AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 5 del 4 gennaio 2023
Scambi di partecipazioni – Diversi quesiti interpretativi, richiesta di disapplicazione e valutazione antiabuso in materia di ”conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni” – Articolo 177, comma 2–bis, del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[Interpello ordinario, art. 11, c. 1, lett. a), L. n. 212/2000]
I sig.ri socio A e socio B sono fratelli (in seguito, anche ”Fratelli”) e possiedono l’intero capitale sociale della società ALFA S.r.l. (di seguito, congiuntamente ai Fratelli, ”Istanti”), in ragione di una quota paritetica del 50 per cento ciascuno, e sono inoltre titolari di una partecipazione del 42,70 per cento ciascuno del capitale sociale della società BETA S.p.A..
La ALFA possiede a sua volta una partecipazione del 10,50 per cento del capitale della suddetta BETA, che possiede azioni proprie pari al 4,1 per cento del proprio capitale sociale.
La partecipazione del 10,50 per cento nella BETA è stata classificata (e lo è tuttora) nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio della predetta ALFA chiuso durante il periodo di possesso e, sussistendo anche tutti gli altri requisiti previsti dal primo comma dell’art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), beneficia del relativo regime di esenzione.
La ALFA possiede, a titolo di proprietà o in forza di contratto di locazione finanziaria, vari opifici concessi in locazione o in sublocazione, alla BETA, e da quest’ultima utilizzati nella propria attività industriale e commerciale. La BETA … è la capogruppo dell’omonimo gruppo multinazionale (”…”, di seguito ”Gruppo”), attivo nella produzione e commercializzazione di prodotti industriali e per uso hobbistico, con un fatturato consolidato preconsuntivo di circa … milioni di euro nell’esercizio 2021 e circa … dipendenti. Il Gruppo comprende, oltre alla capogruppo, le seguenti società controllate operative:
– BETA China … (quota posseduta … per cento);
– BETA North America (quota posseduta … per cento);
– GAMMA S.r.l. (quota posseduta … per cento);
– DELTA S.r.l. (quota posseduta … per cento);
– BETA Shanghai (quota posseduta … per cento);
– EPSILON S.r.l. (quota posseduta … per cento);
– ZETA S.r.l. (quota posseduta … per cento);
– ETA Inc. (quota posseduta … per cento);
– THETA S.r.l. in liquidazione (quota posseduta … per cento), uno dei pochi insuccessi e riguarda una partnership risalente a molti anni fa nel settore delle …, la cui liquidazione concorsuale è in fase di ultimazione.
Le società controllate rappresentano una parte importante del valore economico del Gruppo e la Capogruppo è titolare delle seguenti partecipazioni non qualificate:
– Consorzio IOTA A r.l. (quota posseduta … per cento), società consortile con attività esterna costituita nel …, la cui partecipazione consente alla Capogruppo di accedere alla sua piattaforma e alle tariffe vantaggiose concesse al consorzio, abbattendo il costo dell’energia, tema di assoluta attualità in questo momento;
– CAF KAPPA S.p.a. (quota posseduta … per cento), centro di assistenza fiscale di …, di altre associazioni … e di molte importanti imprese, presta assistenza fiscale ai sostituti d’imposta e ai loro dipendenti. Le azioni della società sono trasferibili solo ad altri sostituti d’imposta e subordinatamente all’insindacabile gradimento del consiglio di amministrazione della società stessa. È altresì ammesso il diritto di recesso da parte dei soci;
– Consorzio LAMBDA, è un consorzio nazionale (non costituito in forma societaria) con attività esterna senza fini di lucro per la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), pile e accumulatori (Ri.P.A.) e attrezzature sportive e per il tempo libero, nato nel …. L’art. 20 dello statuto del consorzio recita ”La qualità di consorziato non è trasferibile, se non in caso di trasferimento, da parte del consorziato, dell’azienda o del ramo di azienda della categoria merceologica per cui ha aderito al Consorzio e purché il cessionario possegga i requisiti richiesti per l’adesione al Consorzio di cui all’articolo 5. È fatta salva l’applicazione dell’art. 2610, comma secondo c.c.”;
– Consorzio OMICRON, consorzio privato senza fini di lucro che costituisce la risposta delle imprese private ad un problema di interesse collettivo, quale quello ambientale, nel rispetto di indirizzi ed obiettivi fissati dal sistema politico. Al consorzio partecipano anche la maggior parte controllate italiane DELTA S.r.l., EPSILON S.r.l., ZETA S.r.l..
Nel 2021 la Capogruppo ha realizzato ricavi operativi stimati in euro … milioni circa, con un organico medio di n. … dipendenti in forza.
I due figli del sig. socio A (A1 e A2) ed i tre figli del sig. socio B (B1, B2e B3) lavorano tutti in azienda ed è loro intenzione continuare l’attività di famiglia, subentrando, al momento opportuno, ai propri genitori nella gestione della BETA e del Gruppo.
In vista del passaggio generazionale, i Fratelli intendono predisporre un assetto proprietario e di governance del Gruppo più adatto ad una compagine societaria che, in prospettiva, potrà essere suddivisa in almeno sette od otto soci (i due attuali soci, i loro cinque figli ed uno o più coniugi), facenti capo a due distinti nuclei familiari (quello di socio A e quello di socio B). A tale fine intendono trasferire in misura paritetica tutte le azioni della Capogruppo, comprese quelle possedute da ALFA, ad eccezione delle azioni proprie, a due holding da costituirsi sotto forma di società a responsabilità limitata, distintamente possedute da socio A e da socio B. Ognuna di queste holding unipersonali diventerebbe titolare di una partecipazione pari al 47,95 per cento del capitale della BETA mentre la ALFA, liberata dalla partecipazione azionaria nella BETA si concentrerebbe esclusivamente nella sua attività immobiliare di gestione.
