ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Comunicato 18 ottobre 2022
Permessi per il diritto allo studio
Pubblicato l’Accordo integrativo con la definizione dei criteri per la ripartizione del contingente di personale di cui all’art. 46, comma 1, del CCNL 12 febbraio 2018 (diritto allo studio)
Allegato
Accordo integrativo concernente i criteri per la ripartizione del contingente di personale di cui all’art. 46, comma 1, del CCNL 12 febbraio 2018 (diritto allo studio)
Art. 1
- Il numero dei soggetti beneficiari dei permessi retribuiti per motivi di studio pari a 150 ore annue è determinato applicando la percentuale del 3% al numero complessivo di personale in servizio a tempo indeterminato presso l’INL all’inizio dell’anno solare di riferimento, nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore. Entro la fine di ciascun anno la predetta percentuale viene calcolata sulla stima del personale complessivamente in forza presso l’Ispettorato nazionale del lavoro al 1° gennaio dell’anno successivo.
- La percentuale stabilita dall’articolo 46, comma 1, del CCNL 12 febbraio 2018 viene redistribuita tra strutture centrali e territoriali applicando la percentuale di cui al comma 1 al personale in forza presso le singole strutture centrali e ciascun Ufficio territoriale. Le unità distribuite sono riparametrare (anche con arrotondamento all’unità inferiore) in ragione del tetto massimo individuato ai sensi del comma 1. Resta fermo che almeno una unità deve essere assegnata a ciascun Ufficio.
- Eventuali disponibilità residue rispetto alla redistribuzione ai sensi del comma 2, verranno assegnate in ragione degli ulteriori fabbisogni segnalati dagli Uffici, valutata la compatibilità con le esigenze organizzative dell’Ufficio.
Art. 2
- Ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale, orizzontale e verticale, le ore di permesso sono ridotte proporzionalmente alla rispettiva prestazione lavorativa.
- I dipendenti autorizzati ad usufruire dei permessi studio possono utilizzare le relative ore entro e non oltre l’anno di riferimento; la fruizione dei permessi può essere autorizzata anche per la frequenza di corsi universitari espletati in forma telematica, in linea con le direttive fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio Studi e Consulenza Trattamento del Personale, con circolare n. 12 del 07/10/2011.
- Qualora il numero delle richieste presentate superi il limite massimo autorizzabile, l’Ufficio di appartenenza provvederà a stilare una graduatoria nel rispetto dei criteri di cui all’art. 46, commi 6,7,8 e 12 CCNL – Funzioni Centrali.
- Per tutto quanto non previsto dal presente accordo integrativo, si rinvia a quanto stabilito dal CCNL 12 febbraio 2018.
Art. 3
- Nelle more dell’applicazione a regime della disciplina di cui ai commi precedenti, le istanze pervenute nell’anno 2022, relative alla possibilità di usufruire dei permessi studio, potranno essere valutate dalla Direzione centrale competente secondo i criteri sopra stabiliti onde consentirne la fruizione dalla data di sottoscrizione del presente accordo sino al 31 dicembre 2022.
Le parti concordano che ai fini della sottoscrizione del presente accordo a fianco del nome del rappresentante sindacale verrà apposta la dicitura “FIRMATO” oppure “NON FIRMATO” in relazione alla manifestazione di volontà espressa in videoconferenza che dovrà essere confermata dai partecipanti con apposita mail all’indirizzo di posta elettronica della Direzione Centrale Identità Professionale, Pianificazione e Organizzazione.