Con l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2020, del nuovo obbligo del c.d. “scontrino telematico” (il quale sostituisce sia lo scontrino fiscale che la ricevuta fiscale) dal contenuto del nuovo documento contabile emesso dal Registratore telematico non sarà più possibile utilizzare diciture generiche quali, ad es., “reparto 1”, “reparto 2” e “reparto 3” in luogo della descrizione dei singoli articoli ceduto o servizi resi. Tale innovazipne è stata introdotta dall’articolo 2 del D.Lgs. 127 del 2015. Il D.M. del 7 dicembre 2016, emanato in base al D.Lgs. n. 127/2015, ha statuito che i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/72 (coloro che esercitano il commercio al minuto e le attività assimilate) sono obbligati a documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata.
Pertanto alla luce della normativa sopra richiamata il documento commerciale dovrà indicare obbligatoriamente la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.
In tema di emissione del documento contabile (c.d. scontrino fiscale telematico) il decreto del MEF del 7 dicembre 2016 ed il Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 hanno statuito che il Registratore Telematico dovrà stampare su carta il documento contabile, ai fini della conservazione, ed il suo contenuto:
- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell’emittente;
- numero di partita Iva dell’emittente;
- ubicazione dell’esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (Aic);
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato;
- l’aliquota Iva.
Per cui il registratore telematico deve consentire la memorizzazione di tutti i singoli articoli. In quanto come sopra indicato nel documento contabile (scontrino fiscale telematico) va indicato la descrizione dei singoli beni ceduti e dei servizi resi. per cui non risulta più conforme l’indicazione dei reparti (ad. esempio macelleria, pasticceria, etc.) poiché non sostituisce la descrizione del prodotto ceduto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sez. 1 sentenza n. 127 depositata l' 11 gennaio 2022 - Quello che rileva è che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente, indipendentemente dal formato del documento sia esso ".P7M" o…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 28494 depositata il 12 ottobre 2023 - Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 aprile 2021, n. 9182 - In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 11392 depositata il 2 maggio 2023 - In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 settembre 2020, n. 19848 - In tema di requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente, il quale intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5279 - L’obbligo della lingua italiana per gli atti processuali (art. 122 cod. proc. civ.) non opera per i documenti in cui trova applicazione invece l’art. 123 cod. proc. civ., norma per la quale il…