Il riassetto proprietario potrebbe poi prevedere l’eventuale trasferimento alle medesime holding anche delle rispettive partecipazioni nella ALFA. Tuttavia, al momento tale passaggio è solo un’ipotesi e nessuna decisione al riguardo è stata ancora presa. Una volta pervenuti all’assetto societario indicato precedentemente, i Fratelli intendono donare, in una o più soluzioni, ai figli, e/o al proprio coniuge, quote di minoranza in piena proprietà esclusiva, e/o in nuda proprietà (nel caso di nuda proprietà, senza diritto di voto, finanche eventualmente a superare il 50 per cento), del capitale della propria holding unipersonale, riservando in ogni caso a sé la maggioranza dei diritti di voto. Su tali donazioni, verrebbe regolarmente assolta l’imposta sulle donazioni, fatta salva la franchigia di legge per ciascun donatario.
In risposta alla richiesta di integrazione documentale, gli Istanti hanno evidenziato che ”Le donazioni ai figli delle quote sociali delle rispettive società holding da parte dei sig.ri socio A e socio B saranno stipulate per atto pubblico orientativamente nell’arco di 1224 mesi a decorrere dalla conclusione della riorganizzazione societaria oggetto dell’interpello.
Più precisamente:
– Il sig. socio A intende donare una quota pari al 22% del capitale sociale della Holding A S.r.l. a ciascuno dei suoi due figli, A1 e A2, ed una quota del 5% alla propria moglie, mantenendo quindi per sé una quota del 51%;
– Il sig. socio B intende donare una quota pari al 10% del capitale sociale della Holding B S.r.l. a ciascuno dei suoi tre figli, B1, B2 e B3, mantenendo quindi per sé una quota del 70%.”.
Le finalità e i vantaggi del descritto assetto societario possono essere riassunti come segue:
i. maggiore libertà per i Fratelli di trasferire, a propria discrezione ed indipendentemente l’uno dall’altro, quote di partecipazione della propria holding (e quindi indirettamente del Gruppo) ai propri figli (ancorché il vigente statuto sociale della Capogruppo escluda comunque il diritto di prelazione a favore degli altri azionisti nel caso di trasferimenti azionari per atto tra vivi in favore di discendenti in linea retta) e/o al proprio coniuge (dato che invece in questo caso ai sensi di statuto spetterebbe il diritto di prelazione agli altri soci e non vi è intenzione, al momento, di modificare tale clausola statutaria);
ii. possibilità per ciascuno dei Fratelli di disciplinare a propria discrezione ed in via autonoma rispetto all’altro fratello, tramite opportune clausole statutarie, gli eventuali successivi trasferimenti, per atto tra vivi o mortis causa, nell’ambito del proprio nucleo familiare delle quote di partecipazione al capitale delle rispettive holding trasferite ai figli e/o al coniuge, stabilendo ad esempio clausole di gradimento, clausole di esclusione, diritti di recesso, etc.;
iii. possibilità per ciascuno dei Fratelli di disciplinare e gestire a propria discrezione, in via autonoma rispetto all’altro fratello, tramite opportune clausole statutarie, gli eventuali particolari diritti in favore di uno o più soci (genitori vs. figli) riguardanti l’amministrazione della propria holding familiare o la distribuzione degli utili ai sensi dell’art. 2468 c.c.;
iv. possibilità di comporre in seno all’assemblea della propria holding della dialettica interna a ciascun nucleo familiare circa le decisioni da assumere nell’assemblea della partecipata BETA, impedendo il trasferimento nell’assemblea di quest’ultima di eventuali diversità di vedute o conflitti all’interno di ciascun nucleo familiare;
v. conservazione dell’attuale situazione di perfetto equilibrio di voti tra i Fratelli nell’assemblea della BETA, impedendo la formazione di maggioranze assembleari alternative, viceversa possibili nel caso di intestazione diretta ai propri figli e/o al coniuge;
vi. possibilità da parte di ciascuna holding personale di perseguire una propria politica di dividendi indipendente dall’altra;
vii. razionalizzazione sia della catena di controllo su BETA sia dell’attività della ALFA, che si concentrerebbe esclusivamente nella locazione di beni immobili.
Ad avviso degli Istanti, l’assetto societario desiderato descritto può essere raggiunto mediante i seguenti percorsi alternativi:
Percorso n. 1
[1.a] conferimento ex articolo 177, comma 2bis, del Tuir da parte dei Fratelli della propria rispettiva partecipazione del 42,7 per cento nella BETA in due distinte società a responsabilità limitata di nuova costituzione interamente partecipate da ciascuno di essi (in seguito Holding A” e ”Holding B”). Le partecipazioni ricevute per effetto del conferimento dalle due holding sarebbero iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie in quanto destinate a permanere stabilmente nel loro patrimonio;
[1.b] successiva scissione parziale non proporzionale, ex articolo 173 del TUIR, di ALFA con assegnazione alle beneficiarie preesistenti Holding A e Holding B della metà esatta ciascuna della partecipazione del 10,50 per cento al capitale della BETA, con continuità dei valori contabili e fiscali. Le quote di capitale di nuova emissione della Holding A per effetto della scissione verrebbero assegnate esclusivamente al sig. socio A e le quote di capitale di nuova emissione della Holding B S.r.l. sarebbero assegnate esclusivamente al sig. socio B. Anche le partecipazioni ricevute per effetto della scissione dalle due holding sarebbero iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie in quanto destinate a permanere stabilmente nel loro patrimonio. Il valore delle azioni BETA trasferite alla Holding A e quello delle azioni trasferite alla Holding B sarebbero identici per definizione.
