L’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un interpello (risposta n. 197 del 18 giugno 2019) ha chiarito che “in linea di principio, la prescrizione del credito rappresenta elemento certo e preciso, che consente ad un’impresa di dedurre la relativa perdita su crediti, sempre che l’inattività del creditore non abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale, la quale dovrà essere desunta dagli specifici fatti e circostanze”

A tal uopo, l’Amministrazione richiama, il contenuto del comma 5 dell’articolo 101 del TUIR il quale statuisce che in tema di perdite su crediti sono deducibili se risultano da “elementi certi e precisi”, il citato comma 5 stabilisce poi che: “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto”.

L’Amministrazione finanziaria, con la risposta in commento, richiama, per quanto concerne la deducibilità delle perdite su crediti prescritti, la circolare 1° agosto 2013, n. 26 la quale ribadisce che: “La prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore (…) ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva”. Il citato documento di prassi chiarisce altresì che: “(…) resta salvo il potere dell’Amministrazione di contestare che l’inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale”.

In tema di perdite su crediti o di svalutazione nella formazione del bilancio d’esercizio l’organo amministrativo procederà alla valutazione, in base al principio contabile OIC 15, della probabilità di incasso delle somme.

La normativa fiscale prevede, per comprimere i margini di discrezionalità nella valutazione delle poste, e di seguito indicata:

  • l’articolo 106 Tuir, il quale consente la deducibilità della svalutazione dei crediti entro una determinata percentuale dell’ammontare dei crediti iscritti in bilancio;
  • il comma 5 dell’articolo 101 del Tuir il cui contenuto limita il diritto alla deduzione delle perdite alla verifica degli “elementi certi e precisi”.

La società istante aveva chiesto, di conoscere il parere dell’Amministrazione, in merito alla deducibilità di crediti nei confronti di alcuni clienti con cui pur avendo avuto numerosi incontri e solleciti per l’incasso dei crediti insoluti, non aveva posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione e nemmeno attivato polizze assicurative a copertura dei crediti insoluti, giustificando tale mancanza con la necessità di dover mantenere dei rapporti commerciali basati su una “gestione informale” ed in considerazione delle prassi di mercato operanti nel Paese di residenza del fornitore.

La predetta inattività, consistente nelle mancata adozioni di “… forma scritta, (i.e. via raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata) comportamenti rilevanti ai fini dell’interruzione della prescrizione nei confronti delle società debitrici”, aveva comportato la prescrizione dei crediti vantati. Il mancato incasso dei crediti insoluti ha determinato rilevanti pregiudizi all’attività aziendale considerata la non marginale incidenza degli stessi.

L’Agenzia delle Entrate nel fornire il proprio parere ribadisce la posizione in precedenza espressa, negando la deducibilità di alcune perdite su crediti a causa del comportamento di inattività dell’istante nella riscossione dei crediti scaduti, comportamento che corrisponderebbe ad una volontà liberale.

In particolare l’Amministrazione precisa che “la società istante, pur effettuando numerosi incontri e solleciti per l’incasso dei crediti insoluti, non ha posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione, adducendo come motivazione la circostanza di privilegiare il mantenimento dei rapporti commerciali basati su una “gestione informale” direttamente da parte del sig. (…), in considerazione delle prassi di mercato in (…), Paese nel quale si attribuisce valore a un approccio fiduciario.”

L’orientamento della Corte di Cassazione risulta di diverso avviso, rispetto alla posizione dell’Agenzia, (sentenze n. 27296/2014 e n. 18237/2012) infatti, la Corte, considera che la prova della sussistenza della definitività della perdita non impone né la dimostrazione che il creditore si sia attivato per esigere il suo credito, né che sia intervenuta la sentenza di fallimento del debitore.