AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 56/E del 16 ottobre 2023
Regime di ”realizzo controllato” – Conferimento delle quote complessivamente detenute, parte in piena proprietà e parte in nuda proprietà – Conferimento ”minusvalente” – Articolo 177, comma 2-bis, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante (soggetto passivo persona fisica, residente in Italia) detiene in piena proprietà una quota di partecipazione nella società Alfa (di seguito, ”Società”), pari al XXX per cento del capitale sociale. Il costo fiscale di tale quota è pari a XXX euro.
È titolare altresì della nuda proprietà del XXX per cento delle quote della Società il cui costo fiscale è pari a XXX euro. Titolare del diritto di usufrutto (e dei diritti di voto) è la madre dell’Istante. Le quote detenute in piena proprietà rappresentano oltre il 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della Società.
L’Istante rappresenta che «applicando i coefficienti di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2022, tenuto conto dell’età della madre (anni XXX)» le partecipazioni detenute in nuda proprietà «costituiscono il XXX per cento del capitale»; osserva inoltre che «le partecipazioni detenute in nuda, computate congiuntamente a quelle detenute in piena proprietà, rappresentano il XXX per cento del capitale rapportando la quota detenuta in nuda proprietà al coefficiente desumibile dal decreto ministeriale 20 dicembre 2022, in corrispondenza dell’età della madre (XXX anni compiuti)».
La Società esercita diverse attività, tra le quali rientra l’assunzione e gestione di partecipazioni in altre società o enti.
È intenzione dell’Istante conferire la totalità delle proprie partecipazioni nella Società in una società di nuova costituzione interamente partecipata dal conferente.
Il conferimento verrebbe effettuato in regime di c.d. ”realizzo controllato”, ai sensi dell’articolo 177, comma 2bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Al riguardo, viene precisato che «è in corso una verifica sulla qualificazione di Alfa come società la cui attività non consista in via esclusiva nell’assunzione di partecipazioni. Nel caso in cui la società risultasse ”holding”, saranno dismesse le partecipazioni che, tenendo conto del meccanismo di demoltiplicazione, risultino indirettamente detenute in misura inferiore alle percentuali di qualificazione».
L’Istante precisa, inoltre, di voler «effettuare il conferimento ad un importo inferiore al costo fiscale della partecipazione conferita non ritenendo necessaria una eccessiva patrimonializzazione della holding. Così agendo, l’Istante darà origine ad un conferimento ”minusvalente”».
Con documentazione integrativa, l’Istante precisa che a livello contabile, allo stato attuale, ovvero nelle more della risposta alla presente istanza, è stato ipotizzato il conferimento della sola quota sociale detenuta in piena proprietà, la quale, come detto, ha un costo fiscale pari a XXX euro. A seguito del conferimento, la newco rileverebbe un aumento del patrimonio netto pari a complessivi XXX euro, di cui XXX euro a titolo di capitale sociale, e XXX euro a titolo di riserva di sovraprezzo.
Al fine di meglio illustrare le ragioni che motivano il prospettato conferimento ”minusvalente”, con documentazione integrativa, l’Istante precisa che le ragioni generali che motivano l’operazione di conferimento risiedono nel fatto che la Società è una holding familiare la cui politica di investimento negli ultimi tempi è divenuta fonte di contrasti tra i vari soci/famigliari. In particolare, l’Istante ha maturato una personale visione riguardo al futuro impiego dei flussi di cassa derivanti da tali investimenti.
La costituzione di una newco in cui far confluire l’intera partecipazione che l’Istante detiene nella Società, pertanto, risponde principalmente all’esigenza dello stesso di poter reinvestire i redditi dalla medesima secondo le proprie idee personali.
In tale contesto, l’Istante ha ritenuto opportuno semplificare il più possibile la costituzione e la gestione della newco. In questo senso, «mantenere la società con un patrimonio limitato permette alla stessa di beneficiare di molte semplificazioni sia sul piano contabile, che su quello gestionale e di compliance (ad es. è più agevole l’inquadramento della società nella definizione di piccola impresa o microimpresa, ai fini dell’applicazione delle diverse disposizioni di legge che fanno riferimento a questa definizione)».
