MINISTERO FINANZE – Risoluzione 22 marzo 2021, n. 2/DF
Poteri del funzionario della riscossione in sede di esecuzione forzata – Divieto di incasso diretto – Art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Quesito
Con il quesito indicato in oggetto è stato chiesto se il funzionario della riscossione, qualora agisca in sede di esecuzione forzata, possa accettare il pagamento che il debitore esecutato offra di effettuare nelle sue mani, al fine di evitare il pignoramento, senza incorrere nella violazione della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che vieta espressamente l’attività di incasso diretto da parte dei soggetti cui gli enti locali hanno affidato la riscossione delle proprie entrate a norma dell’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Al fine di dirimere la questione relativa all’estensione o meno di tale divieto ai funzionari della riscossione che agiscono in sede di esecuzione forzata, occorre innanzitutto richiamare l’art. 1, comma 793, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che l’ente locale o il soggetto affidatario di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997 nomina, con proprio provvedimento, uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.
L’art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, poi, al comma 3, statuisce che le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione, con la conseguenza che sia l’ufficiale che opera per conto dell’agente della riscossione, sia quello nominato dall’ente locale o dal suo soggetto affidatario, nel momento in cui agiscono in sede di esecuzione forzata, sono titolari di funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario e pongono in essere attività non riconducibili ai soggetti che li hanno nominati.
A sostegno di tale principio è utile richiamare anche l’art. 1, comma 792, lett. e), della legge n. 160 del 2019, in base al quale il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lett. a), vale a dire l’accertamento esecutivo, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l’attività di riscossione coattiva; a tale proposito la successiva lett. f) dispone che gli enti e i soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997 si avvalgono, per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973, con l’esclusione di quanto previsto all’art. 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973.
Qualora l’ufficiale della riscossione, in accordo con le norme appena citate, si trovi ad operare in sede di esecuzione forzata, lo stesso è tenuto ad applicare l’art. 494 del codice di procedura civile (NOTA 1), il quale dispone che “il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore”. In tale ipotesi l’ufficiale della riscossione deve astenersi dal compiere l’esecuzione consentendo al debitore di versare nelle sue mani la somma per cui si procede, con l’incarico di consegnarla al creditore ed evitando, in tal modo, il pignoramento.
È evidente che nelle fattispecie sopra delineate, ove l’ufficiale della riscossione sia un dipendente del soggetto affidatario, non può ritenersi violata la norma che vieta l’incasso diretto da parte del soggetto affidatario della riscossione proprio in virtù del fatto che, come già anticipato, il funzionario in questione, nel quadro della particolare funzione che si trova a svolgere, realizza un’attività che non può essere riferita al soggetto affidatario.
Alle medesime conclusioni si perviene ugualmente nell’ipotesi di esecuzione forzata prevista dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, che regola il pignoramento dei crediti del debitore presso terzi, sulla base della considerazione che, non solo, tale disposizione è contenuta nel sopra citato titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973, ma soprattutto, per il fatto che l’affidatario assume il ruolo di ufficiale della riscossione anche nell’ambito di tale procedura speciale.
Un’ulteriore problematica sollevata all’interno del quesito è quella relativa alla possibilità di incasso diretto di somme richieste per l’occupazione del suolo pubblico nelle aree adibite a mercato da parte del funzionario della riscossione o di personale appartenente al soggetto affidatario.
Va ricordato, al riguardo, che dal 1° gennaio 2021, a norma dell’art. 1, comma 837 della legge n. 160 del 2019, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Il successivo comma 844, poi, dispone che gli importi dovuti in relazione al canone in discorso sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’art. 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
Stante la chiara lettera del comma 844, quindi, non sussistono margini per addivenire a una diversa interpretazione ̶ come del resto affermato nello stesso quesito avendo il Legislatore effettuato direttamente la scelta circa la modalità di pagamento per tali fattispecie impositive tra le varie modalità stabilite dall’art. 2-bis del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che in ogni caso esclude l’incasso diretto delle entrate locali da parte dei soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 446 del 1997, come espressamente ribadito anche dall’art. 1, comma 788 della legge n. 160 del 2019.
Si deve, infine, evidenziare che una diversa disciplina di tale fattispecie non può essere realizzata neanche attraverso l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente le linee guida sull’attività di riscossione previsto dall’art. 1, comma 806 della legge n. 160 del 2019.
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Note:
(1) Art. 494 del codice di procedura civile – Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario.
Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore.
All’atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.
Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di danaro eguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.
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