L’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 150227 del 17 dicembre 2013 ha disposto l’abrogazione dell’obbligo di inviare, con raccomandata a/r alla direzione provinciale delle Entrate competente, la dichiarazione di messa in servizio e di variazione e disintallazione dei registratori di cassa. Il predetto adempimento è stato sostituito con l’obbligo di inviare telematicamente i dati all’Agenzia in via telematica dal soggetto che esegue la verifica periodica all’atto dell’installazione o disinstallazione.
Pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, è soppressa la comunicazione di messa in servizio dei registratori di cassa. Si tratta delle comunicazioni che i commercianti al minuto dovevano effettuare quando iniziavano o cessavano l’attività e riguardavano i misuratori fiscali, cioè gli apparecchi che servono a emettere gli scontrini, le ricevute e le fatture fiscali pre-numerate, al fine di certificare i corrispettivi.
Tali adempimenti, che si ricorda sono stati soppressi con effetto dal 01 gennaio 2014, erano previsti dall’articolo 8, decreto del ministro delle finanze 23 marzo 1983, in base al quale, «entro il giorno successivo a quello della messa in servizio dell’apparecchio misuratore fiscale», l’utente doveva provvedere a «darne comunicazione» cartacea mediante raccomandata, alla Direzione provinciale competente, «mediante apposita dichiarazione», da redigersi «in duplice esemplare» contenente «i dati identificativi dell’utente, la denominazione commerciale del modello, nonché il numero di matricola dell’apparecchio e l’ubicazione dell’esercizio in cui lo stesso è in servizio».
Anche per le variazioni erano previste le medesime modalità e le stesse indicazioni per la relativa comunicazione.
Per tali comunicazione era prevista anche la sottoscrizione del tecnico, autorizzato, che aveva «effettuato la verificazione periodica, qualora la stessa» fosse stata «eseguita all’atto della messa in servizio del misuratore».
Rimango, invece, gli obblighi di verificazione periodica annuale dei registratori di cassa (la scadenza è indicata nella targhetta di verificazione periodica).
Altra modifica introdotta dal provvedimento in commento, con effetto dall’anno 2014, riguarda la prima verificazione periodica deve essere effettuata esclusivamente all’atto della messa in servizio. La precedente norma, invece, prevedeva che la verificazione periodica poteva essere effettuata dal fabbricante abilitato, contestualmente al controllo di conformità, quindi, anche prima della messa in servizio del misuratore fiscale.
Dal 2014, quindi, il processo sarà questo: «messa in servizio del misuratore fiscale, prima verificazione periodica e comunicazione telematica dei dati». La prima verificazione, da effettuarsi solo all’atto della messa in servizio, potrà essere effettuata, non solo da un laboratorio abilitato, ma «anche dal fabbricante abilitato, se autorizzato a eseguire anche le verificazioni periodiche, limitatamente agli apparecchi misuratori fiscali per i quali è titolare del relativo provvedimento di approvazione».
Nel prevedere queste semplificazioni, l’agenzia delle Entrate ha considerato che le informazioni previste nelle dichiarazioni ora soppresse sono già riportate anche nel libretto fiscale di dotazione del misuratore e sono comunicate telematicamente dal soggetto che ne ha effettuato la verifica periodica all’atto dell’installazione o disinstallazione.
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