Inoltre, l’Istante precisa di non ravvedere «la necessità di patrimonializzare in modo eccessivo la newco in quanto, essendo una holding di partecipazioni, essa non avrà rapporti con terzi che richiederanno di essere salvaguardati mediante una particolare dotazione patrimoniale. Inoltre, le somme che vengono destinate a capitale o a sovrapprezzo risultano vincolate e ”immobilizzate” (si consideri, ad esempio, il divieto di distribuire utili fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto il limite di un quinto del capitale); di nuovo, non avendo la holding particolari esigenze cui far fronte, una eccessiva patrimonializzazione non sarebbe efficiente da un punto di vista economico e finanziario né per l’Istante né per la newco».
La scelta del conferimento ”minusvalente” viene inoltre motivata dall’Istante con l’incertezza in ordine alla corretta ed esatta determinazione del costo fiscale delle partecipazioni che detiene in piena e nuda proprietà.
In ogni caso, l’Istante precisa di non avere intenzione di pianificare passaggi generazionali o dismissioni della propria quota nella Società che verrebbe conferita nella newco, nemmeno dopo l’avvenuto conferimento (quindi dopo il conferimento l’Istante non intende donare o cedere le quote della newco).
In ordine al valore economico delle partecipazioni detenute in nuda e piena proprietà nella Società, con documentazione integrativa, l’Istante precisa di non disporre di una relazione di stima di detto valore, in quanto la stessa verrebbe elaborata al momento dell’effettiva realizzazione dell’operazione, e di ritenere «probabile che il valore ”minimo” delle quote oggetto di conferimento da attestare nella relazione venga individuato in misura pari al valore della corrispondente quota del patrimonio netto» della Società, pari, al 31 dicembre 2022, a XXX euro (pertanto il valore economico delle quote detenute dall’Istante è maggiore del costo fiscale delle medesime).
Con riguardo al fatto che il conferimento verrebbe effettuato a valori inferiori al valore economico dei beni conferiti, l’Istante, richiamando la disposizione di cui all’articolo 2465 del codice civile (secondo cui in relazione alle operazioni di conferimento è richiesto di allegare all’atto di conferimento una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro, nella quale, oltre alla descrizione dei beni oggetto di conferimento e ai criteri di valutazione adottati, sia contenuta l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo) osserva come «sia nella piena disponibilità delle parti fissare convenzionalmente il valore del conferimento in misura inferiore al valore indicato nella perizia. La sottovalutazione, nel senso dell’attribuzione ai beni di un valore inferiore a quello di perizia, non comporta alcuna minaccia per l’effettività del capitale sociale, né tantomeno pregiudica le ragioni dei creditori sociali, stante l’ingresso nel patrimonio di beni di valore effettivo superiore a quello della frazione di capitale sociale sottoscritta».
Ciò posto, in relazione all’operazione di conferimento, l’Istante chiede:
1) se possono essere conferite in regime di realizzo controllato solo le partecipazioni detenute in piena proprietà, oppure anche quelle detenute in nuda proprietà, considerato che queste ultime, prese isolatamente, non raggiungono la percentuale di qualificazione richiesta dall’articolo 177, comma 2bis, del Tuir;
2) «a prescindere dalla soluzione del primo quesito», se nel caso in cui il conferimento risulti ”minusvalente” possa continuare a valere il metodo di determinazione del reddito ”a realizzo controllato” o ”neutralità indotta” ovvero se debba essere applicato il metodo del valore normale di cui all’articolo 9 del Tuir.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Con riguardo al primo quesito, l’Istante ritiene che per valutare l’attivazione del «diritto di applicare il meccanismo del ”realizzo controllato” alle partecipazioni detenute in nuda proprietà» occorre considerare «che l’articolo 177, comma 2bis, si applica alle partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento».
L’Istante ritiene che nel caso che lo riguarda «questa condizione è rispettata in quanto il ”pacchetto” (piena e nuda proprietà) complessivamente conferito rappresenta il XXX per cento dei diritti di voto e il XXX per cento del capitale».
In relazione al secondo quesito, l’Istante richiama il dato letterale della norma in commento, osservando che essa «riproduce, in buona parte, la disciplina contenuta nell’art. 5 del D.Lgs. n. 358 del 1997 (abrogato dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2003 n. 344) 2. Sia nell’art. 5 del D.lgs. 358 del 1997 sia nell’art. 177, comma 2 del Tuir la valutazione delle azioni o quote ricevute con il metodo ”a realizzo controllato” è prevista ”ai fini della determinazione del reddito del conferente”. Come è noto, il ”reddito” in quanto tale può per definizione essere sia positivo che negativo».
