Agenzia delle Entrate – Risposta n. 450 del 9 settembre 2022
Scambi di partecipazioni – Valutazione antiabuso di preliminari operazioni di cessione di partecipazioni sotto soglia indirettamente detenute dal conferente in favore della società conferitaria e preventive donazioni di quote di partecipazione della conferita e della conferitaria – Articolo 177, comma 2-bis, del TUIR.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
Gli Istanti, dopo aver illustrato i dubbi interpretativi in relazione all’art. 177, comma 2-bis, del TUIR, specificano che le questioni oggetto di interpello anti-abuso riguardano il fatto che le operazioni di seguito indicate non configurino un aggiramento delle norme per usufruire indebitamente del regime di neutralità dei conferimenti previsto dal citato comma 2-bis.
Gli istanti chiedono, in particolare, che non costituisce abuso del diritto (i) la preventiva donazione delle quote di partecipazione del 2 per cento in ALFA Holding
S.p.A. da socio D a socio A e da socio B a socio C; (ii) la preventiva donazione delle quote di partecipazione del 10 per cento in DELTA S.r.l. da socio D a socio A, (iii) la vendita al valore di mercato di tutte le “partecipazioni ostative” a favore delle due società destinate a diventare le future holding di ramo familiare.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Si ritiene non configurabile un abuso del diritto in quanto le operazioni prospettate sono quelle che rendono fattibile l’operazione nel modo più semplice e lineare, realizzando le condizioni che la legge richiede. Le operazioni prospettate comportano il realizzo e la tassazione di eventuali plusvalori latenti per le cessioni a titolo oneroso e l’applicazione dell’imposta di donazione per i trasferimenti gratuiti, così come previsto dalla legge, senza alcuna agevolazione. Tali operazioni inoltre permettono la riorganizzazione della struttura del gruppo giustificata da valide ragioni economiche.
In dettaglio, le partecipazioni sicuramente “ostative” sono le seguenti:
- la partecipazione diretta di n° … azioni nella Banca … Società Cooperativa per Azioni, (di seguito, Banca SIGMA) posseduta da ALFA Holding p.A. ed iscritta al costo storico di … euro e dal valore corrente di … euro; il titolo è negoziato dal … sul mercato … segmento … con codice La partecipazione posseduta è inferiore al 2 per cento dei diritti di voti ed al 5 per cento del patrimonio;
- la partecipazione diretta del…. per cento (dei diritti di voti e del patrimonio) nella (di seguito, OMEGA S.r.l.), acquistata da ALFA Holding S.p.A. nel 2019 ed iscritta al costo di…. euro. La società partecipata possiede indirettamente due centrali elettriche in costruzione in … e non ha plusvalenze latenti. In relazione a detta partecipazione è stato erogato altresì un finanziamento soci infruttifero di euro…………………………………………………………………………………… ;
- la partecipazione indiretta del… per cento (dei diritti di voto e del patrimonio) in … (di seguito, ETA S.r.l.), posseduta da BETA S.p.A. ed iscritta al costo di…………………………………………………………………………………. euro.
Il valore corrente non supera il valore costo storico.
- la partecipazione in … S.p.A. (di seguito, OMICRON S.p.A.) per una quota dello … per cento è stata appena acquistata nel 2021 al prezzo di euro per cui non sono maturate plusvalenze.
Queste partecipazioni saranno vendute, insieme ai crediti per finanziamenti loro collegati, ad un prezzo pari al valore corrente di mercato, sopra indicato, alle società che diventeranno le due holding di ramo in ragione del 50 per cento ciascuno, le quali provvederanno, contestualmente all’acquisto, al saldo del relativo prezzo. Le risorse finanziarie necessarie per l’acquisizione saranno messe a disposizione delle società acquirenti da parte dei soci. La partecipazione nella Banca SIGMA potrebbe anche essere venduta sul mercato a terzi.
Le altre partecipazioni in consorzi, società consortili e società cooperativa, nelle denegata ipotesi in cui non fosse condivisa la risposta al precedente interpello interpretativo, saranno anch’esse vendute, in ragione del 50 per cento ciascuno, alle due società destinate a diventare le holding di ramo ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, la partecipazione sarà annullata esercitando il recesso. Il prezzo della vendita sarà pari al valore nominale, per le ragioni sopra esposte.
Non si ritiene in particolare che costituisca abuso del diritto il fatto che il trasferimento delle citate partecipazioni avvenga non a favore di terzi, bensì a favore delle due holding di ramo, che sono società che hanno gli stessi soci, sia pure suddivisi tra i due rami familiari, della ALFA Holding S.p.A.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si rileva che la valutazione circa l’abusività dell’operazione prospettata prescinde dalla corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori indicati in istanza e nella documentazione integrativa prodotta, per i quali rimangono fermi i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Per le ragioni che si andranno a esporre si ritiene che, relativamente al comparto delle imposte dirette, la riorganizzazione societaria prospettata non costituisce una fattispecie abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei termini di seguito evidenziati, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.
Va rilevato che la riorganizzazione in esame è finalizzata alla realizzazione del dichiarato e palese intento di suddividere la holding di famiglia, partecipata e gestita da due nuclei familiari, in due distinte holding, ognuna delle quali facente capo al singolo nucleo familiare, al fine di semplificare i processi decisionali (favorendo l’assunzione di posizioni unitarie all’interno di ogni singolo ramo), consentire la scelta autonoma degli investimenti nei settori confacenti il singolo ramo, ed effettuare il passaggio generazionale all’interno di ogni ramo, secondo i tempi e le modalità più consone ai discendenti dei due nuclei familiari.
