Agenzia delle Entrate – Risposta n. 271 del 18 maggio 2022
Articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. Trattamento fiscale in capo a un imprenditore individuale che applica il regime
forfetario dell’attribuzione di stock option.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
Il signor Tizio (di seguito, l’istante) rappresenta di esercitare l’attività d’impresa individuale di …, avvalendosi del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.
Riferisce, inoltre, di aver sottoscritto in data … un contratto di consulenza con la società Alfa (di seguito, la società), soggetto di diritto … le cui azioni non sono quotate su mercati regolamentati.
Con documentazione integrativa acquisita con nota prot. R.U. n. , l’istante ha
precisato che tra lo stesso e la società cliente non vi sono stati, negli anni passati, rapporti commerciali diversi dal contratto di consulenza suddetto e che le due imprese (o compagini sociali) non risultano in alcun modo collegate.
Nel contratto in questione, quale modalità di remunerazione per l’attività di consulenza svolta, è stata prevista l’assegnazione all’istante di stock options della società, sulla base di apposito «Stock Option Plan».
Al riguardo, l’istante precisa che tali diritti di opzione non sono cedibili a terzi, hanno un vesting period progressivo, e sono esercitabili entro una determinata data, con perdita del diritto in caso di cessazione del rapporto.
Riferisce altresì che, a fronte di un’operazione di investimento sulla società da parte di operatori di mercato, ha intenzione di esercitare il diritto di opzione ed acquistare, in tutto o in parte, le azioni maturate, procedendo contestualmente alla vendita, in tutto o in parte, alla cessione delle azioni ricevute al mercato.
In proposito, evidenzia che l’esercizio delle stock options prevede il pagamento di un corrispettivo, a titolo di strike price, pari a … per azione.
Tanto premesso, l’istante chiede chiarimenti in merito:
- (primo quesito) al trattamento fiscale dell’assegnazione delle azioni in conformità allo Stock Option Plan suddetto, con particolare riferimento:
- agli adempimenti da porre in essere al ricevimento delle azioni per effetto dell’esercizio delle stock options;
- alla determinazione del valore normale delle azioni ricevute, ai sensi dell’articolo 9 del TUIR;
- alle modalità con cui l’assegnazione delle azioni concorre al reddito d’impresa in regime forfetario;
- (secondo quesito ) al trattamento fiscale applicabile alla successiva cessione delle azioni acquisite.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con riferimento al primo quesito, l’istante ritiene che le azioni ricevute per effetto dell’esercizio del diritto di opzione rappresentino compenso in natura relativo all’attività d’impresa svolta in regime forfettario, rilevante ai fini IVA.
Pertanto, al momento di esercizio del diritto e di conseguente assegnazione delle azioni, intende emettere regolare fattura nei confronti della Società, senza addebito dell’IVA, ai sensi dell’articolo 7-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché trattasi di prestazioni di servizi rese a soggetti non residenti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 58, lettera d), della legge n. 190 del 2014, e senza assoggettamento del compenso a ritenuta d’acconto, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 2014 (in senso conforme, l’istante cita la “Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity” del Ministero dello Sviluppo economico del 24 marzo 2014 e la circolare n. 16 del 2014).
L’istante ritiene, altresì, che il valore normale delle azioni ricevute, in applicazione dell’articolo 9, comma 4, lettera b), del TUIR, debba essere determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della società, in quanto trattasi di azioni non quotate in mercati regolamentati.
Tale valore, in assenza di dati di bilancio resi pubblici dalla società, è rinvenibile nel prezzo che il mercato riconosce per tali azioni, in transazioni di libera concorrenza e tra parti indipendenti.
Pertanto, ad avviso dell’istante:
- il valore normale delle azioni ricevute corrisponderà al prezzo riconosciuto dal mercato per la vendita effettuata contestualmente all’esercizio del diritto di opzione e, conseguentemente,
- la base imponibile delle azioni ricevute a seguito dell’esercizio del diritto di opzione, oggetto di fatturazione da parte dell’istante come descritto nella soluzione al primo quesito, sarà pari alla differenza tra il prezzo di mercato delle azioni stesse ed il prezzo di esercizio dell’opzione, pari a … per azione, pagato dall’istante.