L’Istante prosegue osservando che «anche gli orientamenti di prassi e di dottrina formatisi a seguito dell’emanazione dell’art. 5 del D.lgs. 358 del 1997 confermano la possibilità che dall’applicazione del criterio del ”realizzo controllato” possa emergere sia un reddito positivo sia un reddito negativo. Nella circolare 320/E del 1997, ad esempio, in aderenza al tenore letterale della norma di cui all’art. 5 del D.Lgs. 358, era stato chiarito che l’adozione del criterio del ”realizzo controllato” non solo comporta la evidenziazione di plusvalenze fiscalmente rilevanti, ma anche di minusvalenze fiscalmente rilevanti. […] Il medesimo concetto era stato poi ripreso anche nelle più recenti circolari 57/E del 2007 e 33/E del 2010».
L’Istante, quindi, rileva che «solo a partire dal 2012 è stato introdotto il concetto della ”potenziale” indeducibilità delle minusvalenze emergenti dall’applicazione della norma in commento. Nella Risoluzione 38/E del 2012, richiamando la relazione illustrativa all’articolo 5 del d.lgs. 358 del 1997, viene affermato che, non essendovi un esplicito riferimento alla determinazione della minusvalenza né nella norma (in cui si fa riferimento alla ”determinazione del reddito del conferente”), né, tantomeno, nella relazione illustrativa (nella quale viene meglio chiarito il concetto di ”reddito”, specificando che il meccanismo basato sulla differenza tra il ”valore iscritto dalla conferitaria” e ”l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote” si applica unicamente perla ”determinazione della plusvalenza” in capo al soggetto conferente), si evince che per essa la deroga al criterio del ”valore normale” non operi. Di conseguenza, secondo l’Agenzia era lecito ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute solo quelle minusvalenze determinate ai sensi dell’articolo 9 del Tuir».
Conclude l’Istante che successivamente, con il principio di diritto n. 10 pubblicato in data 28 luglio 2020 (riferito al caso di un conferimento effettuato ai sensi dell’art. 177, comma 2 del Tuir, ma applicabile anche ai casi di conferimento ex art. 177, comma 2bis del Tuir), è stato affermato che «Ad ogni modo le partecipazioni non rientranti nel regime di ”realizzo controllato”, perché minusvalenti […] Nelle ipotesi in cui ricorrano i presupposti per l’applicazione del ”criterio generale” del valore normale (i.e. conferimenti minusvalenti) e il conferimento avvenga in favore di società quotate, il corrispettivo del conferente deve essere valutato ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Tuir».
Nella risposta n. 537, pubblicata il 9 novembre 2020, riguardante lo stesso caso affrontato nel citato principio di diritto si afferma «Si pensi al caso in cui un conferimento inizialmente minusvalente (con un pro quota di aumento di patrimonio inferiore al valore fiscale delle azioni conferite) come tale escluso dal regime di realizzo controllato muti di segno e divenga plusvalente per effetto dell”’aggiunta” del corrispettivo in denaro.
In tale caso si assisterebbe a una ”anomala” estensione del regime di cui all’articolo 177, comma 2 ad una ipotesi in cui, ordinariamente, tale regime sarebbe risultato inapplicabile (cfr. principio di diritto n. 10/2020 in merito al regime applicabile ai conferimenti minusvalenti)».
L’Istante, ritenendo condivisibili le conclusioni di cui alla richiamata risoluzione n. 38/E del 2012 (ribadite anche in successive risposte a interpello), e ritenendo che anche il principio di diritto n. 10 del 2020 debba essere interpretato in linea con la citata risoluzione, ritiene che «anche un’operazione di conferimento minusvalente possa essere effettuata ai sensi dell’art. 177 comma 2bis del Tuir. L’unica conseguenza, in questo caso, è quella di veder preclusa la possibilità di dedurre la relativa minusvalenza».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 9 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito Tuir) stabilisce, come principio generale che «ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società».
Per effetto di tale disposizione laddove un socio persona fisica, non in regime di impresa, conferisce una partecipazione ad una società, realizza una plusvalenza (o minusvalenza) costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, da quantificarsi tenuto conto dell’articolo 9, comma 2, secondo periodo del Tuir, in base al quale «in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti».
L’articolo 177, comma 2, del Tuir, applicabile anche ai soggetti privati non imprenditori (in conseguenza della modificazione introdotta dall’articolo 12, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247), stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società (cd. ”scambiata”), ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo, «sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento».
La fruizione del regime fiscale di cui all’articolo 177, comma 2 del Tuir è subordinata al ricorrere di due circostanze:
1) i soggetti scambiati/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;
2) mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.
