PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 21 ottobre 2020
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, recante «Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all’articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220»
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, recante «Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all’art. 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 2, comma 2, sono aggiunte, infine, le lettere seguenti:
«i-bis) “sala cinematografica attiva”: la sala cinematografica che realizza un numero di spettacoli cinematografici superiore a 350 spettacoli cinematografici all’anno per ciascun schermo cinematografico, ridotti a 140 per monosale ovunque ubicate;
i-ter) “sala cinematografica chiusa o dismessa”: la sala cinematografica nella quale, nei ventiquattro mesi antecedenti l’inizio dei lavori, non sia stata effettuata alcuna proiezione cinematografica.»;
b) all’art. 3, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Le risorse di cui al comma 1, fatta salva la destinazione della quota di cui al comma 2-bis, sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto e sono così ripartite:
a) 40% dell’ammontare complessivo annuo per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;
b) 25% dell’ammontare complessivo annuo per la realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l’esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
c) 20% dell’ammontare complessivo annuo per la trasformazione delle sale o multisala esistenti in ambito cittadino, finalizzata all’aumento del numero degli schermi;
d) 5% dell’ammontare complessivo annuo per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, l’installazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari, da destinare unicamente alle micro imprese e alle sale storiche.
2-bis. Per gli anni dal 2018 al 2021, una quota pari al 10% dell’ammontare totale delle risorse annue disponibili è destinata alla realizzazione, anche da parte di enti del terzo settore e altri soggetti pubblici nonché fondazioni, di nuove sale presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate, da adibire alla terapia di sollievo per i pazienti e dotate di soluzioni atte a garantire l’accessibilità anche ai pazienti a letto. L’accesso alle sale di cui al primo periodo è a titolo gratuito ed è riservato ai pazienti e ai loro accompagnatori, nonché al personale medico-sanitario.»;
c) all’art. 3, comma 3, le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;
d) all’art. 4:
1) al comma 1, le parole «o altri soggetti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «e le altre amministrazioni pubbliche nonché, per la sola finalità di cui all’art. 3, comma 2-bis, enti del terzo settore e fondazioni o altri soggetti pubblici»;
2) al comma 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) svolga l’attività di proiezione cinematografica e sia qualificabile come sala attiva nella medesima ubicazione per i successivi cinque anni, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione di sale dismesse o realizzazione di nuove sale;
d) programmi per il periodo complessivo di trentasei mesi, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione o realizzazione di nuove sale, una percentuale minima di film di nazionalità italiana o di altro Paese dell’Unione europea pari al 35 per cento del numero complessivo di proiezioni effettuate nella struttura per la quale viene richiesto il contributo. La predetta aliquota è ridotta al 25 per cento per le sale aventi non più di due schermi cinematografici.»;
e) all’art. 5:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le richieste di contributo sono presentate alla DG Cinema e audiovisivo entro il 30 aprile di ciascun anno, utilizzando la modulistica predisposta dalla medesima DG Cinema e audiovisivo.»;
2) al comma 2:
i. alla lettera a), sono aggiunte, infine, le parole seguenti: «dei lavori; per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 28 della legge, il preventivo dei lavori deve essere redatto da un tecnico abilitato, iscritto agli albi professionali;»;
ii. alla lettera c), sono aggiunte, infine, le parole seguenti: «di cui al comma 1»;
3) al comma 3:
i. all’alinea, le parole «in ogni caso» sono soppresse;
ii. alla lettera b), le parole «e secondo le modalità previste nella modulistica» sono soppresse;
f) l’art. 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Assegnazione del contributo). – 1. I contributi sono assegnati, nell’ambito delle risorse rispettivamente disponibili per ciascuna delle finalità di cui all’art. 3, commi 2 e 2-bis, sulla base delle priorità indicate nel comma 2. In caso di incapienza delle risorse disponibili, i contributi sono assegnati alle sale cinematografiche ubicate in zone del territorio nazionale maggiormente sprovviste di sale cinematografiche, ai sensi del comma 3.
