Agenzia delle Entrate – Risposta n. 162 del 30 marzo 2022
Regime fiscale applicabile ai proventi distribuiti a fondi esteri. Articolo 7, comma 3, Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
L’Istante è una società di gestione del risparmio estera che gestisce il fondo di investimento Alfa (di seguito, Fondo) che detiene il 10% delle quote di un fondo immobiliare italiano di tipo chiuso. Il Fondo è istituto nella forma di Fond de placement contractuel.
Sotto il profilo regolamentare, è un fondo di investimento di diritto estero, privo di personalità giuridica, destinato a investitori qualificati. Per quanto concerne il profilo tributario, il Fondo è fiscalmente trasparente, con la conseguenza che i redditi dallo stesso conseguiti sono imputati direttamente agli investitori proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione, a prescindere dall’effettiva distribuzione.
Il Fondo è direttamente ed interamente posseduto da un fondo pensione estero (di seguito Pension Fund).
Ciò posto, l’Istante chiede chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione diretta del Fondo nel fondo immobiliare italiano.
In particolare, l’Istante chiede se i proventi corrisposti dal fondo immobiliare italiano al Fondo siano da considerare esenti da ritenuta ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351.
A parere dell’Istante, l’applicazione di tale regime discenderebbe dal fatto che il Fondo può essere considerato giuridicamente equivalente, ai fini fiscali, ad un organismo di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano (OICR).
Il dubbio interpretativo è relativo in generale alla verifica in capo al Fondo dei requisiti che caratterizzano un fondo investimento collettivo del risparmio di diritto italiano e cioè:
(i) la raccolta del risparmio presso una pluralità di investitori;
(ii) la gestione dell’OICR “in monte”, ossia nell’interesse degli investitori ed in autonomia dai medesimi;
(iii) la gestione dell’OICR in base ad una politica di investimento predeterminata;
(iv) la vigilanza prudenziale da parte di autorità terza.
In particolare, rispetto al requisito sub (ii) che prevede la gestione dell’OICR “in monte”, ossia nell’interesse degli investitori ed in autonomia dai medesimi, l’Istante rappresenta che il Pension Fund è l’unico investitore del Fondo ed è l’asset manager delegato rispetto a tre portafogli all’interno di un comparto del Fondo.
Tuttavia, l’Istante rappresenta che Pension Fund è tenuto ad osservare le linee guida d’investimento vincolanti definite dall’Istante, in qualità di società di gestione, e il fondo di investimento immobiliare italiano non è ricompreso nei portafogli la cui gestione è delegata al Pension Fund.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere dell’Istante, il Fondo soddisfa tutti i requisiti che caratterizzano un fondo investimento collettivo del risparmio di diritto italiano e pertanto il requisito sub (ii) dovrebbe ritenersi soddisfatto. Di conseguenza, per i proventi corrisposti dal fondo immobiliare italiano al Fondo trova applicazione il regime di esenzione previsto dell’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351 del 2001.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1, comma 1, lettera j), del testo unico di finanza approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), definisce il fondo comune di investimento «l’Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore».
La successiva lettera k) definisce l’organismo di investimento collettivo del risparmio «l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi
quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata».
Tale definizione pone in evidenza, quali caratteristiche imprescindibili, la funzione economica dell’OICR, ossia la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l’autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all’influenza dei partecipanti.
Riguardo al requisito della pluralità degli investitori nella risoluzione 4 ottobre 2005, n. 137/E è stato chiarito che un fondo, per essere tale, necessita dunque di una pluralità di sottoscrittori, a meno che l’unico detentore non rappresenti una pluralità di interessi così da raffigurare una gestione collettiva.
Come chiarito nel regolamento di Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio il requisito della pluralità può ritenersi soddisfatto anche in presenza di un solo investitore, qualora l’investimento sia da questi effettuato nell’interesse di una pluralità di investitori (ad es. fondi di fondi).
L’elemento dell’autonomia è riferito al rapporto che intercorre tra partecipanti al fondo e soggetto gestore e costituisce il principio in base al quale i partecipanti non possono disporre di poteri diretti connessi alla gestione del fondo e delle attività in portafoglio dello stesso.
Quanto alla politica di investimento, essa è parte essenziale e imprescindibile del regolamento del fondo ed è, quindi, necessariamente predeterminata alla esecuzione degli investimenti stessi.
In numerosi documenti di prassi, è stato chiarito che i fondi pensione e gli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso (cfr. circolare 15 febbraio 2012, n. 2/E).
Per quanto concerne il regime fiscale a cui fare riferimento, l’articolo 7, comma 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ha previsto che «La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato».
Si ricorda che l’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – che ha abrogato l’articolo 168-bis del TUIR – al comma 5 prevede che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 168-bis del TUIR, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Si deve, pertanto, fare riferimento all’elenco dei Paesi e territori contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetta white
list).
Nella circolare 9 marzo 2011, n. 11/E con riferimento ai fondi pensione e agli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, è stato chiarito che debba farsi riferimento alla normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti.
Pertanto, l’esenzione è applicabile a quegli organismi di diritto estero che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, presentino le stesse finalità di investimento dei fondi pensione e degli OICR italiani.
Per quanto concerne la questione prospettata dalla società di gestione istante, circa l’equivalenza a fini fiscali del Fondo ad un organismo di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano (OICR), è necessario verificare in capo allo stesso, la sussistenza dei requisiti che caratterizzano un fondo investimento collettivo del risparmio di diritto italiano vale a dire, la gestione collettiva del risparmio raccolto tra
una pluralità di investitori e l’autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all’influenza dei partecipanti.
Nella circolare n. 2/E del 2012, è stato chiarito che la definizione di OICR contenuta nel TUF, in linea con il quadro normativo dell’Unione Europea, pone in evidenza, quali caratteristiche imprescindibili, la funzione economica del fondo, ossia la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori, e l’autonomia delle scelte di gestione della SGR rispetto all’influenza dei partecipanti.
Nel caso di specie, il dubbio rappresentato riguarda la possibilità che il Fondo, pur essendo gestito da un soggetto sottoposto a vigilanza, non agisca in totale autonomia rispetto al Pension Fund, in quanto lo stesso è asset manager delegato rispetto a tre portafogli all’interno di un comparto del Fondo. Tale circostanza, a parere della Scrivente, non assicura la condizione della totale autonomia delle scelte di gestione da parte della società di gestione rispetto all’influenza del Pension Fund partecipante.
Pertanto, si ritiene che nel caso di specie il Fondo, non potendo essere equiparato ad un OICR italiano, non rientra tra i soggetti di cui al citato articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351 del 2001.
Di conseguenza, per i proventi corrisposti dal fondo immobiliare italiano al Fondo non trova applicazione il regime di esenzione previsto dell’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351 del 2001.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Investimenti da parte di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani - Articolo 7, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 - Risposta 04 ottobre 2021, n. 652 dell'Agenzia delle Entrate
- Investimenti da parte di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani - Articolo 7, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 - Risposta 16 giugno 2021, n. 409 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37269 depositata il 20 dicembre 2022 - In tema di ICI l’art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2006, conv. in l. n. 410 del 2001, introduce, ai fini ICI, una disciplina speciale che deroga ai normali criteri di…
- Proventi distribuiti da un Fondo immobiliare - Esenzione da ritenuta, articolo 7, comma 3, decreto-legge n. 351 del 2001 - Risposta n. 265 del 21 marzo 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- Regime di non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari - articolo 7, comma 3, decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 - Risposta n. 327 del 9 giugno 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta in un Fondo immobiliare - Articolo 7, comma 3, decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 - Risposta n. 285 del 6 aprile 2023 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…