AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 05 ottobre 2020, n. 441
Articolo 125 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). Spese ammissibili
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante dichiara di commercializzare un macchinario che, attraverso la rete e un applicativo web e mobile, offre … servizio di telemedicina …
…
La società chiede se il macchinario descritto rientri tra le spese agovabili ai sensi del comma 2, lettera e) dell’articolo 125 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, decreto Rilancio).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che la spesa per l’acquisto del macchinario descritto rientri tra quelle agevolabili ai sensi dell’articolo 125 del decreto Rilancio
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del credito d’imposta di cui di cui all’articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «Decreto rilancio»). Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
L’articolo 125 del Decreto rilancio, ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese «sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti». Il comma 1 dell’articolo 125 stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di «soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, […] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».
Il cd. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile (in base al combinato disposto dell’articolo 125, comma 3, del decreto Rilancio con l’articolo 122, comma 2, lettera c), del medesimo decreto):
– in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241 (modello F24);
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
– entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Con il provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto rilancio.
Il credito d’imposta in esame sostituisce il credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dall’articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.
Con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E, inoltre, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all’agevolazione qui in esame.
In particolare, con tale documento di prassi è stato precisato che il comma 2 dell’articolo 125 del decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle spese agevolabili, identificate nel comma 1.
Ciò premesso, seppur il comma 2 rappresenti un elenco non esaustivo è necessario che le spese sostenute siano, in ogni caso, riferibili alle attività menzionate nel comma 1. Si tratta, in particolare:
1. della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati), come descritta nel paragrafo 2.2.1 della circolare n. 20/E del 2020;
2. dell’acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti), cfr. paragrafo 2.2.2 del menzionato documento di prassi.
Alla lettera e) del comma 2 sono esplicitati i «dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione».
Nel merito della fattispecie rappresentata, si ritiene che le spese agevolabili di cui alla lettera e), cui l’istante intende ricondurre l’acquisto del macchinario in esame, siano quelle sostenute per “l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale” volti ad arginare, contenere, ostacolare la diffusione del virus SARS-Co V-2 qualora lo svolgimento dell’attività sia svolto in presenza.
Tale conclusione è supportata dalla natura dell’esemplificazione compiuta dal legislatore alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 125 del TUIR (barriere e pannelli protettivi) e dalla ratio della disposizione agevolativa in esame, finalizzata a consentire la riapertura delle attività in sicurezza.
Alla luce di quanto sopra, la scrivente ritiene che la società istante, in relazione alle spese qui descritte, non possa fruire del credito d’imposta di cui di cui all’articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, poiché le stesse non risultano assimilabili alle fattispecie di cui al comma 2 del medesimo articolo 125.
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