Con l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2020, del nuovo obbligo del c.d. “scontrino telematico” (il quale sostituisce sia lo scontrino fiscale che la ricevuta fiscale) dal contenuto del nuovo documento contabile emesso dal Registratore telematico non sarà più possibile utilizzare diciture generiche quali, ad es., “reparto 1”, “reparto 2” e “reparto 3” in luogo della descrizione dei singoli articoli ceduto o servizi resi. Tale innovazipne è stata introdotta dall’articolo 2 del D.Lgs. 127 del 2015. Il D.M. del 7 dicembre 2016, emanato in base al D.Lgs. n. 127/2015, ha statuito che i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/72 (coloro che esercitano il commercio al minuto e le attività assimilate) sono obbligati a documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata.

Pertanto alla luce della normativa sopra richiamata il documento commerciale dovrà indicare obbligatoriamente la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.

In tema di emissione del documento contabile (c.d. scontrino fiscale telematico) il decreto del MEF del 7 dicembre 2016 ed il Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 hanno statuito che il Registratore Telematico dovrà stampare su carta il documento contabile, ai fini della conservazione, ed il suo contenuto:

  • data e ora di emissione;
  • numero progressivo;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell’emittente;
  • numero di partita Iva dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (Aic);
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato;
  • l’aliquota Iva.
Per cui il registratore telematico deve consentire la memorizzazione di tutti i singoli articoli. In quanto come sopra indicato nel documento contabile (scontrino fiscale telematico) va indicato la descrizione dei singoli beni ceduti e dei servizi resi. per cui non risulta più conforme l’indicazione dei reparti (ad. esempio macelleria, pasticceria, etc.) poiché non sostituisce la descrizione del prodotto ceduto.