AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 409 del 1° agosto 2023
Regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze – OICR UE/SEE – Artt. 27, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 1, comma 633, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante [di seguito, ”Istante” o ”Fondo”] è una società lussemburghese, costituita nella forma della société en commandite spéciale (SCSp), il cui general partner è una société a responsabilité limitée (S.à rl.) lussemburghese.
Sulla base di apposito accordo (”Amended and restated alternative investment fund agreement”, allegato all’istanza), gestore del fondo è una società di diritto lussemburghese (di seguito, il ”Gestore”), che è autorizzata ai sensi della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (di seguito ”direttiva AIFM”).
Il Fondo istante detiene una partecipazione indiretta, per il tramite della società italiana (di seguito, ”HoldCo”), nel capitale sociale di un’altra società italiana (di seguito, ”Alfa”).
HoldCo controlla, direttamente e indirettamente per il tramite di un’ulteriore società italiana (di seguito, ”BidCo”), l’intero capitale sociale di Alfa.
Il Fondo, dopo aver illustrato la complessa operazione di riorganizzazione societaria relativa alla società Alfa, il cui esito sarebbe la fusione per incorporazione di HoldCo e BidCo in Alfa (in corso di realizzazione), rappresenta che deterrà direttamente la partecipazione in Alfa nella medesima proporzione con cui detiene attualmente la partecipazione in HoldCo.
Ciò posto, con riferimento ai dividendi relativi alla partecipazione in HoldCo (o Alfa, a seguito della fusione) e alle plusvalenze eventualmente realizzate al momento della cessione delle partecipazioni in HoldCo (o Alfa, a seguito della fusione), il Fondo chiede conferma circa la propria qualifica di OICR di diritto estero avente diritto a fruire dei regimi di esenzione di cui all’articolo 27, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
In caso di risposta affermativa circa l’applicabilità dell’esenzione di cui al citato articolo 27, il Fondo chiede chiarimenti in merito alla documentazione da produrre al sostituto d’imposta (HoldCo o Alfa, a seguito della fusione) affinché questo possa applicare l’esenzione da ritenuta sui dividendi.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene di qualificarsi quale OICR di diritto estero non conforme alla direttiva UCITS, il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva AIFM.
Più precisamente, il Fondo è istituito e localizzato in uno Stato UE il Granducato del Lussemburgo nella forma di société en commandite speciale (SCSp) regolata dal diritto del Lussemburgo, forma societaria assimilabile alla partnership.
La SCSp si caratterizza per la presenza:
- di uno più limited partner a cui spetta il ruolo ”passivo” dell’investitore che non partecipa alla gestione della partnership e, di conseguenza, si avvale del beneficio della responsabilità limitata;
- di un general partner al quale spetta, invece, il ruolo attivo di gestore nella partnership, salvo il caso in cui, come nel caso di specie, venga nominato un gestore diverso dal general partner, con la conseguente assunzione della responsabilità illimitata per i debiti sociali.
Il Fondo, inoltre, ritiene di soddisfare il requisito della pluralità degli investitori in quanto trattandosi di una struttura multilivello tale requisito deve ritenersi soddisfatto, secondo le indicazioni fornite con il provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, «anche in presenza di un solo investitore, qualora l’investimento sia da questi effettuato nell’interesse di una pluralità di investitori (ad esempio strutture master-feeder, fondi di fondi, possibilità di partecipare a OICR mediante un intermediario abilitato alla prestazione di servizi di investimento ex articolo 21, comma 2, del TUF)».
Ne deriva che, in tali casi, per dimostrare l’esistenza di una pluralità di investitori è sufficiente verificare la composizione dei fondi di ultimo livello (feeder) che a loro volta investono, in via diretta o indiretta, in essi. A tal proposito la circostanza che il Fondo sia rappresentativo, sebbene in via mediata, di una pluralità di investitori, ciascuno dei quali detiene indirettamente una quota ridotta degli stessi, è confermata dall’attestazione rilasciata dal gestore.
