MINISTERO AMBIENTE – Decreto ministeriale 21 aprile 2020

Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: REcer).

Art. 2

Modalità di funzionamento del registro

1. Il REcer utilizza, per il suo funzionamento e per la sua organizzazione, la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presso l’Albo nazionale gestori ambientali.

2. Il REcer è interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all’art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con il registro elettronico nazionale istituito dall’art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Art. 3

Modalità di organizzazione del registro

1. Il REcer è organizzato in due sezioni. Una prima sezione (denominata sezione «Autorizzazioni ordinarie») destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; una seconda sezione (denominata sezione «Procedure semplificate») destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le sezioni di cui al precedente periodo possono essere articolate in «Sotto-sezioni», ove esigenze tecniche o gestionali lo richiedano.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, nel REcer è pubblicato uno schema sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli esiti delle procedure semplificate.

Art. 4

Modalità di trasmissione dei dati, delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate

1. Le autorità competenti inseriscono all’interno del REcer, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3-septies, secondo periodo, dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate utilizzando la procedura messa a disposizione sul portale web della piattaforma «Monitor-piani» secondo i contenuti previsti nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5

Modalità di trasmissione delle comunicazioni

1. Al fine di poter svolgere i controlli a campione di cui all’art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’ISPRA, o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente delegata, hanno accesso alla sezione del REcer destinata a raccogliere i provvedimenti autorizzatori.

2. L’ISPRA, o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente delegata, effettua la comunicazione di cui all’art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il tramite della piattaforma REcer.

3. Le autorità competenti effettuano la comunicazione di conclusione del procedimento di cui all’art. 184-ter, comma 3-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer.

4. L’ISPRA effettua la comunicazione di cui all’art. 184-ter, comma 3-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer.

Art. 6

Funzionalità del registro

1. I dati del REcer sono resi disponibili alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. I dati del registro nazionale sono messi a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell’istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. I dati del registro nazionale possono essere utilizzati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per richiedere ad ISPRA l’attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. L’effettiva operatività del REcer è comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Fino all’effettiva operatività del REcer, la trasmissione delle autorizzazioni è effettuata nel rispetto delle modalità di cui al comma 3-bis dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del comma 9 dell’art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.

3. Al momento di piena operatività del REcer, l’ISPRA trasmette al medesimo le autorizzazioni raccolte ai sensi del comma 3-bis dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché del comma 9 dell’art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.

Art. 8

Clausola di invarianza

1. Alle attività disposte dal presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato 1

DATI RACCOLTI DAL REGISTRO NAZIONALE

(articolo 4)

1. Anagrafica Ente che ha emesso il provvedimento
Codice fiscale Ente
Denominazione Ente
Ufficio competente: Direzione/Area
PEC
Identificativo IndicePA (Ente/AOO/UO)
2. Anagrafica impianto
Codice fiscale impresa
Ragione sociale impresa
Sede legale impresa
Autorizzazione relativa a
Unità Locale impianto autorizzato (sito di ricovero se impianti mobili)
Certificazione ambientale
3. Estremi autorizzazione/comunicazione Identificativo dell’autorizzazione
Data di primo rilascio
Data ultima variazione
Data scadenza
Ente che ha rilasciato l’autorizzazione (se diverso da ente che comunica)
Impianto oggetto di VIA/screening
Tipo autorizzazione.
Ambito:- D.M. 14 febbraio 2013, n. 22, disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari.

– D.M. 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

– D.M. 15 maggio 2019, n. 62 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuta da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, pubblicato sulla G.U. dell’8 luglio.

– D.M.5 febbraio 1998 recupero semplificato di rifiuti non pericolosi

– D.M. 12 giugno 2002, n. 161 recupero semplificato di rifiuti pericolosi

– D.M. 17 novembre 2005, n. 269 “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e1 possibile ammettere alle procedure semplificate”

– Art. 9-bis, lettera a) e b), della legge 30 dicembre 2008, n. 210 End of waste attraverso provvedimenti autorizzatori rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 dei medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni

– Regolamento (UE) n. 333/2011 per i rottami ferro acciaio e alluminio

– Regolamento (UE) n. 1179/2012 per i rottami di vetro

– Regolamento (UE) n. 715/2013 per i rottami di rame.

– Altro:

4. Informazioni su provvedimento
Copia informatica del provvedimento rilasciato (mime, size, digest, description)
Estremi del provvedimento (tipo/numero/data)
Tipologia provvedimento: primo rilascio, rinnovo, revisione, modifica sostanziale
Codici EER dei Rifiuti autorizzati
Attività economiche di provenienza (NACE)
Caratteristiche del rifiuto in ingresso
Operazioni di recupero autorizzata
Processi e tecniche di trattamento (a titolo meramente esemplificativo stabilizzazione, igienizzazione, vagliatura e lavaggio, miscelazione, disidratazione, trattamento chimico-fisico, selezione e cernita, frantumazione, separazione metalli, triturazione, flottazione, ecc.)
Denominazione o codice della categoria di prodotto in conformità ad una specifica settoriale o a una norma
Caratteristiche materie prime/prodotti ottenuti
Specifiche settoriali o norma tecnica applicabile per materie prime/prodotti ottenuti