Da ultimo, l’istante ritiene che l’assegnazione delle azioni, in quanto assimilabile a compenso in natura percepito nell’ambito della propria attività d’impresa in regime forfetario, debba concorrere alla determinazione del reddito imponibile, mediante applicazione a tale compenso del coefficiente di redditività previsto dal codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, ed essere quindi assoggettato a imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 64, della legge n. 190 del 2014.
Con riferimento al secondo quesito, l’istante ritiene che la cessione di azioni, ancorché effettuata da un imprenditore individuale, non debba essere oggetto di fatturazione da parte dell’imprenditore individuale in regime forfetario, né sia da assoggettare all’imposta sostitutiva prevista per tale regime, poiché tale cessione non rientra nell’attività esercitata dal medesimo istante e, come tale, non è generatrice di ricavi.
L’esclusione dall’applicazione del regime forfettario degli elementi di reddito che non costituiscono ricavi, argomenta l’istante, si ritrae dal citato comma 64 dell’articolo 1, il quale prevede che il reddito dei soggetti che si avvalgono di tale regime sia determinato «applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività …», non citando invece le plusvalenze.
Al riguardo, l’istante richiama i chiarimenti forniti con la circolare n. 10/E del 2016, paragrafo 4.3.1, e con la circolare n. 36/E del 2004, paragrafo 2.1.
L’istante ritiene, quindi, che la plusvalenza/minusvalenza conseguita dalla cessione delle azioni – costituita, ai sensi dell’articolo 68, comma 6, del TUIR dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo di acquisto – si qualifichi come reddito di tipo diverso, ai sensi dell’articolo 68 citato.
Pertanto, la tassazione applicabile sarà quella prevista dall’articolo 3 del decreto- legge n. 66 del 2014, con assoggettamento ad imposta sostitutiva del 26 per cento della eventuale plusvalenza conseguita.
Con riferimento al costo di acquisto, ritiene che lo stesso sia determinato dalla somma dello strike price dell’opzione più il valore normale delle azioni, che ha concorso a formare i ricavi dell’istante nel momento della loro assegnazione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo all’istante (con particolare riferimento all’ammontare della … che emerge dal contratto di …), per l’applicazione del regime forfetario e che esula, altresì, dall’analisi della scrivente ogni valutazione in merito alla correttezza dei valori contabili, fiscali ed economici riportati in istanza e nella documentazione integrativa (nonché nei relativi allegati), su cui rimangono fermi i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria.
In particolare, il presente parere è reso nel presupposto, qui assunto acriticamente, che l’ammontare complessivo percepito dall’istante nell’ambito della sua attività di impresa – inclusa la … e la partecipazione al … previste dal contratto stipulato con la società Alfa – sia inferiore alla soglia di euro 65 mila, ragguagliati ad anno, stabilita per l’accesso al regime.
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
Successivamente, l’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario (rif. Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019).
Da ultimo, l’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha modificato ulteriormente l’ambito di applicazione del regime forfetario.
Con riferimento a quanto descritto dall’istante, in particolare, assumono rilevanza le seguenti disposizioni, contenute nell’articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014.
In base al comma 64, i soggetti che applicano il regime forfetario «determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento …».
Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 67, «I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta …».
Ai fini IVA, la lettera d) del comma 58 stabilisce che i contribuenti in esame « applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
Nel caso in esame, l’istante riferisce di esercitare attività di impresa (consulenza nel settore …) in regime forfetario e di aver sottoscritto un contratto continuativo di consulenza con una società di diritto …, in cui è prevista (anche) una remunerazione in natura mediante apposito «Stock Option Plan». Essendo maturata parte delle opzioni di cui al piano in questione, l’istante intenderebbe procedere (in tutto o in parte) al relativo esercizio – per il quale è previsto il pagamento di un corrispettivo, a titolo di « strike price», pari a … per azione – cui seguirebbe la contestuale vendita (in tutto o in parte) delle azioni medesime a terzi, al prezzo di mercato.