Infine, il Fondo rappresenta che, in virtù di un atto di nomina da parte del rispettivo general partner, il Gestore è una società residente in Lussemburgo, autorizzata alla gestione dei fondi di investimento alternativi in base alla direttiva AIFM dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (commissione di sorveglianza del settore finanziario, di seguito CSSF) e soggetta a vigilanza da parte di quest’ultima.
Alla luce di quanto rappresentato, il Fondo ritiene di qualificarsi quale soggetto a cui sono applicabili i regimi di esenzione introdotti dalla legge di bilancio 2021.
Circa la documentazione da produrre al sostituto d’imposta ai fini dell’applicabilità dell’esenzione di cui all’articolo 27, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Istante rileva che il legislatore nulla ha disposto in merito agli eventuali obblighi formali che devono essere rispettati da parte del soggetto pagatore dei dividendi.
Al riguardo, in linea con quanto già chiarito dall’Amministrazione finanziaria nella risposta all’interpello pubblicata il 25 ottobre 2019, n. 430, il Fondo ritiene di dover fornire ad HoldCo (o Alfa, a seguito della fusione):
- un’autocertificazione attestante l’istituzione del Fondo in Lussemburgo;
- un’autocertificazione attestante la residenza del Gestore in Lussemburgo;
– copia della certificazione rilasciata dalla CSSF (se disponibile) attestante l’iscrizione del gestore presso la stessa CSSF e il suo status di soggetto sottoposto a vigilanza, ovvero estratto dal sito della stessa CSSF.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il comma 3 dell’articolo 27 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento sugli utili corrisposti da società residenti a soggetti non residenti, fermo restando la possibilità di applicare, laddove più favorevoli, le aliquote convenzionali in presenza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato di residenza del percettore dei dividendi.
L’articolo 1, comma 631, della legge di bilancio 2021, ha modificato l’articolo 27, comma 3, sopra citato aggiungendo, alla fine, il seguente periodo: «La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni».
Il successivo comma 632 stabilisce che tale modifica si applica «agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge», ossia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Analoga esenzione è prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da tali soggetti, in quanto il comma 633 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2021 stabilisce che «non concorrono a formare ilreddito
le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero o conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni».
Le modifiche normative in esame sono dirette ad equiparare il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da OICR residenti in Italia anche agli OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, ossia alla c.d. direttiva UCITS IV (di seguito ”direttiva UCITS”) e a quelli non conformi alla medesima direttiva il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 (direttiva AIFM), istituiti in Stati membri dell’Unione europea e in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni (cfr. relazione illustrativa alla legge di bilancio 2021).
Il diverso trattamento era stato oggetto di indagine da parte della Commissione europea (EU Pilot 8105/15/TAXU) e considerato contrario ai principi di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento nell’Unione europea e nello Spazio Economico Europeo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Pertanto, al fine di prevenire una procedura d’infrazione, ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, da parte della Commissione europea, con la legge di bilancio 2021 è stato introdotto un regime di esenzione degli utili distribuiti da emittenti italiani e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società ed enti residenti in Italia conseguiti da OICR di diritto estero istituiti in Stati membri UE e in Stati SEE, al pari di quanto previsto per gli OICR istituiti in Italia.
Per effetto di tali disposizioni, le esenzioni fiscali dei dividendi distribuiti dalla società partecipata e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti spettano agli OICR esteri, diversi dai fondi immobiliari, che presentano le seguenti caratteristiche:
– sono istituiti in uno Stato membro UE o SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- sono conformi alla direttiva UCITS oppure non sono conformi a quest’ultima direttiva, ma il gestore è soggetto a vigilanza nel Paese nel quale è istituito in conformità alla direttiva AIFM.
A tal fine, è necessario che gli OICR soddisfino i predetti requisiti regolamentari, mentre non è previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo status fiscale dei medesimi nei Paesi in cui sono istituiti.
Inoltre, come chiarito nella circolare 10 luglio 2014, n. 21/E, la direttiva AIFM introduce misure volte a creare un mercato interno europeo dei gestori dei fondi di investimento alternativi (GEFIA), mediante la definizione di un quadro di riferimento armonizzato per la regolamentazione in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza di tutti i GEFIA che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (FIA).
