Società srl semplificate per under 35

società under 35A partire dal 29 agosto 2012 ha trrovato piena attuazione la nuova forma di s.r.l. semplificata per coloro che non hanno ragiunto i 35 anni. Pertanto gli aspiranti imprenditori che hanno meno di 35 anni da oggi possono costituire una società con un solo euro di capitale, la cosiddetta Srls, società a responsabilità limitata semplificata.

Questo grazie all’entrata in vigore del tanto atteso modello standard di statuto societario (contenuto nel decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto), necessario al notaio per redigere (gratuitamente) l’atto costitutivo della nuova società agevolata.

La Srls è stata introdotta nell’ordinamento societario italiano dal dl 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (legge sulle liberalizzazioni). La norma sulla Srls è contenuta nell’articolo 3 della legge, che introduce uno specifico articolo del codice civile, il 2463-bis.

Vediamo sinteticamente quali sono le caratteristiche della Srl semplificata:

La società a responsabilità limitata semplificata «può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione».

 

  • La nuova società può essere costituita solo da una o più persone fisiche sotto i 35 anni di età.
  • L’atto costitutivo deve obbligatoriamente aderire al modello di Statuto previsto dal decreto ministeriale e va presentato sotto forma di atto pubblico notarile.
  • L’atto costitutivo è esente da imposta di bollo, diritti di segreteria e onorario notarile. Le uniche spese da sostenere sono imposta di registro di 168 euro e tassa camerale annuale.
  • Il capitale sociale può essere compreso fra 1 euro e 9mila999,99 euro, ossia è necessario restare sotto i 10mila euro.
  • Il capitale sociale va versato esclusivamente in denaro (non essendo ammessi i conferimenti in natura) e non è possibile il versamento per centesimi perché va sottoscritto e versato per intero all’atto della costituzione; inoltre, il versamento del capitale sociale non va fatto in banca ma nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della Srls
  • L’organo amministrativo (amministratore unico o Cda), deve necessariamente essere formato da soci.
  • Non si possono cedere quote a soci che abbiano più di 35 anni.

Superamento dei 35 anni

Al superamento dei 35 anni di età si verificano due alternative:

La società può essere trasformata in una normale Srl (aumentando il capitale sociale e perdendo le agevolazioni).
La società può essere trasformata in una Srlcr (Srl a capitale ridotto) a introdotta dal Decreto Sviluppo (Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012) normalmente riservata a soci con età superiore ai 35 anni, che può a sua volta avere un capitale minimo di un solo euro (ma i soci devono avere almeno 35 anni).

 statuto della srl semplificato under 35

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