Agenzia delle Entrate – Risposta n. 197 del 20 aprile 2022

Articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014. Regime forfetario, attività svolta precedentemente in un Paese Estero

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO

Il signor TIZIO (di seguito, l’istante) chiede chiarimenti in merito alla possibilità di optare per il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Riferisce, in particolare, di essere residente da più di tre anni nel Paese Estero – ove svolge l’attività professionale di mediante utilizzo di partita iva estera – e di voler trasferire la propria residenza in Italia, per ivi continuare l’esercizio della precedente attività a servizio dei medesimi clienti esteri (con contestuale chiusura della posizione iva all’estero), optando per il regime forfetario.

Al riguardo, rappresenta il dubbio circa la possibilità di fruire o meno dell’aliquota ridotta (5 per cento) prevista per le nuove attività produttive, evidenziando che la normativa di riferimento non fornisce indicazioni univoche sul punto.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’istante, pur sottolineando che l’attività che lo stesso intende svolgere in Italia sarà la medesima attività svolta nel Paese Estero e sarà rivolta agli stessi clienti, ritiene che ciò non pregiudicherà la sussistenza dei requisiti per fruire dell’aliquota ridotta al 5 per cento, prevista dal comma 65 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Tale disposizione, infatti, farebbe implicito riferimento al requisito di novità riferendosi a precedenti attività svolte con una partita iva italiana, ipotesi nella quale non rientra l’istante, che quindi dovrebbe poter aprire la partita iva in Italia nel 2022 ed applicare il regime forfetario con aliquota ridotta al 5 per cento sino al quinto anno di attività (2026).

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

In via preliminare, si rappresenta che il presente parere viene reso nel presupposto, assunto acriticamente, che ai fini fiscali il contribuente sia effettivamente residente all’estero – su cui rimane fermo ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria – e che, secondo le intenzioni manifestate nell’istanza di interpello, trasferisca in fatto la residenza in Italia e qui svolga la sua attività di lavoro autonomo.

Al riguardo, si rammenta che esula dalle competenze della scrivente esercitabili in questa sede l’accertamento di un elemento di fatto, quale quello della residenza fiscale del contribuente ai sensi dell’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cfr. circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, paragrafo 1.1).

La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

Successivamente, l’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario (rif. Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019).

Da ultimo, l’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha modificato ulteriormente l’ambito di applicazione del regime forfetario.

Con riferimento a quanto descritto dall’istante, in particolare, assumono rilevanza le seguenti disposizioni, contenute nell’articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014.

In base alla lettera b) del comma 57, non possono avvalersi del regime forfetario «i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto».

Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 65, « Al fine di favorire l’avvio di nuove attività» l’aliquota applicabile è ridotta al 5 per cento, per il primo esercizio e per i quattro successivi, a condizione che, tra l’altro:

  • « il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività …, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare» [lettera a)];
  • «l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni» [lettera b)].

Nel caso in esame, l’istante riferisce di essere residente nel Paese Estero, dove ha svolto per più di un triennio l’attività di lavoro autonomo di designer, e di voler trasferire la propria residenza in Italia, per qui aprire partita iva (dopo aver chiuso la partita iva estera) e svolgere la medesima attività di designer nei confronti dei medesimi clienti.

Ciò posto, considerato che il Paese Estero non rientra tra i Paesi membri della UE, né tra quelli facenti parte del SEE, si evidenzia che il medesimo istante potrà applicare il regime forfetario nel 2022, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, solo ove trasferisca effettivamente la residenza in Italia in tempo utile per poter essere considerato qui residente ai fini fiscali nell’anno in corso.

Come chiarito dalla circolare n. 8/E del 26 gennaio 2001 – in relazione al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000, che prevedeva, tra l’altro, condizioni di esclusione sovrapponibili a quelle sopracitate – «Il regime agevolativo è … destinato ad incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative».

Non può, dunque, essere assimilata ad una «nuova iniziativa» l’ipotesi in cui l’attività che mantiene le medesime caratteristiche sia svolta in Italia, a seguito del trasferimento effettivo della residenza da un Paese estero.

Alla luce di quanto sopra, seppur possa fruire del regime forfetario (sussistendone tutti gli altri requisiti), l’istante dovrà determinare il reddito imponibile ai sensi del comma 64 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, senza poter applicare l’aliquota ridotta di cui al successivo comma 65, in quanto il predetto requisito di “novità” risulta essere escluso per espressa dichiarazione dell’istante, il quale afferma che intende proseguire la «medesima attività svolta nel Paese Estero» e che la stessa «sarà rivolta agli stessi clienti».

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.