AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 ottobre 2019, n. 448
Prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da un “investitore qualificato” – Applicazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA SGR SPA ha presentato l’istanza di interpello in nome e per conto del Fondo BETA (di seguito, l’istante o il Fondo) quale fondo di investimento alternativo di tipo chiuso, riservato ad investitori qualificati.
Il Fondo è un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF). Inoltre, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del TUF, il Fondo è qualificabile tra i clienti professionali di diritto come individuati e definisti dall’articolo 26 del regolamento intermediari, adottato con delibera Consob 15 febbraio 2018, n. 20307 e dal relativo allegato n. 3.
Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di offerta al pubblico di sottoscrizioni e di vendita di strumenti finanziari, in virtù di quanto sopra rappresentato dall’istante, il Fondo è un investitore qualificato ai sensi dell’articolo 100del TUF.
Ai fini delle imposte dirette, il Fondo è un soggetto passivo IRES ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico per le imposte su redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
In particolare, l’istante evidenzia che il comma 5-quinquies di tale disposizione stabilisce che i redditi degli OICR, diversi da quelli immobiliari, “sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale” e che la tassazione sui redditi di capitale percepiti da tali soggetti è limitata solo a specifiche ipotesi.
Ciò posto, la fattispecie rappresentata dall’istante riguarda, in particolare, la tassazione dei redditi derivanti da obbligazioni emesse dalla GAMMA S.p.A. (di seguito, la Società).
Ai fini dell’inquadramento della stessa, l’istante rappresenta che in data xx/yy/zzzz, la Società ha emesso un prestito obbligazionario convertibile (POC) per un importo nominale complessivo di X milioni di euro (di seguito, Titoli).
Nella medesima data, il Fondo ha sottoscritto titoli per un valore nominale di X milioni di euro e, successivamente, in data xx/yy/zzzz, ha sottoscritto altri Titoli per un valore nominale di X milioni di euro.
Inoltre, in data xx/yy/zzzz, il Fondo, preso atto della rinuncia alla sottoscrizione da parte degli altri socie della Società, si è impegnata alla sottoscrizione entro il xx/yy/zzzz della restante quota dei Titoli.
Il Regolamento del prestito obbligazionario prevede:
– l’obbligo incondizionato di restituzione del capitale alla scadenza;
– la maturazione sugli interessi ad un tasso fisso annuo pari al 3 per cento da corrispondere agli obbligazionisti a ciascuna data di pagamento;
– che i titoli non possono essere oggetto di trasferimento da parte dei sottoscrittori;
– che non attribuiscono al sottoscrittore diritti di partecipazione alla gestione della Società emittente;
– la facoltà di conversione dei titoli in azioni della Società emittente.
In virtù delle suddette caratteristiche, l’istante ritiene che i Titoli in esame rientrino nelle obbligazioni previste dall’articolo 44, comma 2, lettera c), del Tuir. Pertanto, chiede chiarimenti circa l’applicabilità, agli interessi derivanti dal POC, dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 ai sensi del quale la ritenuta prevista dall’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 non si applica sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni emesse da società non quotate o non negoziate su mercati regolamentati, a condizione che le obbligazioni siano detenute da uno o più investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 TUF.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che i Titoli in oggetto rispettino tutti i requisiti previsti dall’articolo 1 del d.lgs. n. 239 del 1996 ai fini della non applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Al riguardo viene evidenziato che i Titoli sarebbero riconducibili nella categoria delle obbligazioni ex articolo 44, comma 2, lettera c), del Tuir e che sono detenuti esclusivamente dal Fondo, quale investitore qualificato, che ha già sottoscritto una parte del POC e che si è impegnato a sottoscrivere anche la rimanente quota del prestito. Pertanto, a parere dell’istante, per effetto dell’applicazione del regime fiscale previsto dal d.lgs. n. 239 del 1996 agli interessi derivanti dal POC, il Fondo sarebbe legittimato a ricevere le cedole senza subire alcun prelievo in quanto soggetto “lordista” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del medesimo decreto.
Parere dell’agenzia delle entrate
Ai fini del corretto inquadramento fiscale del quesito prospettato è necessario invia preliminare qualificare la natura dei Titoli sottoscritti dal Fondo.
Le obbligazioni convertibili in azioni sono considerate, dal punto di vista civilistico, delle vere e proprie obbligazioni fino al momento dell’eventuale conversione in azioni e, qualora la conversione non venga effettuata, fino alla loro scadenza. Ad esse, infatti, si applica la disciplina generale dei titoli obbligazionari,come del resto conferma il collocamento dell’articolo 2420 bis del Codice civile nella Sezione VII “Delle obbligazioni”, capo V, Titolo V.
Pertanto, anche le obbligazioni convertibili in azioni incorporano un’operazione di finanziamento in forza del quale il sottoscrittore ha diritto alla restituzione della somma mutuata oltre ad una remunerazione pattuita.
Dal punto di vista fiscale, il regime dei titoli obbligazionari si applica alle obbligazioni come definite dal Codice civile e ai titoli similari, caratterizzati anche questi ultimi dall’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, oltre a non attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi né di controllo sulla gestione stessa (cfr. articolo 44, comma 2, lettera c), del Tuir).
Ai fini del rispetto di tale definizione, nell’ipotesi di un prestito obbligazionario convertibile in azioni il valore minimo di rimborso (almeno pari al valore nominale dei titoli emessi) deve essere verificato al momento del rimborso stesso.