2. I contributi sono assegnati sulla base del seguente ordine di priorità, fino a concorrenza delle risorse rispettivamente assegnate per ciascuna delle finalità di cui all’art. 3, commi 2 e 2-bis:
a) sale cinematografiche ubicate in comuni in cui, a seguito del verificarsi di eventi sismici, sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d’emergenza e sale cinematografiche ubicate in comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti sprovvisti di sale cinematografiche attive;
b) sale storiche che, al momento della presentazione dell’istanza, siano oggetto di investimenti già avviati nei tre mesi precedenti, rispetto ai quali siano debitamente documentati pagamenti effettuati in misura superiore al dieci per cento dell’investimento programmato;
c) sale che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento di una pubblica amministrazione, un’offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell’area di insediamento, adeguatamente documentate all’atto della presentazione delle richieste di contributo;
d) sale cinematografiche non rientranti nelle lettere a), b), e c).
3. Nel caso di incapienza di risorse, i contributi sono assegnati alle sale cinematografiche ubicate in zone del territorio nazionale maggiormente sprovviste di sale cinematografiche, secondo i seguenti parametri:
a) il rapporto fra sale cinematografiche attive in una provincia e popolazione residente nelle medesima provincia;
b) per le aree metropolitane, il rapporto fra sale cinematografiche attive nelle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all’art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e popolazione residente nella medesima circoscrizione;
c) la distanza della sala richiedente dalla sala cinematografica attiva più vicina ovvero il tempo medio di percorrenza dal luogo di ubicazione della sala cinematografica richiedente alla più vicina sala cinematografica attiva.
4. I contributi sono assegnati sulla base del costo ammissibile indicato nella tabella 1, allegata al presente decreto.
5. Il contributo assegnato, che non può essere superiore a euro 1.500.000,00, è pari al:
a) 40 per cento del costo ammissibile per le sale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo;
b) 30 per cento del costo ammissibile per le sale di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo;
c) 60 per cento del costo ammissibile per le sale di cui all’art. 3, comma 2-bis.
6. Le aliquote di cui al comma 5 del presente articolo sono incrementate di:
a) 20 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da micro imprese;
b) 10 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da piccole imprese.
7. I contributi assegnati per le finalità di cui all’art. 3, comma 2, del presente decreto non sono cumulabili, per i medesimi investimenti, con i crediti d’imposta disciplinati dal decreto attuativo previsto all’art. 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016, fatta eccezione per i contributi previsti all’art. 3, comma 2, lettera d), assegnati alle microimprese per sale ubicate in comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 8 e 53 del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014.
8. I contributi assegnati sono cumulabili con altri aiuti pubblici nel limite massimo dell’ottanta per cento dei costi ammissibili, secondo quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 8 e 53 del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014.
9. Ciascuna sala cinematografica può essere beneficiaria una sola volta e in una sola annualità dei contributi di cui al presente decreto.»;
g) la Tabella 1 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 1
Costi ammissibili
(secondo le ulteriori specifiche contenute nella modulistica)
– progettazione, oneri amministrativi e concessori, direzione lavori, sicurezza e collaudo – tali costi sono ammissibili entro il limite massimo del 12% dei costi totali dell’intervento, e comunque non superiore a 20.000 euro
– solo con riferimento alle linee di intervento di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 3, comma 2, del presente decreto, acquisto dei locali entro il 15% del costo totale di acquisto dei locali stessi, come certificabile nell’atto di acquisto da allegare alla domanda consuntiva
– lavori edili e impianti elettrici strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla ristrutturazione e all’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche
– impianti di proiezione digitale e relativi accessori
– impianti audio
– impianti di climatizzazione
– impianti e attrezzature di biglietteria automatica
– impianti di produzione di energia elettrica funzionali al funzionamento e alla sicurezza delle sale
– impianti di innovazione digitale
– arredi e poltrone
– lavori e impiantistica strettamente connessi a facilitare l’accesso e la fruizione in sala da parte delle persone diversamente abili, ivi inclusi la dotazione per la fruizione di audioguide e sottotitoli
– lavori e impianti prescritti da norme di legge statali e regionali o da provvedimenti degli Enti locali, strettamente connessi alla fruizione cinematografica
– lavori e impianti finalizzati ad una maggiore polifunzionalità della sala».
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Con riferimento agli investimenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017 che abbiano avuto inizio, rispettivamente, a decorrere dal 13 ottobre 2017 fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, le istanze di contributo possono essere presentate alla DG Cinema e audiovisivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto con le modalità e la documentazione indicate dalla medesima DG Cinema e audiovisivo in un apposito avviso. Si applica in ogni caso la disciplina risultante dal presente decreto.
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