Il Presidente del Consiglio dei Ministri con l’emanazione del DPCM del 22 marzo 2020 ha ulteriormente, per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, esteso la temporanea chiusura per tutte le attività ritenute non essenziali. Nel predetto decreto l’allegato 1 elenca le attività di impresa che sono autorizzate a continuare l’attività.
Il decreto esclude dalla temporanea chiusura i supermercati, i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Anche le farmacie, i servizi bancari, postali e assicurativi, nonché i servizi pubblici essenziali come i trasporti continueranno a svolgere la propria attività.
Il DPCM statuisce che per le attività sospese dal provvedimento in commento il lavoro sarà consentito solo in modalità smart working.

Le attività professionali sono escluse dalla temporanea sospensione ai sensi della lettera a) dell’articolo 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020.

Le attività escluse dalla sospensione, previste dall’allegato al DPCM del 22 marzo 2020,  sono quelle che erogano servizi di pubblica utilità o servizi essenziali. Anche per le attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi, ai portieri nei condomini non trova applicazione il blocco previsto dal DPCM del 22 marzo 2020..

Continueranno a svolgere la loro attività, con le prescrizioni stabilite, le aziende che operano nelle filiere:

  • alimentare per bevande e cibo,
  • dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica,

Inoltre tra i servizi continueranno a svolgere la loro attività i call center.

L’elenco al DPCM del 22 marzo 2020 può essere modificato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.

Alla lettera d) dell’articolo 1 è stato previsto la possibilità di aperte delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività autorizzate di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Il prefetto può sospendere le attività se reputa non sussistano le condizioni per farle operare. Il decreto specifica che fino al provvedimento di sospensione dell’attività, le imprese possono operare sulla base della comunicazione resa.

Nel decreto in commento viene disposto con la lettera b) dell’articolo 1 il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

L’articolo 2 comma 1 dispone che le norme , diviti e restrizioni del DPCM producono effetto dal 23 marzo fino al 3 aprile.

Al comma 4 dell’articolo 1 è stato tuttavia previsto che per le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Tuttavia nel decreto è comunque consentito:

  • l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmacitecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli e alimentari e ogni altra attività funzionale a fronteggiare l’emergenza,
  • le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti
  • le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto,
  • lo svolgimento delle attività dell’industria dell’aereospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con determinazione prot. 96788/RU del 21 marzo 2020 ha disposto la sospensione del Lotto, Superenalotto, , “Superstar”, “Sivincetutto”ed Eurojackpot” dopo aver disposto in precedenza  la sospensione delle sale giochi, scommesse e bingo. La sospensione per tali giochi è stata inoltre estesa alla modalità di raccolta online nonché alle conseguenti attività estrazionali.