Il  Regime forfettario del 2017  per professionisti e piccole e medio imprese, introdotto dalla legge n. 190/2014 modificato con la  legge n. 208/2015  ( Legge di Stabilità 2016) da ultimo con la legge di stabilità 2017 sono state aumentate le soglie dei ricavi per accedere al regime forfettario.

Le predette soglie dei ricavi, pertanto, vengono fissate come da tabella sottoelencata.

Settore di attivitàCodice AtecoTetto reddito
2015
Tetto reddito
2016
Coefficiente
%
Industrie alimentari e delle bevande10-1135mila euro45mila euro40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.940mila euro50mila euro 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande47.8130mila euro40mila euro 40%
Commercio ambulante di altri prodotti47.82 – 47.8920mila euro30mila euro 54%
Costruzioni e attività immobiliari41 – 42 – 43 – 6815mila euro20mila euro 86%
Intermediari del commercio46.115mila euro25mila euro 62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione55 – 5640mila euro50mila euro 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche,
sanitarie,istruzione, servizi finanziari e assicurativi
64 – 65 – 66 – 69 – 70 -71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 8815mila euro30mila euro 78%
Altre attività economiche01 – 02 –  03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 -14 – 15 –
16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 -27 –
28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 49 –
50 – 51 – 52 – 53 -58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 77 – 78 –
79 – 80 – 81 – 82 – 84 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99
20mila euro30mila euro67%

Regime forfettario

Il regime forfettario, come applicabile dal 2017, è  un regime di vantaggio riservato ai titolari di Partite IVA e che non superano i limiti di ricavi indicati nella sopra riportata tabella

L’aliquota di tassazione applicabile al nuovo regime dei minimi è un’imposta forfettaria pari al 15% e senza limiti di età e di permanenza, che scende per 3 anni (dal 2016 invece gli anni sono 5) al 10% per le nuove start up.

Esempio di un Professionista con Partita IVA fino a 15.000 euro nel regime forfetarioCompensi 14.000 euro coefficiente di redditività è al 78%, quindi reddito imponibile è uguale a 10.920 euro. Calcolo aliquota 15% sul reddito imponibile quindi 15% su 10.920 = 1.638 euro di imposta da versare.

Infine è previsto anche la possibilità per chi accede al regime forfettario la possibilità di un regime agevolato contributivo INPS, gli è consentito avere collaboratori, purché non si sostengano spese oltre i 5.000,00 euro lordi, esclusione dagli studi di settore, dalla tenuta contabile e possibibilità di sostenere fino al 49% del proprio reddito, per le eventuali collaboratori.

Novità del 2017:

Oltre all’aumento delle soglie dei ricavi, è stata prevista un’altra novità per dipendenti e pensionati che hanno la possibilità di accedere al regime forfettario nel caso in cui svolgano un’attività in proprio, a patto però che il loro reddito non superi la soglia dei 30 mila euro.

Per le nuove start up viene previsto un regime di particolare favore con l’aliquota che scende dall’attuale 10% al 5% applicabile per 5 anni (anziché 3 anni).

Un’altra novità che potrebbe essere inserita nel regime forfettario 2017, è consentire l’entrata e la permanenza nel regime, anche a chi occupandosi di artigianato artistico o di design, effettua esportazioni dei beni prodotti fuori dall’Unione europea.

Requisiti 2017 e condizioni di accesso:

Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di impresa, arti e professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione di inizio attività di  presumere il possesso dei requisiti.

Possono accedere al regime agevolato forfetario se nell’anno precedente:

1) Non hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti presenti nell’allegato Legge si Stabilità, ossia, diversi a seconda del Codice Ateco dell’attività esercitata.

2) Non hanno sostenuto spese sopra ai 5.000 euro lordi di lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori anche se assunti a progetto ivi comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro.

3) Se il costo lordo degli ammortamento beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro. Nel calcolo di tale limite vanno inseriti:

  • I beni in locazione finanziaria, ossia, il costo pagato dal concedente;
  • Per i beni di locazione, noleggio comodato entro i limiti determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR.
  • Beni promiscui detenuti dall’impresa, arte o professione e per uso personale e familiare, i quali concorrono per il 50%.
  • Non rientrano nel calcolo i beni il cui costo unitario non è superiore al limite fissato ai sensi dagli articoli 54 comma 2 e 102 comma 5 del TUIR.
  • Beni immobili acquisiti o utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione.

B) Limiti Ricavi e compensi per l’accesso al regime agevolato:

1) ai fini di individuazione del limite dei ricavi e compensi, non rientrano quelli derivanti dall’adeguamento agli studi di settore.

2) Nel caso di esercizio di sue attività con due differenti codici ATECO, il limite dei ricavi viene determinato sull’attività che ha generato più ricavi e compensi.

3) I limiti ricavi sono tra 15.000 euro e 40 mila euro mentre il compenso è fino a 15.000 euro lordi. Tale limite, è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2016 per professionisti la soglia ricavi sale a 30mila euro e per le medie e piccole imprese a +10mila euro.

C) Sono esclusi dal regime forfetario:

  • Le persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali IVA o regimi forfetari per la determinazione del reddito.
  • I soggetti non residenti, fatta eccezione di chi risiede in uno stato membro dell’unione Europea che assicuri uno scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito.
  • I soggetti che effettuano cessioni in via esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.
  • Gli autonomi professionisti o esercenti arti o attività di impresa che partecipano contemporaneamente a società di persone o associazioni.

Requisiti IVA 2017 e la fattura forfettari:

 

I contribuenti ai fini di accesso al regime forfetario, devono rientrare nei seguenti requisiti e condizioni in merito all’imposta sul valore aggiunto:
  • Non devono esercitare la rivalsa IVA per le operazioni nazionali.
  • Applicano alle cessione di beni intracomunitarie l’articolo 41 comma 2 bis del decreto legge 30 agosto 1993 n.331 convertito con modificazione dalla legge 29 ottobre 1997 n.427.
  • Applicano agli acquisiti di beni intracomunitarie l’articolo 38 comma 5 del DL  30 agosto 1993 n.331 convertito con modificazione dalla legge 29 ottobre 1997 n.427.
  • Applicano alla prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi articoli 7-ter e seguenti del decreto del presidente della Repubblica n.633 del 1972.
  • Applicano alle importazioni, esportazioni e alle operazioni assimilate le disposizioni le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica n.633 del 1972, fermo restando l’impossibilità di avvalersi della possibilità di acquistare senza IVA.

Per dette operazioni, i contribuenti non hanno diritto alla detrazione IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

I contribuenti nel regime forfetario salvo quanto sopra disposto, sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi sull’imposta valore aggiunto ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione fatture di acquisto e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti. Per le operazioni per quali invece risultano debitori IVA, va emessa la fattura o integrazione con l’indicazione della relativa aliquota, oltre al versamento IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quella di effettuazione delle operazioni.

Il passaggio dal regime ordinario al forfetario o viceversa, parte rispettivamente dall’ultimo di anno di applicazione dell’ordinario e dal primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Agevolazioni fiscali e esonero obblighi:

I contribuenti che optano, avendone i requisiti, per il regime forfettario 2017 sono:

  • esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, pur rimanendo l’obbligo della dichiarazione dei redditi, in oltre non sono tenuti a operare ritenute alla fonte ma nella dichiarazione dei redditi devono indicare il codice fiscale del precettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta oltre che indicare l’ammontare dei redditi.
  • esonerati dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri ma hanno l’obbligo di utilizzare i modelli approvati dall’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi relativi all’attività svolta.