In tema di perdite su crediti o di svalutazione nella formazione del bilancio d’esercizio l’organo amministrativo procederà alla valutazione, in base al principio contabile OIC 15, della probabilità di incasso delle somme.
La normativa fiscale prevede, per comprimere i margini di discrezionalità nella valutazione delle poste, e di seguito indicata:
- l’articolo 106 Tuir, il quale consente la deducibilità della svalutazione dei crediti entro una determinata percentuale dell’ammontare dei crediti iscritti in bilancio;
- il comma 5 dell’articolo 101 del Tuir il cui contenuto limita il diritto alla deduzione delle perdite alla verifica degli “elementi certi e precisi”.
La società istante aveva chiesto, di conoscere il parere dell’Amministrazione, in merito alla deducibilità di crediti nei confronti di alcuni clienti con cui pur avendo avuto numerosi incontri e solleciti per l’incasso dei crediti insoluti, non aveva posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione e nemmeno attivato polizze assicurative a copertura dei crediti insoluti, giustificando tale mancanza con la necessità di dover mantenere dei rapporti commerciali basati su una “gestione informale” ed in considerazione delle prassi di mercato operanti nel Paese di residenza del fornitore.
La predetta inattività, consistente nelle mancata adozioni di “… forma scritta, (i.e. via raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata) comportamenti rilevanti ai fini dell’interruzione della prescrizione nei confronti delle società debitrici”, aveva comportato la prescrizione dei crediti vantati. Il mancato incasso dei crediti insoluti ha determinato rilevanti pregiudizi all’attività aziendale considerata la non marginale incidenza degli stessi.
L’Agenzia delle Entrate nel fornire il proprio parere ribadisce la posizione in precedenza espressa, negando la deducibilità di alcune perdite su crediti a causa del comportamento di inattività dell’istante nella riscossione dei crediti scaduti, comportamento che corrisponderebbe ad una volontà liberale.
In particolare l’Amministrazione precisa che “la società istante, pur effettuando numerosi incontri e solleciti per l’incasso dei crediti insoluti, non ha posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione, adducendo come motivazione la circostanza di privilegiare il mantenimento dei rapporti commerciali basati su una “gestione informale” direttamente da parte del sig. (…), in considerazione delle prassi di mercato in (…), Paese nel quale si attribuisce valore a un approccio fiduciario.”
L’orientamento della Corte di Cassazione risulta di diverso avviso, rispetto alla posizione dell’Agenzia, (sentenze n. 27296/2014 e n. 18237/2012) infatti, la Corte, considera che la prova della sussistenza della definitività della perdita non impone né la dimostrazione che il creditore si sia attivato per esigere il suo credito, né che sia intervenuta la sentenza di fallimento del debitore.