Con riferimento al trattamento fiscale della remunerazione derivante dall’esercizio dell’opzione per l’assegnazione delle suddette partecipazioni, si rileva, preliminarmente, che le stock option, la cui disciplina è rintracciabile negli articoli 2349 e seguenti del codice civile, costituiscono di regola strumenti di incentivazione che vengono concessi ai manager, ai membri del consiglio di amministrazione di un’azienda o a lavoratori dipendenti, sulla base di un apposito piano in base al quale si assegna a tali soggetti la facoltà di acquistare (nel caso si utilizzino azioni emesse in precedenza), o di sottoscrivere (nel caso si utilizzino azioni di nuova emissione), titoli rappresentativi del capitale di rischio della società.
Al riguardo, con la risoluzione n. 29/E del 2001 è stato chiarito che il diritto di opzione «consegue alla stipula di un contratto con il quale viene attribuito ad una parte il diritto di costituire il rapporto contrattuale finale mediante una nuova dichiarazione di volontà. Quindi, diversamente dalla parte vincolata che non è tenuta ad emettere altre dichiarazioni di consenso, l’opzionario, viceversa, per l’esercizio del diritto a lui attribuito deve manifestare espressamente la volontà di addivenire alla costituzione del contratto finale. Pertanto, deve ritenersi che le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilità giuridica solo nel momento in cui egli si avvale dell’opzione e non prima e, di conseguenza, la disciplina applicabile, in linea generale e tranne espressa previsione contraria, è quella vigente al momento in cui viene esercitato il diritto di opzione e non quella in essere quando le azioni sono state offerte».
I piani di assegnazione di azioni ai predetti soggetti distinguono, generalmente, tre momenti fondamentali:
- il granting, c.d. diritto di opzione, ovvero il momento in cui il beneficiario riceve un diritto a divenire azionista della società datrice di lavoro o di altra società appartenente al medesimo gruppo. In questo momento viene anche fissato il c.d. strike price, ovvero il prezzo di esercizio;
- il vesting period, ovvero il periodo di maturazione intercorrente dall’offerta dell’opzione al termine iniziale per il suo esercizio;
- l’exercising, cioè la data in cui viene effettivamente esercitato il diritto di opzione e quindi l’azione viene effettivamente acquisita alle condizioni fissate nella fase del granting.
Qualora il diritto di opzione non sia liberamente cedibile a terzi, il momento rilevante ai fini impositivi è costituito dal momento di esercizio di tale diritto, ossia alla data di exercising, indipendentemente dalla data di emissione o di consegna dei titoli stessi (cfr. circolare 9 settembre 2008, n. 54/E).
Il momento impositivo coincide, quindi, con il momento in cui le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilità giuridica, e cioè nel momento di esercizio dell’opzione, e la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore normale delle azioni, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR al momento dell’esercizio del diritto di opzione, e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell’assegnazione stessa (cfr. circolare del Ministero delle Finanze 17 maggio 2000, n. 98).
Tanto premesso in relazione al trattamento ai fini IRPEF dell’assegnazione di piani di stock option, con riferimento al primo quesito la scrivente osserva che, nel caso di specie, l’assegnazione delle azioni effettuata nei confronti dell’istante, esercente attività d’impresa in forma individuale, costituisce un corrispettivo “in natura” per l’attività di consulenza resa alla società cliente Alfa, classificabile tra i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettera a), del TUIR.
Per ciò che concerne la valorizzazione delle azioni ricevute, dovrà essere applicato quanto disposto dall’articolo 9, comma 4, del TUIR, a norma del quale «il valore normale è determinato:
- per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese;
- per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti;
- per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo».
Nella citata circolare n. 9/E del 2019, al paragrafo 4.3, sono riportati «i coefficienti di redditività, distinti per codice ATECO, da applicare ai ricavi conseguiti e ai compensi percepiti nel periodo di imposta, calcolati in base al criterio di cassa. […] Le spese sostenute nello svolgimento dell’attività di impresa, arte o professione rilevano, dunque, in base alla percentuale di redditività attribuita, in via presuntiva, all’attività effettivamente esercitata».
