Sequestro per equivalente e proporzione tra valore dei beni e profitto da reato - Cassazione sentenza n. 42369 del 2013La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 42639 depositata il 17 ottobre 2013 intervenendo in tema di reati fiscali ha affermato che nel valutare il valore del compendio immobiliare sottoposto a sequestro, il giudice del riesame può fare proprio il criterio utilizzato dalla GdF che ha incrociato le informazioni acquisite dall’Agenzia del Territorio con quelle provenienti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).

La vicenda ha riguardato l’amministratore di una società imputato del rato di cui all’art. 10-ter0 del D.Lgs. n. 74/2000 per non aver versato l’IVA per circa 535.00,00, nei cui confronti il Gip emanava un provvedimento di sequestro preventivo di somme e di beni immobili nella diponibilità dell’amministratore. Avverso il provvedimento del Gip l’amministratore proponeva ricorso al Tribunale del riesame lamentando, per quanto qui interessa, la sproporzione tra il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro e l’asserito profitto determinato dai tributi evasi. Il Tribuna del riesame respinge la richiesta è conferma il mantenimento della misura.

Avverso la decisione del Tribunale l’imputato propone la cassazione dell’ordinanza alla Corte Suprema basando il ricorso su tre motivi di censura.

Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso infondato e pertanto è stato rigettato. Nelle motivazioni della sentenza in commento i giudici di legittimità hanno premesso che il valore delle cose sequestrate deve essere adeguato e proporzionale all’entità dell’importo del credito garantito, per giustificare l’imposizione e il mantenimento della misura cautelare. Rientra nei poteri del Tribunale, in sede di riesame, l’apprezzamento della sussistenza di tale rapporto.

Pertanto per i giudici della Corte Suprema il giudizio relativo al valore dei beni costituisce oggetto di una ponderata valutazione da parte del giudice nell’applicazione della misura cautelare reale. Ciò, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, “non essendo oltremodo consentito differire l’adempimento estimatoria alla fase esecutiva della confisca” (cfr. Cass. n. 41731 del 2010), anche per evitare il pericolo che la stima sia rimessa alla discrezionalità di soggetti non legittimati e al di fuori di qualsivoglia controllo giurisdizionale (cfr. Cass. n. 3260 del 2012).

Nel caso di specie nelle motivazione i giudici del Tribunale del riesame hanno spiegato che la Guardia di Finanza, ha seguito criteri del tutto condivisibili nella valutazione dei singoli cespiti immobiliari, procedendo a richiedere all’Agenzia del Territorio le informazioni utili per conoscere le reali dimensioni degli immobili e la zona attribuita agli stessi dall’OMI. Dopodiché è stato preso come valore di riferimento il minimo tra quelli proposti dal predetto Osservatorio, defalcando da esso la parte relativa alle ipoteche iscritte sui beni. Il giudice del merito, inoltre, ha logicamente evidenziato che si è trattato di quote parte di singoli immobili “ed è notorio che la vendita di una porzione è meno appetibile della vendita dell’intero”. Gli Ermellini, pertanto, hanno escluso la sussistenza della denunciata sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e il profitto del reato ipotizzato sicché il ricorso dell’indagata è stato respinto, con condanna al pagamento delle spese processuali.