La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 13319 depositata il 30 marzo 2023 intervenendo in tema di reato previsto dall’art. 10-ter D. Lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamento IVA per un importo superiore ai 250.000 euro) ha ribadito che “… risponde del reato in questione, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze …” (Cassazione, Sez. III n. 34927/2015; Sez. III n. 38687/2014 e, più di recente, Sez. III n. 20188/2021; 11558 del 20 marzo 2023).
La vicenda ha riguardato un amministratore di una cooperativa, nominato dopo il termine per la presentazione della dichiarazione IVA ma prima del 27 dicembre. Il soggetto indagato, nella sua qualità di legale rappresentante della cooperativa, subiva il decreto del GIP che disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto. Avverso tale decreto il difensore dell’imputato proponeva ricorso al Tribunale del riesame basandosi su tre motivi. I giudici del Tribunale adito rigettavano il ricorso.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame veniva proposto ricorso in cassazione fondato su tre motivi. In particolare veniva eccepito, dall’imputato, che alla data di commissione del reato, il ricorrente sarebbe stato solo nominato alla carica di amministratore, con mero atto interno alla società. Per cui, senza l’iscrizione di tale nomina nel Registro delle Imprese, lo stesso non avrebbe potuto provvedere al versamento dell’IVA, di talché l’incombente in questione ricadrebbe sul precedente amministratore.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso dell’imputato evidenziano che il potere di rappresentanza degli amministratori derivi esclusivamente dall’atto di conferimento dei relativi poteri e non dalla pubblicità della nomina, avendo al riguardo l’iscrizione degli atti riguardanti la società, efficacia dichiarativa e non costitutiva (Sez. 3 civile, n. 4173 del 12/04/1995, Rv. 491749-01). Pertanto, per la Corte Suprema, consegue che “… il rapporto di amministrazione, di natura contrattuale, nasce con la sola accettazione della nomina, la quale «può essere anche tacita, né dipende in sé dall’adempimento degli oneri pubblicitari, previsti dall’art. 2383, comma 4, c.c.». …”
Per i giudici di legittimità “… ciò emerge dal disposto dell’art. 2193 c.c., che testualmente prevede l’efficacia dichiarativa dell’iscrizione, nonché dalla disciplina di cui all’art. 2384, comma 2, c.c., secondo cui l’iscrizione è funzionale non all’acquisto dei poteri di rappresentanza, ma a garantire la limitata opponibilità delle limitazioni ai poteri in questione, altrimenti inopponibili ai terzi. …”
Infine scrivono i giudici del palazzaccio che “… in assenza di elementi idonei a giustificare il ritardo nell’adempimento dell’obbligo di iscrizione ex art. 2383, comma 4, cod. civ., la sanzione penale sarebbe rimessa alla disponibilità dell’amministratore nominato, il quale, come nel caso in esame, potrebbe procedere all’iscrizione a più di un anno di distanza dalla nomina, andando esente da responsabilità penale. …”