Pertanto, al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla norma, le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
Applicando tale criterio e diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del cd. ”valore normale” di cui all’articolo 9 del Tuir, può non emergere alcuna plusvalenza, qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute e, quindi, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all’ultimo valore fiscale, presso il socio conferente, delle partecipazioni conferite (cd. ”neutralità indotta”).
Con circolare 17 giugno 2010, n. 33/E è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, che rimane realizzativo, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. regime a realizzo controllato).
L’articolo 11bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto il comma 2bis nell’articolo 177 del Tuir.
La novella legislativa è intervenuta sulla disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni di cui al precedente comma 2, prevedendo che «Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente [..]».
Il comma 2bis estende, dunque, il regime del realizzo controllato ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile, nè incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), a condizione che oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla lettera a).
Per effetto della modifica normativa, il regime di realizzo controllato è quindi applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescono il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione dettate dalla norma.
La collocazione del comma 2bis all’interno della disciplina generale di cui all’articolo 177 del Tuir, nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma 2bis alle «partecipazioni conferite», lasciano inalterata la fruizione del regime alle sole operazioni di «scambio di partecipazioni» (secondo la rubrica contenuta nella norma menzionata).
L’estensione del regime è difatti subordinata al ricorrere congiunto delle condizioni seguenti:
1) le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 per cento o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (con regole particolari per la verifica delle soglie di qualificazione nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding);
2) le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
La norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle stesse è effettuata in società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni ”qualificate” da quelle ”non qualificate”.
Con riguardo all’oggetto dei conferimenti che possono rientrare nell’ambito di applicazione del comma 2bis dell’articolo 177, alla luce della formulazione della lettera a), che richiama, oltre che i diritti di voto, anche la partecipazione al capitale, il conferimento della nuda proprietà priva di diritto di voto è astrattamente idonea ad integrare i presupposti della norma in esame.
Pertanto, nel caso in cui le quote detenute in nuda proprietà vengano conferite unitamente a quelle detenute in piena proprietà, e tale conferimento «complessivamente» integri le soglie di qualificazione di cui alla lettera a) dell’articolo 177, comma 2bis, il conferimento nel suo complesso può beneficiare del regime di realizzo controllato.
Con riguardo agli effetti prodotti dal conferimento in regime di realizzo controllato sul reddito del conferente, la risoluzione 20 aprile 2012, n. 38/E, con specifico riferimento al concetto di ”realizzo” contenuto nella disposizione in commento, ha evidenziato che il secondo comma dell’articolo 177 dà rilievo, ai soli fini della determinazione del ”reddito” del soggetto conferente, al valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della società conferitaria (che si traduce, dal punto di vista contabile, in un equivalente incremento del patrimonio netto da parte della società medesima), con ciò introducendo una (implicita) deroga alla regola generale di cui all’articolo 9 del Tuir, che individua, invece, il corrispettivo nel ”valore normale”.
In altre parole, ai soli fini di determinazione del reddito del conferente non sarà preso in considerazione il valore normale delle partecipazioni conferite, così come previsto dalla disposizione di carattere generale recata dall’articolo 9 del Tuir, bensì la differenza tra l’aumento del patrimonio netto effettuato dalla conferitaria per effetto di detto conferimento e il costo fiscale della partecipazione scambiata.
La risoluzione continua argomentando che tale criterio di valutazione della partecipazione conferita trova la relativa spiegazione nella relazione illustrativa all’articolo 5 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 (regime fiscale che disciplinava lo scambio di partecipazioni, successivamente abrogato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344): «[c]on il comma 2, vista la difficoltà di stabilire la continuità dei costi tra il conferente ed il conferitario, si è esteso agli scambi di azioni o quote il meccanismo di determinazione della plusvalenza basato sul valore iscritto dalla conferitaria. La plusvalenza per il soggetto conferente sarà conseguentemente determinata in base alla differenza tra tale valore e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote».
Pertanto, la risoluzione 38/E del 2012 conclude che «non essendovi un esplicito riferimento alla determinazione della minusvalenza in tal senso, né nella norma (in cui si fa riferimento alla ”determinazione del reddito del conferente”), né tantomeno, nella suddetta relazione illustrativa (nella quale viene meglio chiarito il concetto di ”reddito”, già esistente nella precedente versione della norma, specificando che il meccanismo basato sulla differenza tra il ”valore iscritto dalla conferitaria” e ”l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote” si applica unicamente per la ”determinazione della plusvalenza” in capo al soggetto conferente), si evince che per essa la deroga non operi.
