AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 giugno 2022, n. 343
Qualificazione delle somme riconosciute in sede di una conciliazione in materia di lavoro – articolo 51 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante fa presente di aver instaurato un giudizio nell’ambito di un rapporto di lavoro contrattualizzato da oltre un ventennio con l’ex datore di lavoro (…, di seguito “Alfa”), nonché contro le due società proprietarie del gruppo di appartenenza dello stesso (…., di seguito rispettivamente Beta A… e Beta V…) e contro la società divenuta cessionaria del ramo di azienda della stessa Alfa.
Fino alla cessione del predetto ramo di azienda, l’Istante ha operato alle dipendenze della società Alfa in qualità di lavoratore dipendente e, nello specifico, svolgendo “attività che sia per la loro particolarità, gestione e rilevanza che per il loro diretto stretto coordinamento e controllo da parte delle Compagnie” dovevano essere ricondotte “ad attività normalmente svolte direttamente da personale interno delle Compagnie e non ad attività di un ‘agenzia di … in gestione liberà”.
L’Istante segnala che ” allo stato attuale queste attività sono passate in gestione diretta delle Compagnie” e che la società cessionaria, “a differenza di…. si configura a tutti gli effetti come un’agenzia di … in gestione libera, plurimandataria, in totale autonomia rispetto alle Compagnie”.
In sostanza, secondo quanto rappresentato, il ricorso ha ad oggetto l'” impugnazione della cessione del ramo di azienda” ed il “riconoscimento della (…) dipendenza”, dell’Istante per l’attività svolta nella società Alfa, direttamente in capo ” alle compagnie, richiedendo quindi l’applicazione del CCNL …. sia a livello normativo che economico (come indicato nel punto 70 ricorso) che prevede tabelle retributive notevolmente diverse”.
Nel ricorso viene evidenziato che, in separato giudizio, “ci si riserva di chiedere le differenze tra contratto collettivo nazionale (CCNL)…. ed il percepito (CCNL per i dipendenti delle agenzie in gestione libera) dalla data di assunzione in…, o in subordine dal settembre 2010 o, in subordine, dalle date meglio viste e ritenute”.
In sede di conciliazione, l’Istante ha rinunciato “all’impugnazione della cessione ramo di azienda” e alle differenze retributive dei due contratti e contestualmente Alfa (anche per conto di Beta A. e Beta V) si impegna a corrispondere all’Istante l’importo lordo di 32.500,00 euro “a titolo di transazione generale e novativa”.
Ciò posto, l’Istante chiede se tale importo debba essere qualificato come reddito diverso per l’assunzione di obblighi di non fare ai sensi dell’articolo 67, comma, 1, lett. l), del Testo Unico delle imposte dirette, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ed essere assoggettato a tassazione ordinaria, oppure vada qualificato come redditi di lavoro dipendente ed essere assoggettato a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. a) o i) dello stesso TUIR.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che l’importo che le è stato riconosciuto in sede di conciliazione, “avendo una formazione pluriennale” ed essendo stato “percepito in dipendenza della cessazione” del rapporto di lavoro, debba essere qualificato come reddito di lavoro dipendente (e non come reddito diverso) e possa beneficiare della tassazione separata di cui all’art. 17, comma 1, lett. a),del TUIR oppure ai sensi della lett. i), essendo qualificabile come “indennità spettante a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 51 del TUIR prevede che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”
Con la circolare del 23 dicembre 1997, n. 326, è stato chiarito che rientrano in tale nozione le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso.
Nel caso di specie, occorre considerare che l’azione giudiziaria intrapresa era volta a ottenere una declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l’Istante e le controparti, con conseguente nullità/annullabilità/inefficacia della cessione dei contratti di lavoro dalla società Alfa alla società cessionaria a seguito dell’intervenuta cessione del ramo di azienda nonché il riconoscimento delle differenze retributive relative ai periodi di lavoro dipendente a decorrere dalla data di assunzione o, in subordine, dal 9 settembre 2010.
Dalla documentazione allegata si evince che la conciliazione giudiziale è stata conclusa in data 1° ottobre 2021 con Alfa., Beta A….. e Beta V….. (mentre né è rimasta. estranea la società cessionaria, contumace nel giudizio) e prevede che l’Istante rinunci alle domande formulate nel ricorso e dunque “a qualsivoglia pretesa e/o domanda a titolo di reintegrazione e/o assunzione in servizio con contratto di lavoro di qualsiasi genere e forma, qualsivoglia tutela prevista dal C.C.N.L. per i Dipendenti delle Agenzie in Gestione Libera e/o da qualsiasi altro C C.N.L., qualsivoglia doglianza relativa alla cessione a … (e relativi effetti) del ramo di azienda cui erano adibiti i ricorrenti presso …., retribuzioni anche in natura, premi, differenze retributive, straordinari, incentivi, gratifiche, indennità ed indennizzi a qualunque titolo, ferie e permessi non goduti, festività infrasettimanali, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di trasferta, rimborsi spese, adempimenti previdenziali, anche integrativi o di qualsivoglia natura, trattamento di fine rapporto e relative incidenze, arretrati e ratei a qualunque titolo, ecc”.
Tanto premesso, si osserva che, ai fini della qualificazione reddituale delle somme riconosciute in sede di conciliazione, occorre considerare che l’azione giudiziaria intrapresa era volta a ottenere il riconoscimento delle differenze retributive relative ai periodi di lavoro dipendente a seguito della declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l’Istante e le controparti. Per tale motivi, si ritiene che le somme vanno qualificate, in virtù della definizione onnicomprensiva contenuta nell’articolo 51 del TUIR, quali redditi di lavoro dipendente.
In relazione al regime di applicazione dell’articolo 17 del TUIR, i redditi soggetti a tassazione separata sono tassativamente elencati nello stesso articolo.
In particolare, l’articolo 17, comma 1, lett. a) dispone che il «trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro».
Tra i redditi per i quali è applicabile l’istituto della tassazione separata rientrano, dunque, le somme percepite una volta tanto in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, comprese le somme attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza, nonché le somme, comunque percepite, a seguito di transazioni relative alla risoluzione di rapporti di lavoro.
Nel caso in esame, le somme sono corrisposte da Alfa (anche per conto di Beta A…. e Beta V…), società per cui l’Istante ha affermano di avere lavorato per più di vent’anni, fino alla cessione del ramo di azienda a seguito del quale, tuttavia, come rappresentato dall’Istante, il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità fino alla data del 12 novembre 2021.
Considerato, dunque, che gli importi ricevuti dall’Istante a seguito della conciliazione, non sono collegabili alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto il rapporto di lavoro è proseguito, anche a seguito della conciliazione, con la società cessionaria, l’Istante non può avvalersi della tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. a) del TUIR.
L’Istante non può avvalersi, altresì, delle disposizioni di cui alla lett. b) del medesimo comma 1 dell’articolo 17 del TUIR che fa riferimento agli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti ” né alla lettera i) che fa, invece, riferimento alle “indennità spettanti a titolo di risarcimento, (..), dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.
Considerato quanto precede, si ritiene che le somme corrisposte in virtù della conciliazione qualificate come redditi di lavoro dipendente vanno assoggettate a tassazione ordinaria, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di tassazione separata previste dal citato articolo 17 del TUIR.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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