PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 10 gennaio 2022
Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile
Art. 1
Definizione delle professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile
1. L’interprete in lingua dei segni italiana, anche denominata LIS, e lingua dei segni italiana tattile, anche denominata LIST, è un professionista specializzato nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST e svolge la funzione di interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che ne condividono la conoscenza mediante la traduzione in modalità linguistico-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili.
2. La professione di interprete di cui al comma 1, è esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, da coloro che hanno conseguito il titolo universitario di cui all’art. 2, ovvero da coloro che, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, sono in possesso della attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte al MISE ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ovvero, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della normativa tecnica UNI applicabile, sono in possesso della certificazione di conformità alla normativa tecnica UNI applicabile ai sensi dell’art. 9 della medesima legge.
Art. 2
Istituzione del corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale in interprete in LIS e LIST
1. La laurea in interprete LIS e LIST è conseguita al termine di un corso attivato in una nuova classe di laurea ad orientamento professionale, individuata dal Ministero dell’università e della ricerca al termine di un apposito periodo di sperimentazione triennale aderente alle previsioni di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, nel corso del quale le Università possono proporre al Ministero dell’università e della ricerca l’istituzione e l’accreditamento di corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale, appartenenti ad una delle classi di laurea di cui all’art. 4, comma 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, da attivare a decorrere dall’anno accademico 2022/2023.
Art. 3
Istituzione dell’elenco degli interpreti in LIS e in LIST
1. Dal 1° gennaio 2024, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un elenco denominato «Elenco degli interpreti in lingua dei segni italiana» al quale possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2.
2. Le modalità per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 sono stabilite con apposita circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità almeno sei mesi prima della data di pubblicazione dell’elenco.
Art. 4
Incentivi per l’istituzione di corsi di laurea sperimentale ad orientamento professionale in interprete in LIS e in LIST
1. Al fine di incentivare gli Atenei ad attivare i corsi di laurea sperimentali di cui all’art. 2, la quota parte pari a 4 milioni di euro del Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui all’art. 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari da assegnarsi con le modalità di cui all’art. 1, comma 458, della medesima legge n. 145 del 2018.
2. Con provvedimento del Ministero dell’università e della ricerca, da adottarsi entro il 15 dicembre 2021, in raccordo con l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 in funzione dei costi di attivazione e di funzionamento sostenuti per i suddetti corsi.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri previsti dall’attuazione del presente decreto si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.