Al fine di ricondurre la natura dei Titoli emessi dalla Società nella categoria delle obbligazioni, risulta opportuna l’analisi del Regolamento che ne disciplina l’emissione. Ai sensi di tale Regolamento i Titoli emessi prevedono l’obbligo incondizionato di restituzione del capitale alla scadenza e il rimborso tramite ammortamento, alla pari, a partire dal 31 dicembre 2020 e successivamente, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (cfr. articolo 4 del Regolamento).
All’obbligazionista è riservata la facoltà di convertire i Titoli in azioni della Società emittente, con riferimento alle obbligazioni che non siano state rimborsate in denaro entro il 31 dicembre 2025, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2027, ovvero, anche anticipatamente rispetto a tale periodo, qualora la Società emittente effettui talune operazioni straordinarie (cfr. articolo 6.1 del Regolamento). In ogni caso, le obbligazioni convertibili che non siano state rimborsate in denaro o convertite dovranno essere rimborsate integralmente in denaro, per l’intero importo del valore in linea capitale unitamente agli interessi maturati e non ancora corrisposti, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo dalla data di scadenza del prestito, fissata al 31 dicembre 2027 (cfr. articolo 2 del Regolamento).
I titoli maturano interessi ad un tasso fisso annuo pari al 3 per cento da corrispondere a ciascuna data di pagamento (cfr. articolo 3 del Regolamento).
In sostanza, quindi, i Titoli in esame sono caratterizzati da una remunerazione fissa in termini di interessi e prevedono un rimborso integrale in caso di mancata conversione ed, inoltre, non attribuiscono al sottoscrittore diritti di partecipazione diretta o indiretta alla gestione e/o di controllo sulla gestione della Società emittente.
Sulla base di quanto descritto, ricorrendo le condizioni sopra evidenziate,compresa la verifica del valore minimo di rimborso all’atto della conversione, si ritiene che i titoli in esame possano rientrare nella categoria dei titoli obbligazionari.
In linea generale, gli interessi e altri proventi derivanti dai titoli obbligazionari e dai titoli similari che abbiano tali caratteristiche, emessi dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 (tra cui rientra la Società emittente) sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 26 per cento ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del medesimo decreto.
Sono, invece, soggetti al regime dell’imposizione sostituiva delle imposte sui redditi prevista dal d.lgs. n. 239 del 1996, in luogo della predetta ritenuta alla fonte, tra gli altri, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni, titoli similari emessi dai cosiddetti “grandi emittenti privati” (ossia banche e società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Stati comunitari e Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni) e dagli enti pubblici trasformati in società per azioni, nonché quelli delle obbligazioni, titoli similari negoziati nei predetti mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime (ossia dalle società non quotate) o, qualora detti titoli non siano negoziati, a condizione che gli stessi siano detenuti da uno o più “investitori qualificati” ai sensi dell’articolo 100 del TUF.
Il regime fiscale di cui al d.lgs. n. 239 del 1996 prevede:
– l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26 per cento, da parte dell’intermediario depositario dei titoli, soltanto nei confronti dei seguenti percettori (cosiddetti “nettisti”) persone fisiche, soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir (escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate), enti non commerciali e soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
– l’erogazione dei proventi al lordo dell’imposta nei confronti di società ed enti commerciali, OICR e fondi pensione (cosiddetti “lordisti”).
Con riferimento alla nozione di “investitori qualificati”, l’articolo 1 del d.lgs. n. 239 del 1996 fa specifico riferimento agli “investitori qualificati” ai sensi dell’articolo 100 del TUF, vale a dire agli investitori individuati con il Regolamento Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018. Si tratta, in particolare, di investitori che possiedono l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono, ossia i c.d. investitori professionali “di diritto” -tra cui le banche, assicurazioni, organismi di investimento collettivo e società digestione di tali organismi, fondi pensione – e gli investitori professionali “su richiesta”che dimostrino di possedere detta competenza (cfr. Allegato 3 del citato Regolamento Consob).
Più precisamente, rientrano tra gli investitori qualificati anche gli “organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi” ai sensi della lettera e) dell’Allegato 3 del predetto Regolamento.
Come già chiarito dalla Circolare 26 settembre 2014, n. 29/E, per l’applicazione del regime previsto dal d.lgs. n. 239 del 1996 alle obbligazioni e ai titoli similari emessi da società non quotate è necessario che detti titoli siano “detenuti, ossia sottoscritti e circolanti, esclusivamente presso investitori qualificati” come appena definiti, essendo preclusa la circolazione dei titoli tra soggetti diversi.
La sottoscrizione dei Titoli in oggetto, pur non essendo sin dall’inizio dedicata ai suddetti investitori istituzionali, soddisfa di fatto tale requisito, in quanto il Fondo ha sottoscritto la prima tranche del POC e poi, a seguito della rinuncia alla sottoscrizione da parte degli altri azionisti, si è impegnato a sottoscrivere la restante quota del prestito. Inoltre, in virtù della previsione contenuta nell’articolo 7 del Regolamento,non potendo i Titoli essere oggetto di trasferimento da parte dei sottoscrittori, di fatto,sono detenuti da un investitore istituzionale.
Nel caso di specie, l’istante rappresenta che il Fondo è un “cliente professionale di diritto”, che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 al citato Regolamento Consob, e pertanto è un investitore qualificato come richiesto, dall’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 239 del 1996.
Ciò posto, essendo il Fondo un soggetto “lordista” ai sensi della citata disciplina, lo stesso percepirà gli interessi e gli altri proventi derivanti dai Titoli senza applicazione dell’imposta sostitutiva.
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