Il valore normale delle azioni assegnate a seguito dell’esercizio dell’opzione, dunque, concorrerà alla formazione del reddito dell’istante nell’esercizio di assegnazione, senza tenere conto di quanto versato dal medesimo istante a titolo di strike price. Va da sé che all’ammontare di tale valore normale, del quale si dovrà tenere conto ai fini del rispetto della soglia di 65mila euro prevista per la permanenza nel regime, sarà applicato il coefficiente di redditività ordinariamente previsto per l’attività esercitata dal contribuente in regime forfetario, con applicazione dell’imposta sostitutiva.
Con riferimento ai profili IVA, si concorda con la soluzione prospettata dall’istante di ritenere le azioni ricevute, per effetto dell’esercizio del diritto di opzione, il compenso per le prestazioni di servizi … rilevanti ai fini IVA.
Come precisato nella circolare n. 10 del 4 aprile 2016, non si esclude l’applicazione del regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, da parte dei soggetti che effettuano operazioni con l’estero, «nel presupposto che la peculiare tipologia di operazioni non rappresenti di per sé indice di un’attività di maggiori dimensioni, incompatibile con il regime forfetario».
Come dispone il comma 58, lettera d), «Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54 […] applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
Ai sensi dell’articolo 7–ter le prestazioni di servizi fornite dall’istante, e remunerate con l’assegnazione di talune partecipazioni azionarie, non sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato in quanto prestate nei confronti di un soggetto non residente (la società …).
Resta, tuttavia, l’obbligo per l’istante di emettere fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, lettera b), del d.P.R n. 633 del 1972 per la prestazione eseguita al committente extra UE con l’annotazione “operazione non soggetta ad IVA”, in forma analogica o elettronica ovvero, a sua scelta, una fattura elettronica tramite SdI (Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) nel rispetto delle Specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, via via aggiornate e ferma la necessità, in questa ipotesi, di consegnare comunque copia analogica del documento al committente.
In tale ultimo caso (fattura via SdI) non sarà necessaria la trasmissione dei dati relativi alle citate prestazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (c.d. “esterometro”).
Si ricorda, peraltro, che in base alla disposizione appena richiamata, secondo le modifiche in ultimo recate dall’articolo 5, comma 14-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215: « […] Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni: a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; […]».
Con riferimento al secondo quesito, inerente la successiva cessione dei titoli in questione da parte dell’istante, si evidenzia che il citato comma 64 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 dispone che coloro che applicano il regime forfetario « determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività» previsto per l’attività in concreto esercitata.
Secondo quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, del TUIR, le cessioni a titolo oneroso di azioni di cui alle lettere c) e c-bis) del medesimo comma costituiscono « redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente».
Il successivo articolo 68, al comma 6, dispone che «le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi […]».
Nel presupposto che, nel caso in esame, la cessione delle azioni sia estranea all’attività d’impresa svolta dall’istante, come peraltro dal medesimo confermato in sede di documentazione integrativa, si ritiene che la cessione di tali titoli non determini la produzione di ricavi rilevanti ai fini dell’attività svolta in regime forfetario, dando invece luogo ad una plusvalenza tassabile ai sensi del citato articolo 67 del TUIR.
Tale plusvalenza, costituita ai sensi dell’articolo 68, comma 6, del TUIR dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione ed il costo di acquisto (determinato dalla somma tra lo strike price versato per l’opzione e il valore normale delle azioni che hanno concorso a formare il reddito dell’istante), può quindi essere qualificata quale reddito diverso da assoggettare all’imposta sostitutiva del 26 per cento.
Infine, come già ricordato in precedenza, tenuto conto che lo stesso istante ha dichiarato in sede di documentazione integrativa che «la vendita delle azioni avviene al di fuori della propria attività economica», la predetta operazione non assume rilevanza ai fini IVA.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.