AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 settembre 2020, n. 332
Pagamento imposta di bollo dall’estero per partecipazioni a gare
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’interpellante riferisce che, al fine di semplificare il macro processo di acquisto e velocizzare le procedure di approvvigionamento, nonché in ottemperanza a quanto disposto dal Codice dei contratti, che prevede il ricorso da parte delle stazioni appaltanti a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, utilizza il sistema informatico di negoziazione in modalità ASP di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, ai sensi dell’articolo 1, comma 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, per il tramite di Consip S.p.A., cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione.
Al riguardo, l’istante osserva che la scrivente Agenzia ha chiarito che le domande presentate dalle imprese interessate sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 642 del 1972 e, infatti, la piattaforma ASP di Consip S.p.A. citata, prevede che la domanda di partecipazione alle gare sia presentata in bollo da tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura e che il pagamento dello stesso sia effettuato mediante modello F23. L’interpellante, riferisce che disposizioni molto simili sono utilizzate anche dalle altre piattaforme telematiche di negoziazione disponibili per la PA (tra le quali Arca della Regione Lombardia, IntercentER della Regione Emilia Romagna e Start della Regione Toscana per citare le più utilizzate).
Ciò posto, l’istante rappresenta che “nella stragrande maggioranza dei casi, pubblica bandi di gara per l’acquisizione di strumentazione tecnico/scientifica di particolare complessità commercializzata, il più delle volte, da operatori economici stranieri (europei ed extraeuropei) per i quali risulta difficile, se non impossibile, procedere al pagamento dell’imposta di bollo con le modalità indicate (i.e. modello F23)”.
Poiché l’operatore economico straniero è impossibilitato ad effettuare l’operazione di pagamento dell’imposta di bollo mediante modello F23, in quanto non in possesso di un codice fiscale rilasciato in Italia, l’interpellante rappresenta, altresì, la difficoltà di rivolgersi ad una banca estera per completare l’operazione utilizzando il modello F23.
Inoltre, ritiene “impossibile ipotizzare che l’operatore economico si organizzi per acquistare una marca da bollo cartacea in Italia per poi trasferire la stampa digitale con relativa dichiarazione in modalità telematica nella piattaforma di negoziazione”. Infine, ritiene che sia da escludere l’utilizzo del modello F24 poiché codesta Agenzia ne limita l’uso, per il pagamento del bollo, a determinate fattispecie che non contemplano la domanda di partecipazione alle gare.
Poiché, il servizio @e.bollo non risulta ancora utilizzabile, l’interpellante chiede di indicare “il proprio parere al riguardo ovvero indicare una la soluzione interpretativa corretta ovvero alternativa rispetto al caso concreto sopra prospettato al fine di consentire la più ampia partecipazione alle gare da parte di operatori economici stranieri”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante sostiene che “la soluzione interpretativa ravvisata (…) relativamente al versamento del bollo da parte degli operatori economici non residenti in Italia sarebbe individuabile, oltre ai metodi tradizionali sopra richiamati, nella nomina di un rappresentante fiscale in Italia oppure nell’identificazione diretta dell’operatore economico nell’anagrafe tributaria italiana. Tuttavia questo comporterebbe una notevole limitazione di partecipazione alle gare da parte di operatori economici stranieri in violazione delle norme contenute nel Codice dei contratti che prevedono la più ampia partecipazione alle gare anche da parte di operatori economici stranieri” .
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si osserva che l’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. il quale, all’articolo 1, dispone che « Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa».
Con riferimento alla fattispecie sottoposta all’attenzione della scrivente, l’articolo 2 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 prevede l’assoggettamento al tributo per le « Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie».
Al riguardo, dunque, per quanto attiene i contratti di appalto che in base all’articolo sopra richiamato scontano l’imposta di bollo, si rammenta che l’articolo 3 del citato d.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce che « L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale».
Relativamente alle modalità dell’assolvimento dell’imposta di bollo da parte di un operatore economico non residente in Italia al quale viene aggiudicato un appalto, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate esiste una sezione dove è specificato che “I contribuenti non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate, possono eseguire il versamento delle imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (…) secondo le indicazioni riportate”.
In una tabella di detta sezione è presente una lista contenente i codici IBAN da utilizzare per il pagamento, mediante bonifico, delle imposte da parte di soggetti non residenti.
Per quanto di interesse, si rappresenta che il codice IBAN per pagare l’imposta di bollo tramite bonifico IT07Y0100003245348008120501 è, in generale, utilizzabile per la registrazione di alcuni atti e contratti.
Ciò non esclude che, qualora il debitore non risieda in Italia (come nel caso di specie), si possa utilizzare il medesimo codice IBAN per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo.
In sostanza, se il debitore si trova all’estero e non può assolvere l’imposta di bollo utilizzando una delle modalità tradizionali, potrà pagare tramite bonifico utilizzando il codice IBAN sopra indicato, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce l’imposta.
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