La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18527 del 02 agosto 2013 interviene in tema di retribuzione imponibile previdenziale affermando che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall’art. 12 della legge n. 153 del 1969, c. 1, comprende tutto ciò che in danaro od in natura venga dal datore di lavoro corrisposto in favore del lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, con esclusione delle somme erogate per uno dei titoli elencati nel capoverso successivo, a nulla rilevando che l’attribuzione patrimoniale venga effettuata non nelle mani del lavoratore medesimo, ma a terzi estranei al rapporto di lavoro, oppure consista in somme accantonate su fondi previdenziali od assistenziali. Detta attribuzione patrimoniale deve essere causalmente ricollegata (anche latu sensi) al rapporto dì lavoro e deve assicurare al lavoratore un bene o un vantaggio economicamente valutabile (Cass. 22.11.11 n. 24602 e 5,06.07 n. 13097).
Gli Ermellini in ordine al soprarichiamato principio applicato al caso di specie hanno ulteriormente evidenziato che “la stessa giurisprudenza evidenzia che rientrano nella retribuzione imponibile le somme (continuativamente ed obbligatoriamente) erogate dal datore di lavoro ad una compagnia di assicurazione per il pagamento del premio di una polizza assicurativa dei suoi dipendenti (“terzi” beneficiari del contratto assicurativo) contro i rischi da infortuni extraprofessionali (ossia verificatisi fuori dall’attività lavorativa); mentre non rientrano nella retribuzione imponibile i premi pagati dal datore di lavoro per l’assicurazione dei rischi da infortuni professionali (ossia verificatisi a causa od in occasione dell’attività lavorativa), perché in tal caso il pagamento del premio non costituisce un’integrazione della retribuzione, ma è diretto a soddisfare un’obiettiva esigenza del datore di lavoro di cautelarsi dagli eventuali effetti della propria responsabilità ex art. 2087 cod. civ., o per il fatto dei propri dipendenti (v. la citata sentenza n. 24602 del 2011).”
Pertanto per i giudici di legittimità, nella fattispecie, il datore paga il contributo di solidarietà se la polizza è sui rischi extraprofessionali del dipendente. Il premio è un fringe benefit che rientra nella retribuzione imponibile. Nulla spetta invece all’Inps sull’assicurazione che tutela per il fatto del lavoratore.