Percorso n. 2
[2.a] conferimento ex articolo 177, comma 2, del TUIR da parte dei Fratelli della propria rispettiva partecipazione del 42,7 per cento di BETA nella ALFA che, unitamente alla partecipazione già posseduta, si troverebbe così a detenere complessivamente una partecipazione del 95,9 per cento della BETA. Le partecipazioni ricevute da ALFA per effetto del conferimento sarebbero anch’esse iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie in quanto destinate a permanere stabilmente nel suo patrimonio, e con parte di questo poi trasferite in continuità dei valori contabili e fiscali alle due società beneficiare per effetto della scissione illustrata al punto successivo;
[2.b] scissione parziale non proporzionale, ex articolo 173 del TUIR, di ALFA con assegnazione alle beneficiarie di nuova costituzione Holding A e Holding B della metà esatta ciascuna della partecipazione del 95,9 per cento al capitale della BETA,
in continuità dei valori contabili e fiscali. Le quote di capitale della beneficiaria Holding A verrebbero assegnate esclusivamente al sig. socio A e le quote di capitale della beneficiaria Holding B sarebbero assegnate esclusivamente al sig. socio B. Le partecipazioni nella BETA ricevute dalle due società beneficiarie sarebbero iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie in quanto destinate a permanere stabilmente nel rispettivo patrimonio.
Al termine, dopo il perfezionamento delle operazioni illustrate al punto precedente, potrebbe poi aversi un eventuale ulteriore passaggio comune a entrambi percorsi e rappresentato dal conferimento da parte dei Fratelli, nelle rispettive Holding personali, delle proprie partecipazioni, pari al 50,0 per cento ciascuno, al capitale di ALFA.
Tanto premesso, con riferimento alle operazioni descritte nel Percorso n. 1, gli Istanti:
1. chiedono se, in considerazione della natura esclusivamente industriale e commerciale dell’attività indicata nell’oggetto sociale di BETA, nell’ambito del quale l’assunzione di partecipazioni è unicamente strumentale al perseguimento del predetto oggetto sociale, non sia da escludersi a priori che l’attività della predetta società possa essere considerata come prevalentemente consistente nell’assunzione dì partecipazioni ai sensi di quanto previsto all’art. 177, comma 2bis, del TUIR, oppure se necessiti ugualmente la verifica della effettiva non prevalenza del valore delle partecipazioni possedute.;
2. nella denegata ipotesi secondo la quale si renda necessaria la verifica della non prevalenza del valore delle partecipazioni possedute da BETA, al fine di escludere che la stessa sia qualificabile come società holding, o prevalentemente holding [cfr. secondo paragrafo della lettera b) del comma 2bis del citato art. 177] chiedono:
a. conferma della necessità di fare riferimento a valori correnti e non a valori contabili nel calcolo del rapporto in base al quale determinare la prevalenza, o meno, del valore delle partecipazioni possedute;
b. quale sia, in concreto e indipendentemente dal ricorso a valori correnti o a valori contabili, il corretto denominatore del rapporto indicato nella risposta pubblicata il 29 dicembre 2021, n. 869, secondo la quale occorrerebbe fare riferimento al rapporto tra il valore (corrente) delle partecipazioni detenute della società scambiata e il suo valore (corrente) complessivo alla data in cui il conferimento ha efficacia giuridica. Più precisamente si chiede se il denominatore debba coincidere col patrimonio netto della BETA (a valori contabili o a valori correnti), oppure col suo Attivo di bilancio, oppure ancora col suo Capitale Investito Netto, secondo il cosiddetto metodo di riclassifica funzionale dello stato patrimoniale;
c. nella denegata ipotesi in cui si confermasse la necessità di fare riferimento a valori correnti, quale sia in concreto il metodo di valutazione ammesso, con i relativi parametri finanziari, e il corrispondente periodo di riferimento al fine di determinare detto ”valore corrente delle partecipazioni detenute e il valore (corrente) complessivo della società scambiata”.
3. nell’eventualità in cui, in caso di risposta negativa al primo quesito, dal risultato del rapporto di cui al quesito precedente dovesse emergere una prevalenza del valore corrente delle partecipazioni possedute da BETA rispetto al suo attivo lordo, o al suo attivo netto o, ancora al valore del suo patrimonio netto, e quindi l’attività della società fosse considerata consistente prevalentemente nell’assunzione di partecipazioni, chiedono:
a. rilevata la presenza ostativa (secondo la risposta all’interpello del 21 luglio 2021, n. 497) al conferimento secondo il regime fiscale dell’articolo 177, comma 2bis del TUIR delle partecipazioni non qualificate in consorzi, società consortili e CAF, conferma di quanto già in parte precisato nella citata risposta a interpello, e precisamente della possibilità di alienare e/o liquidare le predette partecipazioni sotto soglia anteriormente all’effettuazione del conferimento da parte dei Fratelli delle proprie partecipazioni BETA nelle rispettive holding unipersonali al fine di potere legittimamente beneficiare del regime fiscale previsto dal suddetto comma 2 bis;
b. se il possesso di azioni proprie, pari al 4,1 per cento del proprio capitale sociale, da parte di BETA S.p.a. sia anch’esso ostativo all’applicazione del regime fiscale ex art. 177, comma 2bis, del TUIR.
