In caso di rischio di fallimento, il piano di risanamento redatto assicura la solvibilità di impegni come atti, pagamenti e garanzie, contratti in esecuzione dello stesso.
La Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), all’art. 67, co. 3, lett. d) esclude infatti dall’azione revocatoria tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie concessi su un bene del debitore sulla base di un piano volto al riequilibrio della situazione finanziaria dell’azienda, che però deve essere attestato da un professionista con i requisiti di legge. Egli dovrà attestare la capacità di risanamento tenendo conto della situazione contingente.
Se in base alla norma il piano di risanamento è un atto unilaterale del debitore, nella realtà esso viene redatto anche grazie alla compartecipazione dei creditori (quali banche e società finanziarie), che devono attivamente intervenire garantendo l’elaborazione di una documento efficace, attraverso la formulazione di proposte e accettazione di richieste che possono anche riguardare la riduzione o la dilazione nel tempo del debito.
Ovviamente, tali modifiche dovranno essere in primis sottoscritte dai creditori.
La ristrutturazione del debito
Uno dei caratteri necessari per la buona riuscita di un processo di risanamento dell’azienda consiste nel rispetto dei tempi: imprenditore e creditori devono affrontare tempestivamente la situazione dandosi un cronoprogramma in step.
L’adozione e condivisione di un piano tra creditore e debitore tutela l’azienda debitrice – la situazione rimane privata – andando così a preservare i rapporti con clienti e fornitori, che potrebbero prendere le distanze qualora informati dello stato dei conti dell’azienda, complicando ulteriormente la situazione.
Una volta adottato, il piano va comunicato anche ai creditori che non hanno partecipato alla sua redazione e, dopo la firma della convenzione interbancaria con gli istituti di credito, ne vanno monitorati i passaggi in maniera costante sia da parte dell’imprenditore, che da advisor e revisori specializzati per queste finalità.
Gli advisor
Gli advisor sono i consulenti che redigono il piano (che verrà poi deliberato dall’organo amministrativo) e ne monitorano le varie fasi di esecuzione. Sono professionisti diversi rispetto a quelli che si occupano dell’attestazione, che invece hanno il compito di verificare il piano.
Gli advisor si distinguono tra finanziari (analizzano la situazione debitoria e predispongono il piano di risanamento) e industriali (elaborano il piano di risanamento industriale), e devono collaborare efficacemente con l’imprenditore coprendo anche la funzione di interfaccia con i creditori e tutti gli altri interlocutori coinvolti nel processo di risanamento.
Linee guida ABI
Per elaborare processi di risanamento del debito efficienti ed efficaci, l’ABI ha prodotto un “Codice di comportamento tra banche per affrontare i processi di ristrutturazione atti a superare le crisi di impresa”: una sorta di standard al quale attenersi.
Pur precedente alla riforma del diritto fallimentare, fornisce comunque valide linee guida.
- si invitano gli istituti bancari a partecipare alle trattative con l’imprenditore, per ridurre gli elementi di incertezza sulla strategia da perseguire;
- si obbligano le banche a fornire informazioni scritte e dettagli su esposizioni proprie, garanzie e fonti di rimborso;
- tra le diverse banche devono vigere principi di informazione reciproca, cooperazione ed equità;
- si impegna le banche a non diffondere la notizia dell’insolvenza del debitore, poiché l’impresa deve essere messa in condizione di esercitare la propria attività anche durante le trattative.
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