I menzionati obiettivi verrebbero perseguiti attraverso le seguenti operazioni:
- le donazioni del 2 per cento delle quote detenute in ALFA Holding p.A. dai soci B e D in favore dei figli – rispettivamente – socio C e socio A, con pagamento dell’imposta di donazione da parte di socio C e socio A;
- la donazione del 10 per cento delle quote detenute in DELTA S.r.l. dal socio D in favore del socio A;
- la vendita al valore corrente (di mercato) di tutte le “partecipazioni ostative” (comprese le partecipazioni in società consortili e società cooperativa, in virtù della risposta fornita al precedente interpello interpretativo) a favore di NEWCO S.r.l. e DELTA S.r.l., il cui regolamento avverrà mediante risorse finanziarie messe a disposizione delle società acquirenti da parte dei soci;
- i conferimenti da parte di socio C e socio A di tutte le quote detenute in ALFA Holding p.A. (ciascuna pari al 50 per cento del capitale sociale) in favore – rispettivamente – di NEWCO S.r.l., interamente partecipata dal socio C, e di DELTA S.r.l., interamente partecipata dal socio A per effetto della predetta donazione, iscrivendo nella contabilità delle società conferitarie le partecipazioni conferite ad un importo corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto in capo ad ogni conferente.
In particolare, gli Istanti hanno richiesto una valutazione antiabuso con specifico riferimento a:
- la preventiva donazione delle quote di partecipazione del 2 per cento in ALFA Holding S.p.A. da socio D a socio A e da socio B a socio C;
- la preventiva donazione delle quote di partecipazione del 10 per cento in DELTA S.r.l. da socio D a socio A;
- la vendita al valore di mercato di tutte le “partecipazioni ostative” a favore delle due società destinate a diventare le future holding di ramo familiare.
Con riferimento alla valutazione antiabuso delle operazioni di realizzo delle partecipazioni prodromiche all’applicazione del comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR si rammenta che, con la risposta n. 429 del 2 ottobre 2020, la scrivente ha già avuto modo di chiarire che «nella misura in cui sia riscontrabile in capo a ciascun conferente la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR e la cristallizzazione del requisito di cui alla lettera b) subordinatamente a una serie di operazioni di compravendita a carattere realizzativo (…) si è dell’avviso che non si realizzi una fattispecie abusiva ai fini delle imposte dirette, in quanto le operazioni in cui la stessa si articola non sembrano consentire la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito».
In particolare, la realizzazione di preliminari operazioni di compravendita che, sia se valutate singolarmente che complessivamente, risultino parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo e si presentino, insieme al successivo conferimento, coerenti con le finalità riorganizzative prospettate, consente di soddisfare i requisiti per applicare la previsione di cui al comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR (e della eventuale neutralità indotta) in luogo dell’applicazione del regime ordinario di tassazione di cui all’articolo 9 del TUIR.
In altri termini, il vantaggio fiscale, rappresentato dall’applicazione dell’articolo 177, comma 2-bis, del TUIR anziché dell’articolo 9 del TUIR, non risulta indebito, qualora l’operazione nel suo complesso sia coerente con la ratio del menzionato comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR.
Al riguardo, si osserva come, anche nel caso di specie, non si configuri un indebito vantaggio fiscale ove le partecipazioni ostative vengano alienate a valori di mercato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR e regolate con mezzi propri, non essendo in tal caso rilevante la circostanza che tali trasferimenti avvengano in favore di terzi oppure delle due holding di ramo partecipate dai medesimi soci della società cedente. Pertanto, il realizzo delle partecipazioni in esame a valori correnti non è censurabile ai fini dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, essendo volto a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime di realizzo controllato di cui al comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR, rispettandone in tal modo la ratio sottostante. Va da sé che si deve trattare di reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate.
Inoltre, in presenza delle suddette condizioni, anche le donazioni di azioni effettuate preliminarmente alle operazioni di conferimento nelle due holding di ramo non integrano una fattispecie abusiva.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello e nelle memorie integrative, nel presupposto della loro veridicità, esaustività e concretezza. Il medesimo non implica alcuna valutazione in ordine alla corretta determinazione dei valori contabili, economici e fiscali indicanti nell’istanza (come, ad esempio, il valore corrente delle partecipazioni ostative), nonché in merito alle posizioni soggettive maturate dai soggetti indicati nell’istanza (ad esempio, le perdite fiscali pregresse di DELTA S.r.l.) a seguito del descritto conferimento. Su tali aspetti restano fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Resta ferma una diversa valutazione ai fini abusivi laddove le operazioni di compravendita e conferimento non avessero luogo con le modalità descritte (laddove, ad esempio, non risultassero definitive, riproponendo, anche parzialmente, la situazione preesistente alla stessa riorganizzazione). Resta impregiudicato, pertanto, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in istanza, per effetto di eventuali altri atti, fatti e/o negozi a esso collegati e non rappresentati dagli Istanti o di un progetto di riorganizzazione diverso da quello descritto, possa condurre a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.
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