[Interpello disapplicativo, art. 11, c. 2, L. n. 212/2000]
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, secondo comma, della legge n. 212 del 2000 (interpello disapplicativo), e con specifico riferimento alle operazioni previste nel Percorso n. 1, nell’ipotesi in cui l’attività della BETA fosse ritenuta prevalentemente consistente nell’assunzione di partecipazioni, si chiede, in alternativa alla cessione o alla liquidazione delle partecipazioni non qualificate, la disapplicazione del secondo paragrafo della lettera b), dell’articolo 177, del comma 2bis, del TUIR che, testualmente recita: Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le citate percentuali minime di partecipazione si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Tale disapplicazione sarebbe giustificata dal fatto che, nella concreta fattispecie prospettata, il possesso delle partecipazioni sotto la soglia di qualificazione nelle società consortili, nei consorzi e nel CAF elencati nelle premesse, tutti strumentali allo svolgimento dell’attività industriale e commerciale di BETA e delle sue società controllate, non può derivare in concreto alcun abuso delle disposizioni dell’articolo 177, comma 2bis, del TUIR. Come noto, tale norma è stata introdotta per favorire ancora di più i passaggi generazionali, estendendo il regime fiscale del cosiddetto ”realizzo controllato” anche a partecipazioni non di maggioranza mentre, nella fattispecie prospettata, il vincolo posto dal paragrafo del quale si chiede la disapplicazione finirebbe al contrario per costringere BETA e la maggior parte delle sue società controllate operative a disfarsi di partecipazioni a società e consorzi funzionali, se non addirittura obbligatori come nel caso del Consorzio OMICRON, alla propria gestione industriale e commerciale, con grave danno alla sua attività.
[Interpello antiabuso, art. 11, c. 1, lett. c), L. n. 212/2000]
Ai sensi dell’articolo 11, primo comma, lettera c), legge n. 212 del 2000 (interpello antiabuso) gli Istanti chiedono:
Quesito n. 1: se il Percorso n. 2, con il preventivo conferimento in ALFA di entrambe le partecipazioni personali nella BETA, realizzato secondo il regime fiscale dell’articolo 177, comma 2 del TUIR (e quindi senza il vincolo delle soglie percentuali minime delle partecipazioni indirettamente possedute e senza l’estensione del termine di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a) al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni), e la successiva scissione parziale non proporzionale della conferitaria, possa essere considerato aggiramento delle disposizioni del medesimo articolo 177, comma 2bis del TUIR;
Quesito n. 2: conferma che, con riferimento al Percorso n. 1, la successiva donazione di quote di partecipazione della Holding A e della Holding B agli eredi dei Fratelli non possa essere considerata come aggiramento della condizione posta dal primo paragrafo della lettera a) dell’articolo 177, comma 2bis del TUIR, laddove viene richiesto che le società conferitarie, esistenti o di nuova costituzione, siano interamente partecipate dal conferente.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
[Interpello ordinario, art. 11, c. 1, lett. a), L. n. 212/2000]
Relativamente al quesito n. 1, gli Istanti ritengono che le caratteristiche industriali e commerciali dell’attività svolta da BETA, che si rispecchiano pure nel suo oggetto sociale statutario, escludano a priori che la stessa possa essere qualificata come prevalentemente consistente nell’assunzione di partecipazioni, indipendentemente dall’eventuale prevalenza del valore delle sue partecipazioni sociali.
Relativamente al quesito n. 2, gli Istanti ritengono che:
i. al fine di dare certezza al trattamento tributario del conferimento di partecipazioni operato secondo il regime del comma 2bis dell’articolo 177 del TUIR, gli Istanti ritengono che non possa che farsi riferimento a valori contabili così come risultanti dai bilanci delle società interessate regolarmente approvati, secondo un auspicabile coordinamento logico-sistematico con le disposizioni dell’articolo 162bisdel TUIR;
ii. a differenza di quanto precisato nella risposta a interpello n. 869 del 29 dicembre 2021, gli Istanti ritengono che il denominatore del rapporto necessario al fine di verificare l’eventuale prevalenza del valore delle partecipazioni possedute non possa essere costituito dal valore (contabile o corrente) del patrimonio netto della società titolare delle partecipazioni in quanto, in questo modo, l’esito della verifica finirebbe per dipendere anche dalla struttura finanziaria della società verificata.
Gli Istanti ritengono che il denominatore del rapporto rilevante al fine della verifica dell’eventuale prevalenza del valore (di bilancio o corrente) delle partecipazioni possedute da BETA debba essere costituito dal valore (contabile o corrente) del suo attivo di bilancio o, in subordine, del cosiddetto ”Capitale Investito Netto” determinato secondo il ”Criterio Funzionale” di riclassifica dello stato patrimoniale e corrispondente alla sommatoria di: + immobilizzazioni materiali ed immateriali + immobilizzazioni finanziarie + attività operative correnti () passività operative a breve e a m/l termine.
Relativamente al quesito n. 3, gli Istanti ritengono che, qualora BETA dovesse qualificarsi come società holding secondo la normativa in esame, i conferimenti previsti nel Percorso n. 1 possano legittimamente accedere al regime fiscale previsto dall’articolo 177, comma 2bis, del TUIR previa alienazione o liquidazione delle partecipazioni non qualificate prima dell’effettuazione dei conferimenti stessi.
Gli Istanti ritengono che il possesso di azioni proprie, pari al 4,1 per cento del proprio capitale sociale, da parte di BETA non sia ostativo all’applicazione del regime fiscale ex articolo 177, comma 2bis del TUIR, in quanto non realmente rappresentativa di una partecipazione societaria in altra impresa.
In risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dalla scrivente in merito al valore economico delle singole partecipazioni detenute dalla BETA, gli Istanti hanno evidenziato che il valore a data corrente degli asset riferibili all’attività commerciale ed industriale della stessa società ammontano a Euro …, mentre il valore delle partecipazioni detenute dalla BETA ammonta ad Euro …. Tali valori sono stati calcolati secondo il metodo ”multiplo dell’EBTIDA +/PFN”.
[Interpello disapplicativo, art. 11, c. 2, L. n. 212/2000]
Si ritiene corretto seguire la disapplicazione ai sensi del secondo comma dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000.
