appare, infatti, superfluo creare la sub holding OMICRON che rappresenta una mera duplicazione di ALFA e la cui costituzione serve unicamente ad assegnare, successivamente, le quote di ALFA/OMICRON alle holding unipersonali.
Il vantaggio fiscale conseguito risulta altresì essenziale perché la specifica sequenza di operazioni sopra delineata non è di per sé diretta al soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello del perseguimento di un vantaggio fiscale, ossia l’azzeramento della tassazione della plusvalenza da conferimento dei soci persone fisiche.
Si evidenzia, infine, che nel caso di specie non sono rinvenibili ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che giustifichino l’insieme delle operazioni prospettate ai sensi del comma 3 dell’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.
Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10bis della L. n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario dell’operazione descritto nell’istanza di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.
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