Le attività professionali sono escluse dalla temporanea sospensione ai sensi della lettera a) dell’articolo 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020.
Le attività escluse dalla sospensione, previste dall’allegato al DPCM del 22 marzo 2020, sono quelle che erogano servizi di pubblica utilità o servizi essenziali. Anche per le attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi, ai portieri nei condomini non trova applicazione il blocco previsto dal DPCM del 22 marzo 2020..
Continueranno a svolgere la loro attività, con le prescrizioni stabilite, le aziende che operano nelle filiere:
- alimentare per bevande e cibo,
- dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica,
Inoltre tra i servizi continueranno a svolgere la loro attività i call center.
L’elenco al DPCM del 22 marzo 2020 può essere modificato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
Alla lettera d) dell’articolo 1 è stato previsto la possibilità di aperte delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività autorizzate di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
Il prefetto può sospendere le attività se reputa non sussistano le condizioni per farle operare. Il decreto specifica che fino al provvedimento di sospensione dell’attività, le imprese possono operare sulla base della comunicazione resa.
Nel decreto in commento viene disposto con la lettera b) dell’articolo 1 il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
L’articolo 2 comma 1 dispone che le norme , diviti e restrizioni del DPCM producono effetto dal 23 marzo fino al 3 aprile.