[Interpello antiabuso, art. 11, c. 1, lett. c), L. n. 212/2000]
Quesito n. 1: gli Istanti ritengono che entrambi i percorsi alternativi illustrati si pongano su un piano di pari dignità e che la scelta tra i due sia rimessa alla loro libera determinazione. Il Percorso n. 2 potrebbe essere preferibile, dato che richiederebbe un minor numero di atto notarili rispetto al percorso n. 1. Il Percorso n. 2 sarebbe infatti realizzato con un unico atto di conferimento in ALFA delle partecipazioni personali in BETA possedute dai Fratelli e la successiva scissione parziale non proporzionale della predetta ALFA a favore delle due holding beneficiare unipersonali di nuova costituzione: quindi complessivamente sarebbero effettuati due soli atti notarili. Il percorso n. 1 comporterebbe invece due distinti atti di conferimento nelle due holding unipersonali di nuova costituzione e la successiva scissione parziale non proporzionale di ALFA: occorrerebbero quindi tre atti notarili. Il contesto qui prospettato è pertanto diverso rispetto a quella esaminato da codesta Amministrazione nella risposta a interpello n. 30 del 2018, anteriormente all’introduzione dell’articolo 177, comma 2bis del TUIR. In quel caso, infatti, la soluzione prospettata dall’Istante prevedeva, ad opinione di codesta Agenzia, un numero superfluo e non fisiologico di operazioni societarie. D’altro canto è proprio l’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000 che, al comma 4, stabilisce espressamente la libertà del contribuente di scegliere tra regimi opzionali differenti offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, potendo il contribuente scegliere liberamente l’alternativa che permette un risparmio d’imposta, per altro assente in questo caso, giacché entrambi i percorsi prevedono conferimenti di partecipazioni al medesimo valore di ”realizzo controllato”.
In risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dalla scrivente in merito all’eventuale vendita delle partecipazioni della BETA S.p.a. da parte delle holding neocostituite, gli Istanti hanno precisato che non vi è alcuna intenzione di cedere a terzi, anche solo in parte, azioni della BETA S.p.a., né allo stato si prevede che tale determinazione possa cambiare nel corso dei prossimi anni.
Quesito n. 2: gli Istanti ritengono che la donazione delle quote sociali della Holding A e della Holding B agli eredi dei Fratelli non possa essere considerata come aggiramento della condizione posta dal primo paragrafo della lettera a) dell’articolo 177, comma 2bis del TUIR, relativamente al possesso da parte del conferente dell’intero capitale della società conferitaria, in quanto, tenuto conto della finalità della norma, introdotta per favorire i passaggi generazionali anche di partecipazioni qualificate, ma non di maggioranza, la logica conclusione è che tale condizione si renda necessaria solo al momento dell’effettuazione del conferimento e non debba obbligatoriamente essere mantenuta anche in seguito. La liceità del percorso delineato pare anche ricavarsi indirettamente dalle risposte a interpello n. 450 del 2019 (che però riguarda un caso di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR) e n. 552 del 2021, il cui diniego concerne non tanto la liceità in sé del conferimento di partecipazioni qualificate in una società unipersonale seguito dalla donazione di quote di partecipazione nella predetta società conferitaria, quanto piuttosto la pretesa applicazione a quest’ultimo atto dell’esenzione da imposta sulle donazioni dell’articolo 3, comma 4ter, del decreto legislativo del 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS). Nel caso prospettato, invece, gli atti di donazione non riguarderebbero quote societarie di controllo, tanto meno donate in comproprietà pro-indivisa, e sarebbero dunque regolarmente assoggettati a imposta sulle donazioni secondo quanto previsto dal TUS, fatta salva l’applicazione della franchigia di legge per ciascun erede.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
[Interpello ordinario, art. 11, c. 1, lett. a), L. n. 212/2000]
Con l’istanza in oggetto, l’interpellante ha richiesto chiarimenti in ordine all’articolo 177, comma 2bis, del TUIR (di seguito anche ”comma 2bis”) con particolare riferimento all’applicazione della disciplina de qua ai ”conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni”. Più precisamente, gli Istanti intendono sapere:
1) se in considerazione della natura esclusivamente industriale e commerciale dell’oggetto sociale di BETA sia possibile escludere a priori che tale società possa qualificarsi come holding ai fini del comma 2bis, oppure se sia comunque necessario verificare l’effettiva non prevalenza del valore delle partecipazioni possedute;
2) nel caso in cui si renda necessaria la verifica della non prevalenza del valore delle partecipazioni possedute da BETA:
i. conferma della necessità di fare riferimento a valori correnti e non a valori contabili;
ii. quale sia il corretto denominatore del rapporto indicato nella risposta n. 869 del 2021;
iii. quale sia il metodo di valutazione ammesso, con i relativi parametri finanziari, e il corrispondente periodo di riferimento al fine di determinare il valore corrente delle partecipazioni detenute e il valore corrente complessivo della società scambiata;
3) qualora per effetto della verifica di non prevalenza dovesse emergere che la BETA S.p.a. si qualifichi come holding ai fini della disciplina de qua:
i. conferma di quanto affermato nella risposta n. 497 del 2021 in ordine alla possibilità di alienare e/o liquidare le partecipazioni sottosoglia anteriormente all’effettuazione del conferimento ex comma 2bis delle partecipazioni in BETA da parte dei Fratelli;
ii. se il possesso di azioni proprie da parte di BETA, pari al 4,1 per cento del proprio capitale sociale, sia ostativo all’applicazione del regime del comma 2bis.
Ciò premesso, con riferimento alle specifiche richieste formulate si precisa quanto segue.
Quesito 1
Alla luce del tenore letterale della disposizione di cui al secondo periodo del comma 2bis espressamente riferita alle ”società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni” non si ritiene possibile escludere a priori che la società oggetto di conferimento possa qualificarsi ai fini specifici della disposizione in rassegna come holding, non essendo rilevante a tal fine la natura esclusivamente industriale e commerciale dell’oggetto sociale. Pertanto, al fine di escludere l’applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 2bis, si rende comunque necessario verificare in concreto che non sussista la prevalenza del valore delle partecipazioni possedute.