Per FIA si intendono tipologie di fondi che raccolgono capitale da una pluralità di investitori allo scopo di investirlo a vantaggio degli investitori e in autonomia dai medesimi, in base a una determinata politica d’investimento, ma che non necessitano di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva UCITS. Pertanto, si tratta dei fondi diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ricompresi in quest’ultima direttiva.
I GEFIA che si sono conformati alle regole e ai requisiti richiesti dalla direttiva AIFM possono istituire, gestire e/o commercializzare FIA liberamente in tutta l’Unione Europea, mediante lo strumento del cosiddetto ”passaporto del gestore” senza la necessità di costituire una sede fissa nel Paese di istituzione del fondo.
In sostanza, la direttiva AIFM, proseguendo la strada intrapresa dalla direttiva UCITS, assicura il riconoscimento in tutta l’Unione europea delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale di ciascun Stato membro. Per istituire e gestire un OICVM armonizzato o un FIA in uno Stato membro è, quindi, sufficiente il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio della vigilanza da parte del solo Stato membro di origine del gestore (home country control).
La direttiva AIFM non disciplina i FIA, i quali continuano ad essere regolamentati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale in base alla legge dello Stato nel quale sono istituiti.
Sulla base di quanto illustrato, come già precisato nella risposta all’interpello pubblicata l’11 maggio 2021, n. 327, i FIA istituiti in uno Stato UE e il cui gestore è ivi autorizzato e soggetto a vigilanza ai sensi della direttiva AIFM, possono fruire dei regimi di esenzione di cui ai citati articoli 27, comma 3, e articolo 1, comma 633, della legge di bilancio 2021, con riferimento alle partecipazioni detenute direttamente in società residenti in Italia.
Nel caso di specie, tenuto conto che l’Istante si qualifica quale FIA istituito in uno Stato UE (Lussemburgo), il cui Gestore, fiscalmente residente in Lussemburgo, è ivi soggetto a forme di vigilanza ai sensi della direttiva AIFM, ai dividendi dallo stesso percepiti e provenienti dalla società residente in Italia, direttamente partecipata, si applica il regime di esenzione da ritenuta ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.
L’eventuale cessione di detta partecipazione qualificata, inoltre, non genera plusvalenze imponibili ai sensi dell’articolo 1, comma 633, della legge di bilancio 2021. Al fine di ottenere la non applicazione della ritenuta sui dividendi, il Fondo deve attestare sulla base di idonea documentazione la sussistenza dei predetti requisiti, potendo al riguardo (in analogia a quanto previsto nella risposta all’interpello pubblicata il 25 ottobre 2019, n. 430 in materia di fondi immobiliari), presentare alla società partecipata residente:
- l’autocertificazione attestante l’istituzione del Fondo in Lussemburgo;
- l’autocertificazione attestante la residenza del Gestore in Lussemburgo;
- copia della certificazione rilasciata dall’Autorità di vigilanza, nel caso di specie, la CSSF, attestante l’iscrizione del Gestore ai sensi della direttiva AIFM presso la stessa e il suo status di soggetto sottoposto a vigilanza, ovvero, qualora predetta Autorità non rilasci un’attestazione, ogni documentazione idonea a dimostrare l’esercizio dell’attività di vigilanza da parte della stessa.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica alcuna valutazione in ordine alla complessa operazione di riorganizzazione societaria descritta nell’istanza di interpello presentata i cui esiti, pertanto, sono assunti acriticamente ai fini del presente parere, restando impregiudicato il controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- GEFIA di ''minori dimensioni'' - Requisito della «vigilanza» - Artt. 27, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 1, comma 633, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) - Risposta n. 327 del 10 maggio 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- Ritenute sui dividendi - Regime fiscale dei dividendi di fonte italiana conseguiti da un soggetto estero che possiede le caratteristiche di uno schema previdenziale complementare - Articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Risposta n. 338 del 23 giugno…
- Legislazione - LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge di bilancio 2021)
- IVA - Criteri di territorialità applicabili a corsi di formazione on line - artt. 7- ter e 7-quinquies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Risposta n. 409 del 4 agosto 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di OICR immobiliari italiani - Ambito oggettivo dell'articolo 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 - Risoluzione n. 76/E del 22 dicembre 2023 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…