In assenza di una espressa previsione normativa, è lecito rifarsi, pertanto, al principio generale sopra esposto (”valore normale”) e ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute solo quelle minusvalenze determinate ai sensi dell’articolo 9 del Tuir.».
Le considerazioni esposte nel documento di prassi richiamato sono state riproposte nel principio di diritto del 28 luglio 2020, n. 10, in cui è stato ribadito che il regime del ”realizzo controllato” risulta essere una deroga al principio generale di determinazione delle plusvalenze recato dall’articolo 9, del Tuir (valore normale) «costituendo un’ipotesi specifica di determinazione del reddito del conferente, avente natura agevolativa e applicabile ex se in presenza dei presupposti di legge previsti dalla norma».
In considerazione del richiamato quadro normativo e di prassi, quindi, i commi 2 e 2bis dell’art. 177, del Tuir si applicano nelle sole ipotesi di conferimenti di partecipazioni il cui valore normale sia superiore al relativo valore fiscale.
Pertanto, nel caso in cui dovesse verificarsi la condizione sopra esposta, ma il costo fiscale della partecipazione conferita dovesse essere maggiore dell’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (cd. conferimento minusvalente), tale circostanza non determinerà l’applicazione delle regole di determinazione del reddito previste dall’articolo 9 del Tuir in capo al soggetto conferente.
In altri termini, la differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione ricevuta dal conferente, successivamente all’operazione di conferimento, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita, comporta comunque l’applicazione dei commi 2 e 2bis, dell’articolo 177, del Tuir, ma non consente al conferente di dedurre la minusvalenza (cfr. la citata risoluzione 38/E del 2012).
Nel caso di specie l’Istante, titolare in piena proprietà di una quota che rappresenta oltre il 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della Società, e in nuda proprietà di una quota pari al XXX del capitale della Società, intende conferire la totalità delle predette partecipazioni in una società di nuova costituzione, interamente partecipata dallo stesso, che, sulla base di quanto rappresentato, rileverà, a seguito del conferimento, un incremento del patrimonio netto di valore inferiore rispetto al costo fiscale delle partecipazioni in capo al conferente.
Al riguardo, alla luce del quadro sopra illustrato, si ritiene, in relazione al quesito sub 1, che la descritta operazione di conferimento della complessiva partecipazione detenuta soddisfa i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2bis dell’articolo 177 del Tuir.
Pertanto, al conferimento della totalità delle quote detenute dall’Istante è applicabile regime di realizzo controllato, nel rispetto degli altri requisiti e condizioni poste dalla norma (non oggetto del presente parere).
Con il quesito sub 2, l’Istante pone un dubbio relativo all’applicabilità del regime di realizzo controllato nel caso del conferimento che lo riguarda, atteso che all’esito di detto conferimento la società conferitaria rileverà una corrispondente quota di patrimonio netto di importo inferiore al valore fiscale delle partecipazioni riconosciuto in capo al conferente.
Al riguardo, nel precisare che i chiarimenti di prassi sopra richiamati si estendono al comma 2bis dell’articolo 177 del Tuir, si ritiene che nel caso che interessa l’Istante sia applicabile il regime di realizzo controllato, producendosi per il conferente unicamente l’effetto della non deducibilità della minusvalenza, ovvero dalla differenza negativa tra il minor valore della partecipazione (nella newco) ricevuta, rispetto al valore fiscale della partecipazione (nella Società) conferita.
In altri termini, la circostanza che, all’esito del conferimento in regime di realizzo controllato, l’Istante consegua una partecipazione (nella conferitaria) di valore inferiore al costo fiscale della partecipazione originaria nella Società (le cui quote sono state oggetto di conferimento) non pregiudica l’applicabilità del regime stesso, ma produce l’effetto della non deducibilità della minusvalenza in capo al conferente.
Il presente parere non implica una valutazione degli aspetti civilistici dell’operazione di conferimento prospettata. Inoltre, il parere non comporta la qualificazione della Società come società la cui attività non consiste in via esclusiva nell’assunzione di partecipazioni.
Esso viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
In relazione agli elementi fattuali, ai termini e alle modalità di realizzazione della prospettata operazione di conferimento e di altre eventuali operazioni ad essa correlate, rimangono fermi i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria, anche in ottica antiabuso, ai sensi dell’articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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