Quesito 2
Posta la necessità di procedere alla verifica della non prevalenza del valore delle partecipazioni possedute da BETA, si conferma che a tale scopo occorre fare riferimento ai valori correnti, anziché a quelli contabili, come già affermato nella risposta all’interpello n. 869 del 2021, richiamata anche nell’istanza. Al riguardo, si ribadisce che in sede di conversione decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), la scelta del legislatore è stata quella di non procedere ad un espresso richiamo all’articolo 162bis del TUIR ai fini dell’individuazione delle holding le cui partecipazioni possono essere oggetto di conferimento ai sensi del citato comma 2bis, ma di utilizzare una generica locuzione analoga a quanto previsto nell’articolo 87, comma 5, del TUIR in merito alla verifica dei requisiti del regime della participation exemption (pex).
Infatti, l’articolo 162bis del TUIR, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 142 del 2018, pur avendo fornito una definizione generale di holding non finanziaria valevole per ogni settore dell’ordinamento tributario, non trova applicazione laddove vi siano previsioni non direttamente applicabili nei confronti di tali soggetti (ossia, delle holding), ma nei confronti di altri soggetti. Infatti, nella fattispecie presa in considerazione dal comma 2bis, il riferimento alle società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni non è funzionale all’applicazione nei confronti di tali società del regime del c.d. realizzo controllato, ma è solo diretto all’individuazione dei requisiti necessari per beneficiare di tale regime da parte dei soggetti conferenti (unici destinatari del regime del c.d. realizzo controllato) laddove la società scambiata ossia, la società le cui partecipazione sono oggetto di conferimento sia proprio una società la cui attività consista in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni.
Di conseguenza, per valutare l’attività prevalente (o esclusiva) svolta dalla società scambiata, occorrerà confrontare, in termini correnti, il valore di tutte le partecipazioni da questa detenute, con il suo intero valore.
Tale soluzione appare essere quella più coerente con le previsioni del comma 2bis nella loro complessa poiché tale disposizione richiede di verificare l’esistenza dei requisiti richiesti per beneficiare del regime del c.d. realizzo controllato al momento del conferimento, essendo necessario, quindi, che oggetto del conferimento siano partecipazioni aventi i requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2bis. Ciò fa sì che, nel caso in cui, alla data di efficacia giuridica del conferimento, l’oggetto dello stesso sia una partecipazione in una società qualificabile come holding (da verificare sempre al momento dell’efficacia giuridica dell’atto di conferimento), occorrerà verificare che nei (soli) confronti di tutte le società indirettamente detenute dal soggetto conferente (per il tramite della società holding scambiata) sussistano i requisiti della citata lettera a), applicando il metodo del demoltiplicatore.
Pertanto, il criterio per la qualificazione come holding della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento ai fini dell’articolo 177, comma 2bis, del TUIR non può essere rinvenuto in quello indicato nell’articolo 162bis del TUIR (ossia, dal raffronto del valore contabile delle partecipazioni con il valore contabile complessivo dell’attivo patrimoniale, entrambi riferiti al bilancio dell’esercizio/periodo d’imposta in cui il conferimento viene posto in essere), ma deve tener conto del rapporto tra il valore corrente delle partecipazioni detenute dalla società scambiata ed il suo valore (corrente) complessivo alla data in cui il conferimento ha efficacia giuridica.
Peraltro, appare opportuno evidenziare come tale criterio di verifica della prevalenza dell’attività di assunzione di partecipazioni sia conforme a quanto precisato dalla circolare n. 36/E del 2004, paragrafo 2.3.5, e successivamente confermato dalla circolare n. 7/E del 2013, in ordine ai criteri atti a definire la prevalenza del valore delle partecipazioni detenute dalla holding in ambito pex. In tali occasioni è stato chiarito che ”per valutare l’attività prevalente occorre mettere a confronto (…) il valore corrente delle partecipazioni con quello dell’intero patrimonio sociale, considerando anche gli avviamenti positivi e negativi anche se non iscritti”.
Con riferimento all’ultimo aspetto del quesito formulato, fermo restando che è esclusa dal perimetro dell’interpello qualsiasi valutazione preordinata a richiedere una verifica fattuale in ordine alla valutazione dei valori correnti delle partecipazioni detenute da BETA e delle attività che compongono il patrimonio di quest’ultima, in questa sede la scrivente non può che limitarsi ad evidenziare che la stessa non è competente ad indicare quale sia il metodo di valutazione ammesso, con i relativi parametri finanziari, al fine di determinare il valore corrente delle partecipazioni detenute e il valore corrente complessivo della società scambiata. Gli Istanti sono pertanto tenuti ad effettuare tale valutazione utilizzando le tecniche elaborate dalle scienze economiche, applicando quelle che in base alle caratteristiche degli asset meglio si prestano a fornire valutazioni eventualmente sindacabili in sede di controllo e verifica dall’Amministrazione finanziaria.
Tanto premesso, poiché esula dalle prerogative esercitabili in sede di interpello la verifica della correttezza dei calcoli per la qualificazione come holding del soggetto scambiato, la presente risposta è formulata nel presupposto che come sostenuto dagli Istanti la BETA non sia una holding ai sensi del richiamato comma 2bis, circostanza da verificare sulla base del rapporto tra valore corrente delle partecipazioni e valore corrente dell’attivo alla data giuridica del conferimento. Sulla base di tale assunto non trova applicazione nel caso in esame la disposizione di cui al secondo periodo del suddetto comma consistente nel rispetto delle soglie di qualificazione da parte di ”tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55”.
Quesito 3
Posto che la BETA non si qualifica come società holding ai fini della disciplina di cui al comma 2bis, sono assorbiti gli ulteriori quesiti sub 3).i e 3).ii prospettati dagli Istanti in via subordinata.
