Con l’ordinanza n. 4675 depositata il 21 febbraio 2024 il Supremo consesso ha ribadito il principio di diritto secondo cui in ordine “… alla possibilità di emettere cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti della società che abbia dichiarato reddito zero discostandosi dal reddito minimo previsto per le società non operative. In tali casi la Corte ha reiteratamente ritenuto che «In materia di società di comodo, l’Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ammissibile solo se fondata su un controllo meramente cartolare, per l’importo indicato dal contribuente quale risultato del test di operatività, atteso che i parametri di cui all’art. 30 della l. n. 724 del 1994 (nel testo risultante dalle modifiche apportategli dall’art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006) non rappresentano il reddito effettivamente percepito, ma dati presuntivi, il cui mancato raggiungimento costituisce, salva la prova contraria, un elemento sintomatico della natura non operativa della società» (Cass. 12/12/2016, n. 25472; conformi Cass. 29/12/2020, n. 29734; Cass. 28/04/2021, n. 11153; Cass. 29/12/2021, n. 41840; Cass. 16/02/2022, n. 5016).
Si è segnalato che tale orientamento trova conforto anche nella prassi operativa della stessa Amministrazione, atteso che in vari giudizi l’Agenzia delle entrate aveva posto in rilievo che «con la Direttiva n. 8 del 12 febbraio 2013 ha sollecitato “l’abbandono delle controversie instaurate avverso cartelle di pagamento emesse dagli uffici a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni per recuperare le imposte dovute sul reddito minimo delle società non operative”, affermando che “la contestazione relativa all’omesso adeguamento al reddito minimo deve trovare la sua naturale sede nella fase di accertamento e non in quella di liquidazione della dichiarazione“» (Cass. 29/12/2020, n. 29734, cit., in motivazione).
Si è anche avuto cura di distinguere dal caso in cui la società dichiari reddito zero il caso in cui l’Amministrazione non aveva calcolato l’imposta autonomamente (utilizzando e qualificando come effettivo il reddito risultato dal test di operatività e determinato secondo i parametri presuntivi previsti dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994, nel testo applicabile ratione temporis), ma si era limitata a procedere alla liquidazione nella misura dichiarata come dovuta dalla stessa società contribuente (adeguatasi nella dichiarazione al reddito minimo derivante dalla disciplina sulle società di comodo), poi non versata (cfr. Cass. 06/02/2019, n. 3394; Cass. 15/09/2021, n. 24811)….”