PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 15 marzo 2019, n. 581
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016
Art. 1
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive
1. Nelle more della realizzazione del Polo integrato provvisorio ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 489 del 20 novembre 2017, il Comune di Visso è autorizzato ad utilizzare, temporaneamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le strutture realizzate ai sensi dell’art. 9 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 460 del 15 giugno 2017 per garantire la continuità delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici.
Art. 2
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire l’assistenza abitativa
1. Al fine di garantire il superamento dell’emergenza abitativa, il Comune di Falerone è autorizzato a provvedere alla realizzazione di interventi edilizi funzionali a rendere abitabile l’immobile «Ex Ospedale» di proprietà dell’ASUR Marche, nel limite di euro 1.031.016,00, in luogo delle SAE di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, purché i costi di realizzazione di tale struttura abitativa risultino economicamente più vantaggiosi rispetto a quelli necessari per la realizzazione delle citate SAE.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata all’approvazione del progetto da parte della Regione Marche la quale ne dà comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
3. La struttura abitativa, realizzata in luogo delle SAE, dovrà essere realizzata entro e non oltre otto mesi decorrenti dall’approvazione del progetto di cui al comma 2. In caso di ritardata o mancata realizzazione degli interventi entro tale termine, i comuni interessati provvederanno, con oneri a carico dei propri bilanci, all’erogazione del contributo di autonoma sistemazione, nonché alle spese per alloggi alternativi e ad altri oneri connessi, in favore degli aventi diritto che avrebbero beneficiato della realizzazione degli immobili di cui al presente articolo.
4. Al monitoraggio della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo provvede la Regione Marche.
Art. 3
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile
1. Al fine di soddisfare le sopravvenute esigenze per l’attuazione del piano di ripristino della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile, è autorizzata la rimodulazione delle somme di cui all’art. 5, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 16 febbraio 2017, n. 438, oltre che l’integrazione delle stesse nella misura massima di euro 3.241.682,76.
Art. 4
Ulteriori disposizioni relative alle aree destinate ad ospitare SAE
1. Al fine di continuare a garantire l’ordinata accoglienza dei pellegrini diretti alla Basilica di Santa Rita, il Comune di Cascia è autorizzato a realizzare un nuovo parcheggio limitrofo a quello denominato «Papa Leone XIII» o ad incrementarne la capienza, ridotta per effetto della delocalizzazione sul suolo del medesimo delle attività economiche ed edifici pubblici per un importo complessivo di euro 356.441,00.
2. La Regione Umbria provvede alla preventiva approvazione del progetto relativo alle opere di cui al comma 1.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Comune di Cascia e il Comune di Norcia per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 518/2018, provvedono con i poteri di cui agli articoli 3, comma 5, e 5 dell’ordinanza n. 394/2016.
Art. 5
Ulteriori disposizioni per garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo
1. Per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, della legge Regione Abruzzo n. 27 del 23 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni, e al fine di garantire la piena operatività della Sala operativa, del Centro funzionale e del Servizio prevenzione dei rischi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il termine di cui all’art. 8, comma 1 dell’ordinanza n. 553/2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2019.
2. La Regione Abruzzo provvede ai sensi del comma 1, con oneri a carico delle risorse di cui all’art. 12, nel limite di spesa di euro 450.000,00.
3. Per garantire lo svolgimento senza soluzione di continuità delle attività di allertamento e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici e atmosferici, la Regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2019, entro il numero massimo di ventisette unità, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 1, comma 2, seconda alinea, dell’ordinanza n. 427 del 20 dicembre 2016.
4. Per le finalità di cui al comma 3, si provvede, nel limite di spesa di euro 1.127.228,62 con oneri a carico del bilancio regionale, anche in deroga ai vincoli di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all’art. 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160.
Art. 6
Disposizioni finalizzate a potenziare il servizio trasporto scolastico nel Comune di Norcia ed a garantire la prosecuzione dell’attività scolastica
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 438 del 16 febbraio 2017, il Comune di Norcia è autorizzato, previa approvazione del relativo progetto comprensivo della quantificazione degli oneri da parte della Regione Umbria che ne dà comunicazione al Dipartimento della protezione civile, a potenziare il servizio di trasporto scolastico, per un importo massimo di euro 93.500,00, al fine di garantire i collegamenti tra le strutture abitative d’emergenza e le strutture scolastiche site nel medesimo comune per l’anno scolastico 2018-2019.
Art. 7
Disposizioni finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico causata dagli eventi sismici
1. Al fine di contrastare la crisi di approvvigionamento idrico causata dagli eventi sismici che hanno determinato la variazione del regime della circolazione idrica sotterranea nel territorio del Piceno, la Regione Marche è autorizzata a realizzare, previa comunicazione al Dipartimento della protezione civile, gli interventi urgenti a ciò finalizzati, per un importo massimo di euro 5.813.565,88, nel territorio della medesima Provincia.
Art. 8
Disposizioni finalizzate a contrastare situazioni di particolare disagio abitativo aggravate dal sisma
1. Al fine di contrastare efficacemente situazioni di particolare disagio abitativo conseguenti alle attuali condizioni meteo climatiche ed aggravate dagli eventi sismici in rassegna, il sindaco del Comune di Amatrice è autorizzato ad assegnare temporaneamente, e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, SAE resesi disponibili sul territorio comunale a nuclei familiari non aventi diritto alle misure di assistenza di cui all’art. 4 dell’ordinanza n. 394/2016, dimoranti abitualmente e stabilmente nel medesimo comune alla data del 24 agosto 2016, i cui attuali ricoveri dovessero risultare inadeguati od inagibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L’assegnazione da parte del sindaco delle strutture abitative di cui al comma 1 è condizionata alla verifica ed all’attestazione in ordine al mutato quadro esigenziale con conseguente integrale soddisfacimento delle domande di assegnazione di SAE da parte degli aventi diritto.
Art. 9
Attuazione dell’art. 14, commi 3 e 5, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, commi 3 e 5, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è disposta, ai soli fini dell’assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale, l’approvazione della proposta di acquisizione come indicata nel decreto sella Struttura di missione per il superamento dell’emergenza di protezione civile e regionali della Regione Abruzzo n. 265 del 29 ottobre 2018, per l’importo massimo di euro 51.408.638,81.
Art. 10
Ulteriori disposizioni per la delocalizzazione temporanea dei servizi sanitari
1. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi medici ambulatoriali, il Comune di Pieve Torina è autorizzato a realizzare una struttura temporanea, per un importo massimo di euro 162.110,00.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione del progetto e della relativa quantificazione economica da parte della Regione Marche, la quale ne dà comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
Art. 11
Ulteriori disposizioni per garantire l’assistenza alloggiativa
1. All’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 510/2018 e dei commi 1 e 2 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 538/2018, le parole «oltre che congrui con riferimento ai parametri di costo dell’edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate» sono soppresse.
2. All’art. 1, comma 5, dell’ordinanza n. 538/2018 le parole «8 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «18 mesi».
Art. 12
Disposizioni finanziarie
1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo di euro 62.556.954,45 a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza con i provvedimenti.
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