[Interpello disapplicativo, art. 11, c. 2, L. n. 212/2000]
Sulla base di quanto emerso in risposta alla richiesta di integrazione documentale, ossia che la BETA non si qualifica, ai sensi del comma 2bis, dell’articolo 177 del TUIR quale società «la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni», il quesito posto risulta essere assorbito.
Tuttavia, si evidenzia che l’articolo 177, comma 2bis, secondo periodo, del TUIR non rappresenta una norma antielusiva poiché si qualifica come norma di sistema che, in quanto tale, non risulta disapplicabile ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000.
[Interpello antiabuso, art. 11, c. 1, lett. c), L. n. 212/2000]
Con il presente interpello gli Istanti chiedono un parere in merito all’eventuale abusività, ai sensi dell’articolo 10bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, delle operazioni rappresentate nell’istanza per mezzo delle quali, prospettando due percorsi alternativi, otterrebbero la suddivisione della totalità delle partecipazioni della BETA (al netto di proprie azioni dalla medesima detenute per il 4,1 per cento) tra due holding unipersonali facenti capo ai due soci persone fisiche, che in tal modo deterrebbero indirettamente il 47,95 per cento ciascuno delle partecipazioni della suddetta capogruppo. In particolare:
1) con riferimento al percorso n. 2, gli Istanti chiedono se il preventivo conferimento in ALFA di entrambe le partecipazioni personali nella BETA, realizzato secondo il regime fiscale dell’articolo 177, comma 2, del TUIR, e la successiva scissione parziale non proporzionale della conferitaria, possa essere considerato aggiramento delle disposizioni del comma 2bis del medesimo articolo 177 del TUIR, in virtù dell’assenza del vincolo delle soglie percentuali minime delle partecipazioni indirettamente possedute e dell’estensione del termine di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a) al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni;
2) con riferimento al percorso n. 1, gli Istanti chiedono se la successiva donazione di quote di partecipazione della Holding A e della Holding B agli eredi dei Fratelli possa essere considerata come aggiramento della condizione posta dal primo paragrafo della lettera a) del comma 2bis, laddove viene richiesto che le società conferitarie, esistenti o di nuova costituzione, siano interamente partecipate dal conferente.
Preliminarmente occorre precisare che esula dal presente parere ogni valutazione in merito all’eventuale successivo trasferimento alle due holding unipersonali anche delle partecipazioni della ALFA detenute dai due soci persone fisiche, posto che, l’interpello deve avere ad oggetto un caso concreto e attuale diversamente da quello in commento che, come precisato a pagina 6 dell’istanza, ”al momento … è solo un’ipotesi e nessuna decisione al riguardo è stata ancora presa”.
Inoltre, il medesimo non implica alcuna valutazione in ordine alla corretta determinazione dei valori contabili, economici e fiscali indicati nell’istanza, nonché in merito alle posizioni soggettive che formano oggetto di scissione parziale di ALFA secondo entrambi i percorsi prospettati. Su tali aspetti restano fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
In base al comma 1, dell’articolo 10bis, della legge n. 212 del 2000, affinché un’operazione possa essere considerata abusiva, l’Amministrazione Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
a. la realizzazione di un vantaggio fiscale ”indebito”, costituito da ”benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”;
b. l’assenza di ”sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in ”fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
c. l’essenzialità del conseguimento di un ”vantaggio fiscale”.
L’assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività.
Attraverso il successivo comma 3, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).
Per richiedere il parere dell’Agenzia in ordine all’abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato dalla Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono fra l’altro indicare:
– il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
– le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.
Con riferimento al primo quesito, la riorganizzazione prospettata (i.e. il percorso n. 2) consta di due diverse operazioni, costituite dal conferimento congiunto delle partecipazioni della società BETA possedute dai due Fratelli in favore di ALFA ai sensi del comma 2 dell’articolo 177 del TUIR, secondo il regime del realizzo controllato, e dalla successiva scissione parziale non proporzionale della conferitaria ALFA.
La suddetta riorganizzazione è finalizzata alla realizzazione di un organigramma societario nel quale le partecipazioni di minoranza qualificata equamente detenute dai soci persone fisiche della società BETA siano:
– convertite in partecipazioni indirette per il tramite di due rispettive holding unipersonali, nonché
– incrementate ciascuna della metà della quota di partecipazione residua (al netto delle azioni proprie detenute da BETA) in possesso della ALFA.
Quanto sopra risponderebbe allo scopo di attribuire maggiore autonomia e discrezionalità a ciascun ramo di nella gestione dei trasferimenti delle quote di partecipazione della propria holding e nella previsione di specifiche clausole statutarie, di semplificare i processi decisionali (favorendo l’assunzione di posizioni unitarie all’interno di ogni singolo ramo), di conservare l’attuale equilibrio di voti nell’assemblea di BETA S.p.a., di consentire il perseguimento di una autonoma politica di dividendi e, infine, di razionalizzare l’assetto societario.
In linea generale, la costituzione di holding (unipersonali o pluripersonali) da parte di persone fisiche non in regime di impresa, che già detengono partecipazioni in società, può avvenire attraverso il conferimento delle suddette partecipazioni in società già costituite o di nuova costituzione. Tramite il conferimento, il/i soggetto/i conferente/i apporta/no la/e partecipazione/i ad una società conferitaria, ricevendo quale corrispettivo, in luogo del denaro, le partecipazioni al capitale sociale della stessa società in cui è stato effettuato l’apporto. A fronte del conferimento, la società conferitaria aumenta il proprio capitale (con eventuale sovraprezzo) assegnando le nuove partecipazioni al/ai soggetto/i conferente/i. Conseguentemente ogni conferente sostituisce l’originaria partecipazione conferita nella holding, con le partecipazioni ricevute in cambio dalla conferitaria.
