Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazione beneficia di una prescrizione “lunga”

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25412 depositata il 29 agosto 2023, intervenendo in tema di rimborso dei crediti di imposta, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, bensì l’ordinario termine di prescrizione decennale, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria (Cass. n. 21788 del 2018) …”
 
La vicenda ha visto protagonista una contribuente che tramite consegna all’ufficio postale, Modello Unico 2006 nel quale veniva esposto un credito di imposta IRPEF derivante da eccesso di ritenute subite e riportate negli anni precedenti. Ricorrendo le condizioni di esonero, la contribuente non presentava la dichiarazione per il successivo anno d’imposta. La contribuente, non avendo ottenuto il rimborso, presentava apposita istanza, che veniva rigettata dall’Agenzia delle Entrate per tardività, perché presentata oltre il termine di cui all’art. 38 D.P.R. n. 602/73. Avverso il rigetto dell’istanza la contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolgono le doglianze della ricorrente riconoscendo il diritto al rimborso esercitabile entro il termine decennale di prescrizione. L’Agenzia avverso la decisione della CTP propose ricorso in appello. I giudici di appello riformarono la decisione impugnata accogliendo le doglianze dell’Amministrazione finanziaria sul presupposto dell’applicabilità alla fattispecie del termine di decadenza di quarantotto mesi ex art. 38 D.P.R. n. 602/73. La contribuente avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su cinque motivi.
 
Gli Ermellini accolgono, senza rinvio, la doglianza della ricorrente ribadendo il principio di diritto secondo cui “… In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. La relativa azione è pertanto sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, né il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dall’art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350: la prima disposizione è volta infatti ad imporre un obbligo all’Amministrazione finanziaria, senza stabilire un limite all’esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene un mero “invito” rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice» (Cass., Sez. U., n. 2687 del 2007; conforme Cass. n. 7706 del 2013) …”