AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 febbraio 2020, n. 68
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il notaio istante rappresenta di aver rogato, il giorno XX/XX/2019, tre atti di acquisto, da parte del Signor X (di seguito “Contribuente”), di terreni agricoli, fruendo dell’agevolazione della “Piccola Proprietà Contadina”.
Il Contribuente vorrebbe procedere alla costituzione, mediante il conferimento di tali terreni, di una società a responsabilità limitata agricola, restando lui stesso quale unico socio. Il notaio rappresenta che – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 228 del 2001, nonché della Risoluzione n. 455/E del 1° dicembre 2008 dell’Agenzia delle Entrate – non è causa di decadenza dall’agevolazione della Piccola Proprietà Contadina il conferimento in una sas agricola, della quale il coltivatore diretto sia socio accomandatario e gli altri soci siano il coniuge e un figlio.
Tuttavia, fa presente che con la successiva Risoluzione n. 277/E del 18 agosto 2009, è stata riconosciuta la decadenza dall’agevolazione nell’ipotesi in cui il conferimento dei terreni avvenga a favore di una società di capitali a responsabilità limitata agricola di nuova costituzione, in ragione della natura giuridica dell’ente e della non coincidenza, all’interno della compagine sociale, dei soggetti di cui all’articolo 11 richiamato.
Ciò posto, tenuto conto che nella fattispecie rappresentata, sebbene la natura giuridica della costituenda società è quella di una S.r.l., l’istante evidenzia che occorre considerare la particolarità che si tratta di una S.r.l. con unico socio che coincide al100% con il soggetto che ha richiesto nel quinquennio precedente l’agevolazione.
Pertanto, il notaio chiede se il Contribuente decada o meno dalle agevolazioni fruite nell’acquisto dei terreni, effettuato in data XX/XX/2019, in caso di conferimento di detti terreni in una società di capitali a responsabilità limitata unipersonale.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante non rappresenta alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabilisce che “Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (…) sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. (…) I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni”.
La fattispecie in esame presenta sostanziali analogie con quella esaminata in sede di risoluzione 18 agosto 2009, n. 227/E in cui, tra l’altro, è stato chiarito che, attesa l’assimilazione tra trasferimento e conferimento di un bene, si ritiene applicabile nel caso in esame “il principio affermato in via generale dalla risoluzione 1° dicembre 2008, n. 455/E, secondo cui il conferimento rientra tra gli atti di alienazione che comportano la decadenza dalle agevolazioni previste per la PPC, in forza di quanto previsto dall’articolo 7 della legge n. 604 del 1954.
Nella predetta risoluzione si perviene, tuttavia, a differenti conclusioni, attese le peculiarità della fattispecie esaminata e in base ad una interpretazione logico-sistematica degli articoli 9 e 11 del Decreto legislativo n. 228 del 2001.
Infatti, a mente di quanto previsto dall’articolo 9 del citato decreto legislativo”ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche”.
Il successivo articolo 11 stabilisce, al comma 2, che la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non può aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto, e, al comma 3, che “non incorre nella decadenza dai benefici l’acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restandola destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti oltre il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile (…)”.
Viene chiarito, pertanto, che non comporta la decadenza dalle predette agevolazioni il conferimento di un fondo, effettuato nel quinquennio successivo all’acquisto agevolato, ad una società agricola in accomandita semplice, della quale il coltivatore diretto sia socio accomandatario e gli altri soci siano il coniuge e un figlio. Diversamente, con riferimento al caso di specie, si evidenzia che a beneficiare del conferimento è una società agricola a responsabilità limitata di nuova costituzione. Ne consegue che la fattispecie in esame non possa essere assimilata a quella oggetto della risoluzione n. 455/E del 2008, posto che la società conferitaria di cui si tratta non riveste la forma giuridica di società di persone”.
Per le sueposte considerazioni, si può ritenere che nella fattispecie in esame il Contribuente decade dalle agevolazioni fruite al momento dell’acquisto dei terreni, effettuato in data XX/XX/2019, in caso di conferimento di detti terreni in una società a responsabilità limitata; ciò anche nell’ipotesi, come quella in esame, in cui il contribuente sia unico socio della società a responsabilità limitata.
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