Dal punto di vista fiscale, i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso. Infatti, l’articolo 9, comma 5, del TUIR stabilisce, come principio generale, che «ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società».
Pertanto, nel momento in cui una persona fisica non in regime di impresa, conferisce la propria partecipazione già detenuta in una società holding unipersonale o pluripersonale (a seconda dei casi), realizza una plusvalenza, costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, da quantificare avuto riguardo a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 2, secondo periodo, del TUIR (secondo cui «in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti»), ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.
A determinate condizioni, tuttavia, i commi 2 e 2bis dell’articolo 177 del TUIR (entrambi applicabili anche alle persone fisiche non in regime d’impresa) disciplinano lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento attraverso cui:
– la società conferitaria «acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1 del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo» (così lo scambio declinato dal comma 2);
– un soggetto conferisce, in una società di nuova costituzione o già costituita da lui stesso interamente partecipata partecipazioni che «rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati» (così lo scambio declinato dal comma 2bis).
Le discipline dettate dai commi 2 e 2bis richiamati non delineano un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, bensì prevedono un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. ”regime a realizzo controllato”). In applicazione di tale criterio può non emergere alcuna plusvalenza qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni conferite, e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria, risulti pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto presso il socio conferente delle medesime partecipazioni conferite (c.d. ”neutralità indotta”). Si osserva, peraltro, che nel conferimento disciplinato dal comma 2 l’elemento centrale (ed essenziale) è costituito dall’acquisizione del controllo (ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile) della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento da parte della società conferitaria; controllo che può essere validamente integrato anche se tale acquisizione proviene da più soci titolari di quote della società conferita (purché l’acquisizione avvenga uno actu ovvero attraverso un progetto unitario, cfr. la risoluzione 22 marzo 2007, n. 57/E).
Nel regime delineato dal comma 2bis, viene viceversa attribuita necessaria rilevanza all’oggetto del conferimento che deve essere una partecipazione definibile come qualificata ai sensi della lettera a) del citato comma 2bis che rinvia ai medesimi requisiti indicati nell’articolo 67, comma 1, lettera cbis), del TUIR ed al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.
Ciò premesso, nel presupposto che BETA non si qualifichi ai fini della disciplina in esame come società holding (aspetto in ordine al quale, come già evidenziato, non può essere espresso alcun giudizio in sede di interpello) e che, sulla base di quanto esposto dagli Istanti, le holding neocostituite non cedano, anche parzialmente, azioni della BETA, si ritiene che la riorganizzazione societaria prospettata secondo il percorso n. 2 non costituisca un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Occorre rilevare che il Percorso n. 1 appare più lineare e coerente con lo scopo riorganizzativo che è quello di creare due holding unipersonali funzionali, in prospettiva, ad effettuare il ricambio generazionale. Il secondo passaggio del percorso n. 1, consistente nella successiva scissione della ALFA in favore delle due holding beneficiarie, sarebbe esclusivamente funzionale ad incrementare le partecipazioni di BETA detenute dalle due holding unipersonali. Di contro, il Percorso n. 2 consterebbe in ogni caso di un doppio passaggio, mediante la previa integrazione del controllo di BETA in capo alla società conferitaria ed alla successiva scissione in favore delle due holding unipersonali.
Tuttavia, entrambi i percorsi si estrinsecano in un conferimento in regime di realizzo controllato e di una scissione fiscalmente neutrale.
Pertanto, alle condizioni prospettate nell’istanza e nelle memorie integrative, nel precipuo caso oggetto di interpello il Percorso n. 2 non risulta censurabile sotto il profilo antiabuso per carenza del risparmio fiscale indebito.
Con riferimento al secondo quesito, si chiede se con riferimento al Percorso n. 1 la successiva donazione da parte dei soci, in una o più soluzioni nel tempo, ai propri rispettivi figli, e/o al proprio coniuge di quote di partecipazione di minoranza in piena proprietà esclusiva e/o in nuda proprietà (in tal caso anche quote di maggioranza) del capitale delle proprie rispettive holding unipersonali, riservandosi in ogni caso la maggioranza dei diritti di voto, possa configurare abuso del diritto per aggiramento del requisito di cui al primo paragrafo della lettera b) del comma 2bis, laddove è richiesto che le società conferitarie siano interamente partecipate dal conferente.
Al riguardo, si ritiene che il requisito richiesto sia da verificare al momento di effettuazione del conferimento. Tale impostazione è coerente con la finalità del comma 2bis che è quella di favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente. Diversamente, si giungerebbe all’esito paradossale di favorire la creazione di holding di ramo unipersonali in via permanente, che in quanto tali sarebbero inidonee a veicolare la successiva riorganizzazione e/o ricambio generazionale in quei casi in cui vi sia, ad esempio, una pluralità di eredi del medesimo ramo.
In tal senso, nell’ambito della disciplina recata dal comma 2bis dell’articolo 177 del TUIR le donazioni delle quote della holding conferitarie preordinate ad effettuare un graduale passaggio generazionale nell’ottica della continuità imprenditoriale non determinano un indebito risparmio di imposta e, quindi, non configurano alcun profilo abusivo in relazione alla fruizione del regime di realizzo controllato.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello e nelle memorie integrative, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione. Si ricorda, inoltre, che il presente parere produce effetto esclusivamente in relazione alle specifiche questioni per le quali sono stati formulati i quesiti oggetto della presente istanza e non si estende, neanche indirettamente, a questioni diverse, per le quali non sia stato formulato espressamente alcun dubbio interpretativo e/o specifica richiesta di valutazione antiabuso o, ancora, siano state prospettate ”in subordine”, quali soluzioni alternative, da valutare in caso di mancato accoglimento della tesi principale sostenuta dall’interpellante. Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario dell’operazione descritto nell’istanza di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati (o semplicemente ipotizzati), possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.
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